Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 gennaio 2022, n. 44

Articoli 44, 86 e 87 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Conversione di azioni di categoria speciale e requisito dell'holding period

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società Alfa Srl ha fatto presente di essere una società di ..., costituita in data ..., la cui attività principale consiste nella raccolta di capitali istituzionali e privati a supporto di società operative con forte potenziale di crescita (c.d. società " target"), attraverso la costituzione e quotazione di special purpose acquisition companies (di seguito "SPAC").

Come noto, le SPAC sono società che raccolgono risorse finanziarie tramite una Initial Public Offer ("IPO"), quotando quindi le proprie azioni in un mercato regolamentato, al fine di integrarsi successivamente con una società target (" Business Combination").

I capitali conferiti alla SPAC dal c.d. sponsor o promoter dell'iniziativa e da terzi investitori - mediante quotazione della SPAC - sono dunque destinati ad essere impiegati, entro un certo intervallo di tempo, per l'acquisizione di una società target, che viene poi tipicamente fusa per incorporazione nella SPAC, così ottenendo indirettamente la quotazione della società target.

Più in particolare, il capitale sociale di una SPAC è rappresentato da:

a) azioni ordinarie, quotate, liberamente trasferibili, sottoscritte dagli investitori nel contesto dell'IPO; e

b) azioni speciali, non quotate, prive del diritto di voto e del diritto di partecipazione agli utili, soggette a vincoli di trasferibilità (c.d. lock-up), la cui sottoscrizione è riservata al promoter dell'operazione.

Prerogativa delle azioni speciali è il fatto che, al verificarsi di determinati eventi alla data di efficacia della fusione della target nella SPAC e/o in caso di un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla società risultante dalla fusione, esse attribuiscono ai propri titolari un diritto di conversione in azioni ordinarie secondo un certo multiplo.

Ciò si giustifica in ragione del particolare ruolo svolto dal promoter. È quest'ultimo, in specie, che promuove l'iniziativa di investimento, che si conclude una volta completato il complesso iter di quotazione della SPAC (momento in cui vengono reperiti i capitali necessari - insieme a quelli investiti dal promoter - alla futura acquisizione della target), e individua la società target in cui investire i mezzi finanziari raccolti nella fase precedente.

In ordine all'investimento effettuato da Alfa in Beta tramite Gamma, la società istante ha evidenziato che Gamma S.p.A. ("Gamma") è la quarta SPAC promossa da Alfa ed è stata costituita in data ... .

In tale contesto, Alfa ha sottoscritto, per quanto qui di interesse, n. ... azioni speciali, le quali, in base a quanto previsto dallo statuto di Gamma:

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Gamma;

- sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui Gamma deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;

- sono intrasferibili, fatte salve talune ipotesi, fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia della fusione con la target;

- al verificarsi di determinati eventi, possono essere convertite, oppure, a seconda dei casi, si convertono automaticamente, in azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"), secondo un certo moltiplicatore.

A tale ultimo riguardo, come indicato nello statuto della Beta S.p.A. (post fusione e già previsto nel statuto del veicolo pre-fusione):

- punto ..., le azioni di categoria C «sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di ..., senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie entro 60 mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Beta S.p.A. in Gamma S.p.A. [...] nella misura [...]. In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in numero 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale».

- punto ..., «Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia della Fusione, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle Azioni C, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni C dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di ... . Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e l'ultimo giorno del sessantesimo mese dalla data di efficacia della Fusione, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle Azioni C, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni C dai medesimi detenute nel rapporto di ..., salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "Prezzo OPA") sia pari o superiore a ... e non sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi dell'articolo ... che precede; in tal caso, le Azioni C si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di ... e nella misura indicata all'articolo ... che precede. Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro ... ovvero Euro ..., il numero di Azioni C che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di ... sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui all'articolo ... che precede per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. [...] La conversione delle Azioni C nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni sopra esposti, nel periodo compreso tra ... giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex articolo 102 del TUF».

Tale previsione statutaria, dichiara l'istante, è finalizzata ad allineare la posizione dei titolari di azioni speciali alla posizione dei titolari di Azioni Ordinarie rispetto alla possibilità di aderire all'OPA. In assenza di una previsione specifica di conversione delle azioni speciali in caso di OPA, infatti, i titolari di azioni speciali non potrebbero apportare i propri titoli all'OPA, non essendo questi ultimi quotati.

Quindi, in caso di OPA totalitaria, precisa l'istante, le azioni speciali potranno essere convertite in Azioni Ordinarie in un rapporto di conversione ..., ovvero ad ogni azione speciale corrisponderanno ... Azioni Ordinarie.

Con provvedimento di Borsa Italiana del ..., le Azioni Ordinarie di Gamma sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato ..., organizzato e gestito da Borsa Italiana.

A seguito della quotazione, le attività di Gamma sono state finalizzate alla ricerca di una potenziale società target, che risultasse in linea con i criteri generali della politica di investimento approvata dall'assemblea di Gamma. Ad esito di tale scouting, in data ... Gamma ha acquisito Beta S.p.A. ("Beta"), società capogruppo del Gruppo multinazionale Beta, leader nel settore della ... che opera - direttamente o attraverso società del Gruppo - in ... continenti ... e ... Paesi, svolgendo la propria attività in ... diversi siti produttivi.

A seguito della definizione dei termini e delle condizioni della c.d. Business Combination, in data ... si è perfezionata la fusione tra Gamma e Beta ("Fusione"). Per effetto della Fusione, Beta è approdata al segmento ... della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro ..., qualificandosi come ... per capitalizzazione e dimensione del flottante. La società risultante dalla Fusione ha assunto la denominazione di Beta S.p.A. (di qui in avanti si continuerà a fare riferimento a "Beta").

In particolare, per effetto della Fusione, le azioni speciali di cui si è detto sopra ( i.e. le azioni speciali emesse da Gamma pre-Fusione) sono state ridenominate "Azioni C".

In data ..., Delta S.a.r.l. ("DELTA") e Alfa hanno stipulato un contratto di compravendita azionaria (l'"Accordo") avente ad oggetto l'acquisizione da parte di DELTA di Azioni Ordinarie della Beta.

Ai sensi dell'Accordo, Alfa si è impegnata a:

(i) esercitare il proprio diritto di convertire n. ... Azioni C, rappresentanti il ... del totale delle Azioni C, in n. ... Azioni Ordinarie pari al ...% del capitale sociale e al ...% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ( i e. assumendo l'integrale conversione delle Azioni C in Azioni Ordinarie), così come previsto ai sensi dell'articolo ... dello Statuto Post-Fusione;

(ii) aderire all'OPA, apportando la totalità. delle Azioni Ordinarie risultanti dalla conversione di cui a punto (i) che precede.

In data ..., Alfa ha complessivamente trasferito a ... dei propri soci n. ... Azioni

C. A seguito di tali trasferimenti, Alfa deteneva n. ... Azioni C. In data ..., DELTA e Alfa hanno stipulato un accordo modificativo dell'Accordo (l'"Accordo Modificativo"), per effetto del quale Alfa ha rinnovato alcuni suoi impegni, in parte modificandoli. In particolare, Alfa si è impegnata a:

(i) convertire n. ... Azioni C rappresentanti il ...% del totale delle Azioni C in n. ... Azioni Ordinarie pari al ...% del capitale sociale e al ...% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ( i.e. assumendo l'integrale conversione delle Azioni C in Azioni Ordinarie);

(ii) portare in adesione all'OPA tutte le n. ... Azioni Ordinarie (come risultanti dalla conversione delle Azioni C di cui al punto (i) che precede).

In data ..., DELTA ha promosso l'OPA sulle azioni di Beta, pubblicando e depositando presso la CONSOB la relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico della Finanza e, pertanto, l'Accordo, così come modificato dall'Accordo Modificativo, è divenuto pienamente efficace (Documento di Offerta relativo all'OPA promossa da DELTA sulle azioni di Beta, allegato all'istanza).

In data ..., Alfa al fine di aderire all'OPA, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo ... dello Statuto Post-Fusione, ha esercitato irrevocabilmente il diritto alla conversione delle proprie rispettive Azioni C in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di ... Azioni Ordinarie per ogni Azione C (la "Conversione").

