Prassi - INPS - Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581

Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

 

1. Premessa

Con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, inerente all’esonero, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.

Con i messaggi n. 1216 del 16 marzo 2022 e n. 1373 del 25 marzo 2022 sono state fornite ulteriori indicazioni per la gestione dell’esonero ed è stata comunicata la disponibilità del modulo telematico "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021" per l’invio delle domande, fino alle ore 23.59 del 4 maggio 2022, nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo") per i datori di lavoro e nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione" per i lavoratori autonomi.

In particolare, il messaggio n. 1216/2022, al paragrafo 1.1, "Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero", precisa che, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel "Portale delle agevolazioni".

Il medesimo messaggio, al successivo paragrafo 1.2, "Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda", precisa che in caso di esito positivo a ciascun contribuente viene data comunicazione dell’importo autorizzato a mezzo specifica news tramite i canali di "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura".

I beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta, eccedente l’importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’importo autorizzato ovvero della disponibilità dell’esito nel "Portale delle agevolazioni" o nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura".

 

2. Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato in caso di esito positivo delle domande

In data 20 giugno 2022 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato con le modalità suindicate.

Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di "Comunicazione bidirezionale" gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19" tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (cfr. la circolare n. 156/2021, paragrafo 4, e il messaggio n. 1216/2022, paragrafo 1). Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

 

3. Pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato

Come anticipato, la contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione. Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 156/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 1216/2022) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, nel rispetto delle condizioni contenute nel "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" (cfr. la circolare n. 108 del 12 luglio 2013)[1]. In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione[2].

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili nella misura dell’omissione ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 21 luglio 2022.

Infine, si ricorda che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura "Durc On Line" costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero (cfr. la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021, paragrafo 3); pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L556", avente il significato di "Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106" e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Si ricorda, infine, come illustrato nel messaggio n. 1216/2022, che in caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione "8J". Tenuto conto della data di comunicazione degli esiti delle domande di esonero il predetto codice "8J" è attribuito per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) - agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive). Il suddetto codice di autorizzazione non verrà, invece, attribuito alle posizioni contributive che siano effettivamente contraddistinte da codici Ateco non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero.

 

4. Presentazione delle istanze di riesame degli esiti delle domande di esonero contributivo di cui all’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: "Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 - C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________".

 

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Note:

[1] Si ricorda che in presenza di rateazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. a) del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate (cfr. la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, paragrafo 2.3).

[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono le seguenti:

- articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: "L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso";

- articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: "A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni".

Inoltre, il decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

Dal 16 marzo 2016 la misura dell’interesse di dilazione è pari al tasso del 6 per cento annuo (cfr. la circolare n. 49 del 16 marzo 2016).