Responsabile l'amministratore che non verifica il Durc

Responsabile l’amministratore di una società edile per non avere verificato il possesso del Durc dell'impresa affidataria dei lavori (Corte di Cassazione sentenza n. 43604/2021.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato dall’amministratore di una società di costruzione edile per essre stato condannato in quanto colpevole del reato di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) del d. Igs n. 81 del 2008, a lui contestato per non avere verificato il possesso del Durc dell'impresa affidataria dei lavori.
Il ricorso è stato considerato inammissibile per manifesta infondatezza.
Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento alla valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche, ha valorizzato, in senso ostativo, sia i precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole, aspetto questo che mal si concilia con il necessario requisito della non abitualità del comportamento del soggetto agente, sia la gravità del fatto, affermazione che, pur nella sua estrema sintesi, non ha tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità; la doglianza sollevata al riguardo deve pertanto essere ritenuta non specifica, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, aveva nel complesso rimarcato l'offensività del fatto, consistito del resto nell'omesso controllo da parte dell'imputato di un aspetto (ovvero l'adeguatezza professionale dell'impresa incaricata di determinati lavori) non proprio insignificante e non privo di possibili ripercussioni nell'ottica della prevenzione degli infortuni sul lavoro.