Prassi - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 25 gennaio 2022, n. 104

Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 - Proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "DL Liquidità"), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n. 40

 

Con la Circolare n. 1 del 2022, riportata in allegato, ISMEA ha reso nota la decisione della Commissione europea del 17 gennaio scorso, con la quale è stata autorizzata la proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "DL Liquidità"), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n. 40, con riferimento alla misura di aiuto SA.101160 (2021/N).

A partire, quindi, dal 19 gennaio 2022, ISMEA - in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 53 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge di Bilancio 2022") - potrà rilasciare le garanzie di cui al DL Liquidità con le seguenti modifiche:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, la percentuale di garanzia è ridotta dal 90% all’80%;

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione; l’entità e le modalità di versamento della prevista commissione di garanzia saranno resi noti con successiva circolare da parte di ISMEA.

 

Allegato

ISMEA - Circolare 19 gennaio 2022, n. 1

Legge di Bilancio 2022 - Proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1, del decretolegge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40

 

Si forniscono di seguito aggiornamenti in merito all’attuazione delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (di seguito, Legge di Bilancio 2022), in tema di proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (di seguito, Decreto Liquidità).

In base alla predetta disposizione normativa e a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione europea con decisione C(2022) 325 del 17 gennaio 2022 in riferimento alla misura di aiuto SA.101160 (2021/N), l’ISMEA, a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2022, potrà nuovamente rilasciare garanzie ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Liquidità, con le seguenti variazioni:

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità, la percentuale di garanzia è ridotta dal 90% all’80%;

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione; l’entità e le modalità di versamento della prevista commissione di garanzia saranno resi noti con successiva circolare.

Si comunica, inoltre, che, per gli aiuti concessi ai sensi della Sezioni 3.1 del Temporary Framework, i massimali sono stati adeguati come segue:

- euro 290.000,00, per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- euro 345.000,00, per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

- euro 2.300.000,00, per imprese attive in tutti gli altri settori.

La modulistica aggiornata è resa disponibile nella sezione Emergenza Covid19 - Accesso al credito del sito www.ismea.it.