A seguito della Conversione, Alfa risultava titolare di n. ... Azioni Ordinarie. Il periodo di adesione all'OPA è partito il giorno ... e si è concluso il giorno ... . Il prezzo di offerta è stato stabilito in ... Euro per ogni Azione Ordinaria (il "Prezzo di Offerta"). In data ..., Alfa ha aderito all'OPA, cedendo a DELTA le proprie Azioni Ordinarie (n. ...) per un corrispettivo pari a Euro ... .

Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. R.U. n. ..., l'istante ha fatto inoltre presente che:

- né Alfa (la quale redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali "OIC") né Beta (la quale adotta i principi contabili internazionali "IAS/IFRS") hanno effettuato scritture contabili a fronte della Conversione, posto che la stessa non ha modificato l'ammontare complessivo del capitale sociale di Beta, senza quindi comportare alcun riflesso patrimoniale/economico/reddituale in capo né alla società emittente, né al socio;

- l'oggetto dell'emissione originaria da parte di Gamma S.p.A. non sono stati strumenti finanziari partecipativi, ma vere e proprie azioni, rappresentative di parte del capitale sociale dell'emittente. A parere dell'istante, dunque, i titoli in questione (ossia le Azioni Speciali ante-conversione e le Azioni Ordinarie postconversione) si qualificano come titoli azionari, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e) del TUIR.

- il diritto statutario alla conversione è "incorporato" ab origine nelle Azioni Speciali e risulta inscindibile dalle stesse (non configurando uno strumento contrattuale a sé stante - ad es. warrant - bensì una caratteristica del titolo);

- i valori contabili, fiscali ed economici dei titoli in parola ante-conversione, post-conversione e all'atto della cessione suddetta sono quelli indicati al paragrafo ..., cui si rinvia per completezza. In particolare, per quanto riguarda i valori economici, l'istante ha fatto presente che, nell'ambito della fusione tra Gamma e Beta, il valore economico delle Azioni Speciali è stato determinato in misura pari a quello delle Azioni Ordinarie ... . Con riferimento al valore economico delle Azioni Ordinarie al momento della conversione e all'atto della cessione, l'istante dichiara che lo stesso corrisponde al prezzo dell'OPA, pari a Euro ... per azione, per un totale di Euro ... . Tutto ciò premesso, la Società - precisando che ai fini della presente istanza si assume che i requisiti diversi dall' holding period risultino soddisfatti - chiede conferma che, nel caso in esame:

(i) la conversione delle Azioni C in Azioni Ordinarie a fronte dell'adesione di Alfa all'OPA promossa sulle azioni di Beta sia fiscalmente neutrale, non comportando quindi il realizzo di plusvalenze (o minusvalenze); e che pertanto

(ii) la Società possa applicare il regime fiscale di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente alla plusvalenza derivante dalla cessione delle Azioni Ordinarie risultanti dalla Conversione ("Regime PEX"), tenendo conto del periodo di possesso di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a), TUIR (" Holding Period"), già maturato con riferimento alle Azioni C ante-Conversione.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

La Società ritiene che la conversione delle Azioni C in Azioni Ordinarie a fronte dell'adesione di Alfa all'OPA promossa sulle azioni di Beta sia fiscalmente neutrale, non comportando quindi il realizzo di plusvalenze (o minusvalenze) e che, pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione delle Azioni Ordinarie risultanti dalla Conversione sia soggetta al Regime PEX, tenuto conto dell'Holding Period già maturato con riferimento alle Azioni C ante-Conversione e al verificarsi degli altri requisiti previsti per tale regime.

