Lavoro trasparente ed equilibrio vita-lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi recanti le disposizioni in materia di condizioni di lavoro trasparenti e di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in attuazione delle normativa europea (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato 22 giugno 2022).

Il Parlamento Europeo ha adottato nel giugno 2019 due direttive che promuovono, da un lato il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per realizzare un’effettiva parità di genere (uomo-donna) sia in ambito lavorativo che familiare, dall’altro l’introduzione di tutele minime per tutte le categorie di lavoratori e condizioni di lavoro trasparenti. Si tratta in particolare:

- della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 giugno 2019, n. 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea;

- della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 giugno 2019, n. 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Condizioni di lavoro trasparenti

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 (condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'UE), lo schema di decreto legislativo interviene, con modifiche e integrazioni, principalmente sul testo del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 che disciplina l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, ed anche su altre disposizioni di legge, in un'ottica di armonizzazione della disciplina in materia di tutele minime e informazione sulle condizioni di lavoro.
In sintesi le novità previste dallo schema di decreto legislativo riguardano nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (e, cioè, rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
È previsto, inoltre, l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.

Equilibrio vita-lavoro

Le finalità della Direttiva (UE) 2019/1158 (equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), sono essenzialmente quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (cc.dd. "caregivers"), al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
In attuazione di tale Direttiva, lo schema di decreto legislativo interviene, con modifiche e integrazioni, su:
- Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- Legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- Legge n. 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato);
- Decreto Legislativo n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni). In sintesi:

- viene introdotto a regime il congedo di paternità obbligatorio, della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Sono previste specifiche sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatorio;

- sono aumentati da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;

- sono aumentati da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;

- passa da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti;

- viene esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;

- in materia di lavoro agile, viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano "caregiver".

- per i datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, viene prevista l’impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.