Prassi - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare 25 novembre 2021, n. 8

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, Controgaranzia a favore del Fondo di garanzia per le PMI a valere su risorse dell’European Guarantee Fund (EGF)

 

Si informa che il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha sottoscritto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) attraverso il quale quest’ultima rilascerà una controgaranzia avvalendosi, attraverso il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), delle risorse dell’European Guarantee Fund (EGF).

Il suddetto accordo si applicherà alle richieste di ammissione alla garanzia diretta del Fondo (con esclusione delle richieste presentate ai sensi della lettera m) del DL Liquidità e ai sensi dell’art. 56 del DL Cura Italia) presentate a partire dal 17 gennaio 2022 e relative ad operazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- durata del finanziamento compresa tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 10 anni;

- finalità dei finanziamenti garantiti: esclusivamente capitale circolante (in aggiunta agli investimenti, sono escluse le operazioni di acquisto automezzi, leasing finanziario, factoring, debito subordinato e quasi-equity);

- importo massimo garantito dal Fondo PMI per singola impresa pari a € 1.428.600,00, corrispondente a un massimale contro-garantito dal FEI pari a € 800.000,00;

- non siano garantite anche in quota parte con risorse UE;

I soggetti richiedenti, inoltre, per le domande presentate a partire dal 17 gennaio 2022, devono acquisire il nuovo allegato 4 - Garanzia diretta in vigore dal 17 gennaio 2022, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

 

Allegato

Testo dell’allegato