In particolare, l'istante fa presente che la conversione delle azioni speciali in Azioni Ordinarie - come previsto in via generale dallo Statuto - non comporta alcuna modifica del capitale sociale. In maggior dettaglio, il meccanismo di conversione in questione (i) modifica la composizione (qualitativa) del capitale sociale (il quale postconversione sarà composto solamente da Azioni Ordinarie), ma non richiede a tal fine un aumento di capitale sociale da parte della società, (ii) non comporta una modifica in termini quantitativi né della composizione del patrimonio netto della società; (iii) ha un effetto diluitivo per gli altri soci, in quanto riduce proporzionalmente la percentuale di partecipazione al capitale sociale dei precedenti titolari delle Azioni Ordinarie. Sotto il profilo fiscale, inoltre, la società evidenzia che la conversione di azioni di una categoria in azioni di altra categoria non risulta disciplinata da alcuna specifica disposizione del nostro sistema di imposte sui redditi (TUIR). Tuttavia, la medesima istante è dell'avviso che, nella prospettiva del socio, essa costituisca una operazione fiscalmente neutrale per il seguente ordine di ragioni:

1) anzitutto, tale conclusione appare l'unica coerente con gli effetti che la Conversione produce sotto il profilo civilistico. Infatti, la Conversione ha determinato una mera modifica (qualitativa) della composizione del capitale sociale della SPAC post-Fusione - che resta immutato nel suo ammontare complessivo - senza quindi alcun riflesso economico/reddituale in capo né alla società emittente né al socio. La Conversione comporta, infatti, esclusivamente una diluizione del patrimonio netto per azione di pertinenza dei titolari di Azioni Ordinarie. A questo riguardo, l'istante evidenzia come la dottrina civilistica abbia osservato che:

(i) la sostituzione delle azioni che avviene nell'ambito della conversione riflette una mera modifica dei diritti di natura patrimoniale e amministrativa attribuiti dal titolo azionario al medesimo socio, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto partecipativo sottostante;

(ii) la conversione non determina l'instaurarsi di un nuovo rapporto partecipativo;

(iii) la conversione implica una "sostituzione" di titoli che non consegue ad alcuna ipotesi di cessione a titolo oneroso. In particolare, tale operazione non configura una permuta di titoli. Invero, in sede di conversione non si realizza alcun trasferimento di titoli fra soggetti terzi;

2) in secondo luogo, in ottica fiscale, la Conversione non integra alcuna delle fattispecie che determinano il realizzo di redditi imponibili, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 67, 85, 86 e 101 del TUIR. Più in particolare:

(i) la conversione non costituisce una cessione di beni verso corrispettivo in denaro o in natura, né una permuta di titoli tra soggetti terzi, né altra ipotesi di trasferimento a titolo oneroso, né un rimborso. La sostituzione dei titoli che avviene per effetto della conversione non consegue a un trasferimento tra soggetti terzi di beni (che esistono sia prima che dopo il trasferimento) o ad un rimborso di titoli, ma ad una mera modifica del rapporto partecipativo esistente tra la società e i propri soci senza soluzione di continuità del medesimo rapporto. Non si configurano pertanto le fattispecie impositive previste dagli articoli 67, comma 1, lett. c), c-bis) e c-quinquies), 85, comma 1, lett. c), e 86, comma 1, lett. a) del TUIR;

(ii) la conversione non costituisce neppure un'ipotesi di realizzo mediante rimborso per la perdita o il danneggiamento di beni, anche in forma assicurativa. La sostituzione dei titoli che avviene nell'ambito dell'operazione di conversione non consegue alla perdita o al danneggiamento di un bene. Non si configurano pertanto le fattispecie impositive di cui agli articoli 85, comma 1, lett. f) e 86, comma 1, lett. b) del TUIR, che sono peraltro del tutto residuali;

(iii) la sostituzione dei titoli che avviene nell'ambito della conversione di azioni non può essere ricondotta ad una assegnazione di beni ai soci o una destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio di impresa. Ciò in quanto, nella prospettiva dell'emittente, i titoli non sono beni d'impresa e, nella prospettiva del socio, la sostituzione non implica alcuna assegnazione a terzi o destinazione a finalità estranee all'impresa. Di conseguenza, non si realizza neppure la fattispecie impo-sitiva di cui agli articoli 85, comma 2 e 86, comma 1, lett. c) del TUIR;

(iv) infine, viene ritenuto che la conversione non implichi nemmeno un'operazione di conferimento, in quanto la sostituzione dei titoli consegue a una mera modifica del rapporto partecipativo esistente, il quale risulta essere sempre originato dall'iniziale conferimento effettuato in sede di emissione delle azioni di categoria speciale.

