Prassi - INPS - Messaggio 21 gennaio 2022, n. 327

"Congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

 

1. Premessa

 

L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato "Congedo parentale" e denominato, a seguire, "Congedo parentale SARS CoV-2", per distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità). Successivamente, l’articolo 17 del decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento.

Il nuovo "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Con la circolare n. 189/2021 l’Istituto ha reso note le istruzioni amministrative in materia.

Con il messaggio n. 4564/2021 sono state fornite le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" per lavoratori dipendenti sia con modalità di fruizione oraria che giornaliera. Si ricorda che la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2" dei lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

Con il messaggio n. 74/2022 è stata comunicata la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2", disposta dal citato articolo 17 del decretolegge n. 221/2021.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al "Congedo parentale SARS CoV-2" per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

 

2. Presentazione della domanda per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

 

La domanda relative al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2", anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - Servizio "Maternità", selezionando la voce "Congedo Parentale" e la tipologia di lavoratore "Autonomi" o "Gestione separata". Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

1. nella pagina "Tipo richiesta", selezionare "Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19", cliccare quindi su "AVANTI";

2. nella pagina "Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19", spuntare la richiesta "Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)", cliccare quindi su "AVANTI";

3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su "AVANTI";

4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere invece il congedo parentale ordinario di cui al decreto legislativo n. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il "Tipo richiesta", spuntare l'opzione "Richiesta per congedo parentale".