Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici: sottoscritto l'accordo di rinnovo

Sottoscritta, il 22/11/2021, tra l’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL e la CONFEDERDIA, l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici

L’accordo decorre dall’1/1/2021 e scade il 31/12/2022. Considerata la prolungata vacanza contrattuale, le Parti hanno stabilito, in via straordinaria e senza vincolo di obbligatorietà, che l’indennità di vacanza contrattuale erogata a norma del precedente CCNL 4/10/2007 non sia recuperata, e pertanto la stessa indennità di vacanza contrattuale è ricompresa nei minimi tabellari riportati nella tabella sottostante.

L’adeguamento economico per il biennio 2021-2022 è disposto nella misura del 2% complessivo, come da seguente tabella retributiva. La decorrenza dell’aumento retributivo per il 2021 è fissata dall’1/10/2021.

AREA/LIV.

Stipendio 1/10/2021

Stipendio 1/6/2022

Stipendio 1/11/2022

1/2 2.128,63 2.139,09 2.149,55
1/3 2.035,96 2.045,96 2.055,97
1/4 1.942,86 1.952,41 1.961,96
1/5 1.873,68 1.882,89 1.892,10
2/1 1.804,56 1.813,42 1.822,29
2/2 1.756,48 1.765,11 1.773,75
2/3 1.686,60 1.694,88 1.703,17
2/4 A 1.594,11 1.601,94 1.609,77
2/4 B 1.563,76 1.571,44 1.579,13
2/5 1.546,02 1.553,62 1.561,22
2/6 1.476,20 1.483,45 1.490,71
3/1 1.334,75 1.341,31 1.347,87
3/2 1.220,62 1.226,61 1.232,61

Assunzione a termine
L’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, e successive modificazioni, integrate dalla regolamentazione del presente articolo. I contratti integrativi regionali o aziendali potranno stabilire modalità ulteriori con le quali disciplinare l’istituto del contratto a tempo determinato.

Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso. Anche l’assunzione a termine deve essere comunicata al dipendente con le stesse modalità previste per l’assunzione a tempo indeterminato. Il lavoratore a tempo determinato che ha svolto il suo servizio presso l’Associazione, vanta, in caso di assunzione, un diritto di precedenza ad essere riassunto presso la stessa Associazione con la medesima qualifica ricoperta nel precedente rapporto, a patto che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo indeterminato, il periodo di servizio prestato con contratto a termine varrà ad ogni effetto ai fini dell’anzianità.

Classificazione del personale
L’inquadramento del personale dipendente è articolato su due aree:
AREA 1 - COORDINAMENTO, che comprende i dipendenti con qualifica di Quadro, i Collaboratori Esperti e i dipendenti con qualifica di Funzionario;
- AREA 2 - ASSISTENTI, che comprende gli altri dipendenti.
Appartengono all'Area 2 i lavoratori in possesso di titoli di specializzazione e preparazione tecnico-pratica comportanti lo svolgimento di mansioni di concetto, nonché i lavoratori con mansioni esecutive comportaci l'attuazione di precise disposizioni superiori sotto il controllo di dipendenti di grado più elevato.

Apprendistato
Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31/3/2022 per regolamentare il contratto di apprendistato.

Lavoro a tempo parziale
Al datore di lavoro è consentita la possibilità di richiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) che non dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
1) casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
2) esigenze connesse alla funzionalità del servizio.
Il datore di lavoro ed il lavoratore a tempo parziale possono concordare un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a cinque giorni, il cambiamento della collocazione temporale della prestazione.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella condizione di diversa collocazione temporale rispetto a quello concordato comporta in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto nella misura del 40%.