3) In tal senso depone, altresì, il regime fiscale riservato al socio dante causa di operazioni similari a quella in esame, che comportano la sostituzione di partecipazioni sociali senza soluzione di continuità del rapporto partecipativo sottostante (nella prospettiva del socio). Si fa riferimento, in particolare, alle operazioni di fusione e scissione. Infatti, ai sensi dell'articolo 172, comma 3, del TUIR « ... il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa ...» (analoga previsione è contenuta nell'articolo 173, comma 3, del TUIR per le operazioni di scissione). In questi casi, argomenta l'istante, il Legislatore è intervenuto con una previsione espressa, anche perché il concambio rappresenta un evento più significativo rispetto alla Conversione, essendoci una sostituzione di azioni di una diversa società rispetto a quelle originariamente detenute. Ciò nonostante, l'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che il concambio non è in natura in grado di comportare un realizzo, anche in assenza di una normativa esplicita in tal senso.

4) infine, la medesima conclusione si può raggiungere, per la società istante, anche considerando la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla sottoscrizione di azioni in virtù del diritto di opzione derivante da partecipazioni preesistenti. A tale riguardo, in specie, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che « ... Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione attribuito in relazione ad azioni già possedute si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o delle quote "sottostanti", delle quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio. Conseguentemente, in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto possesso va verificato con riferimento alla data di acquisto delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione ...» (circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, paragrafo 2.3.6.2). In buona sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l' Holding Period delle azioni sottoscritte con l'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2411 del codice civile deve farsi retroagire alla data di sottoscrizione delle azioni originarie che hanno attribuito il diritto di opzione. Ciò perché la sottoscrizione delle nuove azioni da parte del socio, pur comportando finanziariamente un nuovo investimento, gli consente di mantenere la sua posizione originaria senza subire diluizioni.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si rappresenta che il presente parere ha esclusivamente per oggetto gli effetti della conversione delle azioni di categoria C in azioni ordinarie della società Beta S.p.A. e non contiene alcun giudizio in merito:

- alla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati dall'istante;

- agli ulteriori requisiti previsti per l'applicazione del regime PEX di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;

- agli effetti fiscali del trasferimento di parte delle Azioni C detenute dall'istante a favore di ... dei propri soci, avvenuto nel ...;

- alla circostanza per cui la fattispecie descritta in istanza ed eventuali altri atti, fatti e/o negozi giuridici ad essa collegati possano condurre ad identificare un disegno abusivo censurabile ai sensi dell'articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, ovvero, un'ipotesi di interposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli aspetti menzionati.

Ciò premesso, si osserva che la disciplina della participation exemption, contenuta nell'articolo 87 del TUIR, prevede l'esenzione da IRES delle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:

« a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato [...];

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 [...]».

In particolare, l'articolo 86 prevede che « Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, perla perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

La circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, al paragrafo 2.3.6 (e successivi sottoparagrafi), ha illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui al citato articolo 87 per ottenere l'esenzione delle plusvalenze. Per quanto riguarda l'ipotesi di conferimento, in particolare, l'articolo 87 va letto in combinato disposto con il comma 4 dell'articolo 176 del TUIR, secondo cui « le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio».

In coerenza con tali chiarimenti, la risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 ha ulteriormente precisato che, in un conferimento neutrale ai sensi dall'articolo 176 del TUIR - in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 - i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita. Ciò premesso, nel caso di specie l'istante ha rappresentato di essere stata titolare (in quanto promoter della complessa operazione di investimento descritta in istanza e riportata nella sintesi del quesito) di alcune azioni "di categoria" ai sensi dell'articolo 2348, comma 2, del codice civile, rappresentative inizialmente del capitale sociale del veicolo Gamma S.p.A. (denominate « azioni speciali») e - a seguito dell'acquisto da parte di Gamma di Beta S.p.A. e della fusione inversa della prima nella seconda - del capitale sociale di Beta (denominate « azioni di categoria C»).

