Licenziamento collettivo e criteri di scelta dei lavoratori da licenziare

In caso di licenziamento collettivo è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (Cassazione - Ordinanza del 24 novembre 2021, n. 36451

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione nell’Ordinanza del 24 novembre 2021, n. 36541, chiamata ad esprimersi sulla sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3735 del 2019, che accoglieva nell’ambito di un licenziamento collettivo, il reclamo proposto da una Società datrice di lavoro e per effetto rigettava le domande proposte da alcuni lavoratori intese ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento loro intimato.
La Corte di appello, in sintesi, escludeva la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 legge n. 223/91 per avere l'azienda delimitato il bacino di comparazione per individuare i dipendenti da licenziare ai soli lavoratori addetti ad una sede specifica, pur sussistendo fungibilità di mansioni con altri lavoratori addetti ad altre sedi. Deduceva che in esito all'accordo sindacale le parti avevano convenuto, come previsto dall'art. 5 comma 1, legge n. 223 del 1991, la legittima determinazione del criterio di scelta in quello delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative riferito alla sola platea degli addetti alla sede interessata.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dei lavoratori e sostenendo la decisione della Corte di Appello, ha riaffermato il principio secondo il quale nell'ambito di un licenziamento collettivo è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità.
Inoltre è del pari legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano però addetti ad unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale in quanto la circostanza, da accertarsi in concreto e nello specifico verificata, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo può assumere rilievo ed essere un criterio legittimo che esclude la necessità di comparazione ove, come nella specie, il numero dei lavoratori coinvolti sia tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati.