Esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI

L’Inps, con circolare del 26 novembre 2021, n. 178, fornisce istruzioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 160/2019, in materia di esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI, in un’unica soluzione, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

In attuazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 12, della cit. Llegge n. 160/2019, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della richiamata disposizione normativa. In particolare, l’Agenzia ha disposto che i lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla domanda dianticipazione i documenti di seguito elencati:
1. attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
2. stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In ragione delle suddette disposizioni, i titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI, che richiedono l’erogazione della stessa in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa e che intendono avvalersi della esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI, al momento della presentazione della domanda di anticipazione sono tenuti a produrre la documentazione menzionata, allegando la stessa con le consuete modalità.
Con riferimento alla documentazione di cui al punto 3), i lavoratori sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di anticipazione NASpI, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui si attesta di destinare l’intero importo che verrà erogato a titolo di anticipazione NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Pertanto, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata alla domanda di anticipazione, unitamente alla documentazione di cui ai punti 1) e 2) sopra citati.
L’allegazione della documentazione in argomento, nonché della dichiarazione sostitutiva, è necessaria per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF dell’anticipazione NASpI in un’unica soluzione per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.
Conseguentemente, in assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente la prestazione in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI; al riguardo, l’Inp precisa che la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.

Nell’ipotesi in cui il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
Nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI - un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.