Secondo quanto emerge dagli articoli ... dello Statuto pre-fusione di Gamma, le azioni speciali:

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Gamma;

- sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui Gamma deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;

- sono intrasferibili, fatte salve talune ipotesi inerenti l'eventuale recesso dei soci dell'istante o la scissione proporzionale di quest'ultima (articolo ...), fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia della fusione con la società target;

- al verificarsi di determinati eventi, possono essere convertite, oppure, a seconda dei casi, si convertono automaticamente, in azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"), secondo un certo moltiplicatore.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo ..., qualora successivamente alla fusione « sia promossa un'offerta pubblica di acquisto totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di ... azioni ordinarie per ogni azione speciale». Tale previsione è riproposta alla lettera nello Statuto di Beta post-fusione, in riferimento alle ridenominate « Azioni C».

Per le azioni speciali della SPAC ante fusione, inoltre, l'articolo ... dello statuto prevede che in ipotesi di scioglimento e liquidazione « i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("Attivo di Liquidazione"), dovranno:

 (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate ...;

(ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;

(iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta». Nello statuto della società derivante dalla trasformazione, al riguardo, si rinvia alle « disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia» che non dispongono regole peculiari per le azioni cd. di categoria.

Ciò posto, essendo stata promossa in data ... un'OPA totalitaria sulle azioni di Beta da parte di DELTA S.àr.l., l'istante, sulla base degli accordi stipulati con DELTA, il ... ha esercitato la facoltà di convertire (secondo il suddetto rapporto di ...) le Azioni C detenute in Beta in Azioni Ordinarie, in relazione alle quali ha aderito all'OPA il ... . Al verificarsi di uno degli eventi che consentono o impongono la conversione (nel caso di specie, la presentazione dell'OPA totalitaria) le azioni «di categoria» di cui si tratta sono state convertite in azioni ordinarie in base al predeterminato multiplo di ... .

Secondo quanto rappresentato in istanza, la conversione costituisce un fenomeno - intimamente collegato all'adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto - che ha luogo al fine di garantire l'ottenimento della quota dei diritti patrimoniali aggiuntivi da parte dei sottoscrittori dei titoli originari.

Ciò premesso, occorre considerare che le azioni di categoria speciale - la cui riconducibilità ai fini fiscali come « azioni o quote di partecipazioni in società» di cui all'articolo 44 del TUIR, cui in presenza dei requisiti ivi previsti si applica la disciplina della participation exemption di cui all'articolo 87 del TUIR si assume in questa sede come presupposta - presentano "incorporato" ab origine il diritto alla conversione che, come precisato dall'istante, risulta inscindibile dalle stesse.

Per quanto rappresentato in istanza e in base alle previsioni dello Statuto prefusione di Gamma S.p.A. e dello Statuto post-fusione di Beta S.p.A., emerge che, in riferimento alle Azioni C oggetto di conversione da parte dell'istante, nel periodo compreso tra la sottoscrizione delle Azioni Speciali da parte della medesima istante e la presentazione di un'OPA totalitaria sulla società target, non vi è alcuna modificazione in relazione al soggetto detentore degli strumenti finanziari partecipativi qui in esame (la società istante).

A seguito della conversione tra azioni speciali ed azioni ordinarie, non si realizza alcun riflesso patrimoniale in capo né alla società emittente, né al socio e, infatti, come ha rappresentato l'istante non è stata effettuata alcuna scrittura contabile in tale momento.

Al detentore delle azioni «di categoria», dunque, con la conversione è attribuito il teorico rendimento «in natura» degli strumenti originariamente sottoscritti con la contestuale espansione dei propri diritti in qualità di possessore di azioni ordinarie, in attesa che lo stesso possa essere realizzato mediante la cessione a terzi che, nel caso di specie, avviene a seguito dell'OPA.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che:

- l'estinzione delle azioni «di categoria», mediante l'attribuzione delle azioni ordinarie come sopra detto, non determina alcun realizzo fiscale, restando ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 86 o 87 del TUIR (sussistendone i relativi requisiti) nel momento di cessione al mercato delle azioni ordinarie (quesito n. 1);

- in relazione alle azioni attribuite, il periodo di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR (c.d. requisito dell' holding period) decorre senza soluzione di continuità dal momento di sottoscrizione degli strumenti originari che incorporano il diritto alla conversione, come nell'ipotesi dei diritti di opzione oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E del 2004 (quesito n. 2).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.