Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 maggio 2022, n. 18093

Reati tributari - Misure cautelari reali - Procedura di riesame - Ordinanze del giudice del riesame - Impugnazione in cassazione - Limiti

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con il decreto del 11 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania ha disposto: il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo dei reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di F. s.r.l. e, in caso di incapienza del patrimonio di questa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità degli indagati B. P., C. R. e G. M. P., con esclusione dei beni di cui è titolare l'impresa collettiva; il sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa diretta del profitto del reato ex art. 640 cod. pen. conseguito dalle società, per quanto qui interessa, R.T. s.r.l. e S. s.r.l. Con l'ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Verbania ha accolto l'istanza di riesame presentata da R.G., quale amministratore unico della R.T. s.r.l. e ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania in data 11 agosto 2021, disponendo la restituzione dei beni in sequestro alla società.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania.

Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente, di fatto inesistente; dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quanto al requisito del periculum in mora.

Il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente escluso il requisito del periculum in mora ritenendo che le operazioni sospette, indicate dal Giudice per le indagini preliminari, sarebbero state eseguite in epoca anteriore ai fatti e non sarebbero state idonee a determinare un depauperamento patrimoniale delle ricorrenti; avrebbe erroneamente ritenuto che la società fosse pienamente solvibile, data la solidità patrimoniale e finanziaria dimostrata dai bilanci.

Dubbi sulla validità della motivazione deriverebbero dalla confusione fatta dal Tribunale del riesame sulle capacità economiche delle due società, la R.T. s.r.l. e S. s.r.I., che, sebbene riconducibili alle stesse persone fisiche, sono tra loro due soggetti giuridicamente distinti, ciascuno con un autonomo patrimonio.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, altresì, apparente poiché, al fine di escludere il requisito del periculum, ignorerebbe plurime circostanze poste a fondamento del decreto che aveva disposto il sequestro: per alcuni di questi elementi verrebbe omessa qualsivoglia considerazione, per altri vi sarebbe una sintesi estrema, tale da privarli di significato.

La sussistenza del periculum in mora andrebbe valutata non tanto con riguardo alla generica capacità patrimoniale del sequestrando bensì tenendo conto della specifica natura e quantità in concreto dei beni aggredibili, da porsi in relazione con il tipo di sequestro da disporre, unitamente alla personalità degli indagati ed al ruolo assunto nella gestione dei beni.

Atteso che non è ammissibile la confisca per equivalente dei beni sociali, i beni aggredibili con il sequestro sarebbero costituiti dalle sole somme di denaro, somme da porre in relazione con il presunto profitto del reato quantificabile in € 1.786.986,94 per la R.T. s.r.l. Il Tribunale del riesame non avrebbe, altresì, specificato se la consistenza patrimoniale della società destinataria del provvedimento sia costituita dai beni confiscabili e se sia in concreto adeguata rispetto al quantum sequestrabile, omettendo così di motivare sulla correlazione tra la capacità economica e l'assenza di dispersione delle somme di denaro costituenti profitto del reato oggetto del medesimo provvedimento cautelare.

Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che le somme giacenti sul conto corrente della R.T. s.r.I., pari ad € 330.000 sono incapienti rispetto al ben più elevato importo assoggettato a cautela.

L'ordinanza impugnata non si soffermerebbe neanche sulla personalità degli  amministratori di fatto delle società destinatarie del provvedimento di sequestro, i quali pacificamente sarebbero avvezzi alla costituzione di società di capitali dietro prestanome al fine di eludere le misure interdittive antimafia: ed infatti sarebbero i reali gestori delle società in questione e di altri enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta (tra cui I.S. s.r.l. e la T.E.I. s.r.I.). Tra queste società sarebbero intercorse innumerevoli operazioni commerciali, che secondo l'ordinanza impugnata sarebbero antecedenti ai fatti o comunque idonee ad escludere il requisito del periculum, in quanto determinanti un vantaggio economico per la R.T. s.r.l.

Sul punto l'ordinanza opererebbe un ragionamento errato, poiché ometterebbe di considerare alcuni elementi ritenuti decisivi dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro: in particolare nessuna delle operazioni contestate sarebbe stata citata, né il Tribunale del Riesame si confronterebbe con la natura delle operazioni citate con precisione dal Giudice per le indagini preliminari ovvero con la dubbia genuinità della causa di tali operazioni.

Il provvedimento oggetto di impugnazione si soffermerebbe solo su un'unica operazione (l'acquisto all'asta in data 19.12.2019 di un complesso immobiliare della I.S. s.r.I., società interamente partecipata dalla R.T. s.r.I.),

ritenuta peraltro idonea ad escludere il requisito del periculum in mora, in quanto avrebbe rappresentato un elemento utile ad escludere l'imminente depauperamento patrimoniale della società, trattandosi di un'operazione di incremento del patrimonio immobiliare della società.

Il Tribunale del Riesame non avrebbe valutato gli elementi evidenziati dal Giudice per le indagini preliminari il quale aveva considerato tutte le operazioni come sintomatiche della sistematiche dispersione del denaro profitto dei reati contestati, ma tornerebbe a collegare l'esistenza del periculum alla generica capacità patrimoniale del sequestrato, omettendo di rapportarla alla natura dei beni apprensibili nel caso concreto in ragione della misura applicabile.

3. I difensori e procuratori speciali della R.T. s.r.l. hanno depositato due distinte memorie, del 18 marzo 2022, a firma rispettivamente degli avv. N.S. e F.D.L., con cui hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è inammissibile ex artt. 606, comma 3, 325 cod. proc. pen.

1.1. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve  in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

1.2. Secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, con il decreto genetico il Giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, per quanto qui interesse, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa del profitto dei reati contestati al capo 4), riqualificati ai sensi degli articoli ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 640, 61 n.7 cod. pen., con esclusione della circostanza aggravante ex art. 640, comma 2, cod. pen., rinvenibile nella titolarità delle persone giuridiche, fra cui la R.T. s.r.I., nel cui interesse i reati sono stati realizzati dagli amministratori di fatto o di diritto.

1.3. Va escluso che la motivazione dell'ordinanza sia apparente, posto che si fonda sull'analisi della documentazione prodotta dalla difesa e sull'analisi delle operazioni immobiliari riportate dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento impugnato.

Con il ricorso si prospetta esclusivamente una lettura alternativa degli elementi di prova.

1.4. Il ricorso è inammissibile nella parte cui contesta l'omessa valutazione di alcune circostanze di fatto, per altro non allegate con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità, deducendo così il vizio del travisamento della prova che rientra nell'ipotesi ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen.

1.5. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte cui in cui esclude che la sussistenza del periculum in mora andrebbe valutata con riguardo alla generica capacità patrimoniale del sequestrando, perché contrario ai principi espressi dalle Sezioni Unite, richiamati dal Tribunale del riesame. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato)».

Secondo la sentenza Ellade, la motivazione deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

Le Sezioni Unite colgono «... il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come qt. ) ..Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato...».

In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente».

Afferma la sentenza Ellade che «... In definitiva, dunque, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».

Il Tribunale del riesame ha invece correttamente applicato tali principi valutando l'esistenza del periculum in relazione alla possibilità, allo stato degli atti, di attendere il provvedimento definitorio del giudizio per le capacità economiche della società.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.