Orario di lavoro - Tecnici di gestione aziendale
Considerata la particolarità dell’attività dei Tecnici di gestione aziendale, spesso eseguita anche in modo frazionato, le modalità di determinazione dell’orario di lavoro svolto dagli stessi dovranno essere definite in sede di integrativo ex art. 44, al fine di armonizzare con le peculiarità dell’attività svolta nelle singole Regioni, anche in funzione della tipologia delle aziende di allevamento e dei territori, la regolazione dei seguenti istituti: tempo di viaggio, turni di lavoro, straordinari, maggiorazione per il lavoro notturno, intervallo tra i turni di lavoro, recupero psicofisico. In nessun caso è prevista la corresponsione di arretrati riferibili alle modificazioni del suddetto orario di lavoro che eventualmente interverranno in sede di integrativo regionale.

Rimborso spese al personale addetto alle attività istituzionali
Per l’uso del proprio mezzo di trasporto, i dipendenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per consumo di carburanti, per manutenzione e per ammortamento nella misura fissata dalla Tabella ACI FIAT GRANDE PUNTO 1,3/16V MJ 90 CV per 20.000 Km/anno. Dall’’1/1/2022 l'autovettura di riferimento sarà la FIAT TIPO 1,3 MTJ 95 CV - MY 2016 per 20.000 Km/anno. Gli adeguamenti del rimborso avverranno il 1° gennaio di ogni anno successivo sulla base della Tabella ACI relativa all’autovettura di riferimento.

Ferie solidali
La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. Lo stesso datore di lavoro, dopo le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione. Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente

Contrattazione di secondo livello
Le materie rinviate alla contrattazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
1) occupazione e mobilità, eventualmente costituendo appositi organismi bilaterali;
2) i contratti integrativi regionali o aziendali potranno prevedere:
• l’individuazione, nel caso di specifiche esigenze, di causali
• l’eventuale aumento della durata complessiva dei contratti a termine a trentasei mesi
3) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissati dall’articolo 6 del CCNL.
4), la definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time;

5) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle direttive
6) possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavoro svolte dai Tecnici di gestione aziendale nella fascia oraria notturna; possibilità di individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite delle otto ore,
7)  fissazione della misura dell’indennità di Capo Progetto nell’ambito degli importi minimo e massimo; possibilità di elevare fino ad un massimo dell’8% la misura dell’indennità, spettante al personale a quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa
8) determinazione esigenze abiti di lavoro;
9) determinazione del periodo delle ferie
10) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, progetti e percorsi formativi valutati

in fase di coordinamento, da parte dell’AIA, dei programmi dei corsi nazionali.
11) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l’eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
12) possibilità di negoziare l’indennità di bilinguismo;
13 possibilità di negoziare ticket-restaurant;
14) definizione di eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.

Fondo Assistenza sanitaria - FIDA
La contribuzione per le formule di iscrizione attualmente vigenti è così determinata:

Formula

Azienda

Dipendente

Totale

A 108 108 216
A+B 108 268 376
A+C 108 160 268
A+B+C 108 320 428
D60 108 732 840

Con decorrenza dal 1/1/2023 la contribuzione è aggiornata sulla base della seguente

tabella

Formula

Azienda

Dipendente

Totale

A 108 108 216
A+B 120 256 376
A+C 130 148 268
A+B+C 130 298 428
D60 130 710 840

I dipendenti assunti dal 1/1/2021 possono aderire al FIDA anche mediante la specifica "Formula 2021", che prevede, a fronte di un impegno minimo di tre anni di iscrizione alla Formula A o superiori, la copertura del costo del primo anno di Formula A a carico dell’azienda. In caso di disdetta anticipata entro il terzo anno, l’azienda recupererà il costo della Formula A a suo carico per il primo anno.

Fondo previdenza complementare - Agrifondo
Nel caso il datore di lavoro non sia iscritto alla Fondazione ENPAIA e quindi la gestione del TFR resti in azienda, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005, i dipendenti che aderiscono ad AGRIFONDO conferiscono anche il TFR, nella misura minima del 50% per i già occupati al 28 aprile 1993 e del 100% per coloro che a tale data non avevano occupazione