Fipe: sospensione dell'erogazione dell'elemento economico di garanzia nei pubblici esercizi

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La FIPE ha dato indicazione di non procedere all'erogazione dell'elemento economico di garanzia, previsto dal CCNL 8/2/2018, da erogare con la retribuzione del mese di novembre 2021.

La Federazione, in conseguenza della gravissima crisi di tutto il settore dei pubblici esercizi, causata dalle misure restrittive e di contenimento a seguito della pandemia da Covid-19, dà indicazione di non procedere alla erogazione dell'elemento economico di garanzia, previsto con la retribuzione del mese di novembre 2021.

Livello

Importi in euro

A, B 186,00
1, 2, 3 158,00
4, 5 140,00
6S, 6, 7 112,00

Da parte della Federazione è stata ribadita, la posizione federale di non corrispondere l'importo previsto a titolo di elemento economico, con la retribuzione del mese di novembre.
Come noto, questa decisione trova il suo fondamento nel quadro economico di gravissima crisi del settore, a seguito della pandemia da Covid-19. Inoltre, l'elemento economico di garanzia, è un trattamento legato alla produttività, tanto che le norme contrattuali, introdotte per il premio di risultato, si applicano anche all'elemento economico di garanzia.
Le mutate condizioni rispetto al momento della sottoscrizione del CCNL, non rendono, infatti, possibile erogare un trattamento retributivo legato alla produttività in una situazione di grave crisi economica come quella che tutte le imprese del settore hanno attraversato e stanno tuttora stanno vivendo, legata alle perduranti incertezze generate dalla pandemia.
La decisione assunta dalla Federazione, collegata alla gravissima crisi del settore, trova, peraltro, il fondamento tecnico nell’art. 13, comma 13, del CCNL 8/2/2018, esplicito nella previsione della fattispecie di deroga all'obbligo con il richiamo: "a fronte di situazioni economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi estremi..."
La posizione della Federazione, peraltro già formalizzata in una lettera inviata alle Segreterie Generali delle OO.SS. dei lavoratori, con la quale le stesse hanno dato indicazione alle strutture di non procedere erogare l'elemento economico di garanzia, è stata nuovamente comunicata nella riunione del 10 novembre scorso.
A loro volta, le OO.SS. non si sono ancora espresse in merito.

Si ricorda, inoltre, che dal mese di novembre 2021, il CCNL all’art. 217, ha previsto nuovamente l’inclusione  degli scatti di anzianità nel calcolo del Trattamento di fine rapporto.
La norma transitoria, infatti, dispone che, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 del codice civile come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l’importo degli scatti di anzianità, dalla data dell’1/1/2018 fino al 31/10/2021.