Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 novembre 2021, n. 793

Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Cessioni di beni tramite incaricati alla vendita

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante è una società stabilita in Italia che opera esclusivamente all'interno del territorio nazionale ed ha per oggetto sociale «la produzione, la distribuzione e la vendita in ogni forma, ivi espressamente incluse la vendita per corrispondenza e la vendita a domicilio» di una serie di prodotti (cosmetici, alimentari, ecc.).

Descrivendo la propria attività, esercitata «prevalentemente mediante il canale delle vendite online», l'istante precisa che la catena distributiva dei suoi prodotti «differisce a seconda del soggetto acquirente.

A questo proposito, si possono identificare tre differenti casistiche che caratterizzano l'attuale flusso di vendite della Società, ossia:

1) Vendite a soggetti Consumatori finali;

2) Vendite a Incaricati alla vendita per uso personale;

3) Vendite a Clienti privilegiati».

Nel caso 1), non potendo acquistare direttamente i prodotti, «qualunque consumatore finale dovrà avvalersi dell'ausilio di un c. d "Incaricato alla vendita"», il quale, nel rispetto della legge 17 agosto 2005, n. 173:

- «opera per conto di [ALFA], al solo fine di agevolare la raccolta di ordinativi di acquisto presso i privati consumatori»;

- «non potrà mai né acquistare prodotti [ALFA] perpoi rivenderli in proprio, né acquistare prodotti [ALFA] per cederli a soggetti che, a loro volta, intendano rivenderli».

«L'incaricato riceve dunque dal Cliente l'ordine d'acquisto dettagliato e il pagamento anticipato. A questo punto, l'Incaricato alla vendita, mediante l'accesso alla propria area riservata presente sul sito istituzionale di [ALFA], procederà a:

- inoltrare l'ordine verso la Società, in nome e per conto del Consumatore finale;

- effettuare ilpagamento, esclusivamente mediante strumenti tracciabili, per la merce ordinata.

Pertanto, sia la conclusione del contratto, che il pagamento della merce avvengono su piattaforma telematica e con strumenti di pagamento tracciabili (quali, ad esempio, carte di credito, o PayPal) [o bonifici, come aggiunto in sede di risposta a richiesta di documentazione integrativa, ndr.]. Una volta ricevuto l'ordine e il pagamento da parte dell'incaricato alla vendita, per conto del Consumatore finale, [ALFA] provvederà a spedire la merce direttamente presso l'indirizzo fornito dal consumatore finale [...].

Risulta dunque evidente come il rapporto contrattuale, nonostante l'attività di ricezione e inoltro dell'ordine preveda l'intervento di un Incaricato alla vendita, avvenga esclusivamente tra la Società e il Consumatore finale, tanto che la Società emette attualmente uno scontrino elettronico e un documento di trasporto, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 472/1996, nel quale sono indicati chiaramente:

- data e numero del documento

- i dati del soggetto acquirente e destinatario della merce

- il soggetto incaricato del trasporto

- il dettaglio analitico dei beni acquistati, il loro valore e le rispettive aliquote IVA».

Nei casi 2) e 3) - cessioni a incaricati alla vendita per uso personale e a clienti c.d. "privilegiati", ossia coloro «che, mediante l'iscrizione all'omonimo programma tramite il sito della Società, possono accedere a promozioni speciali e possono comprare prodotti direttamente sul sito istituzionale di [ALFA], ma solo ed esclusivamente per uso personale» - gli acquirenti «procederanno ad effettuare online l'ordine dei prodotti direttamente attraverso il sito istituzionale della Società, accedendo nell'area riservata mediante le proprie credenziali.

A questo punto, sarà possibile, per l'utente:

- inoltrare il proprio ordine verso la Società;

- effettuare il relativo pagamento, esclusivamente mediante strumenti telematici e tracciabili, per la merce ordinata.

Pertanto, sia l'ordine finale, che il pagamento della merce avvengono su piattaforma telematica e, ancora una volta, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili».

Ricevuti tali ordini, l'istante «provvederà a spedire la merce direttamente presso l'indirizzo indicato dal soggetto che ha effettuato l'acquisto [...]. Anche in questo caso (e con maggiore evidenza) risulta chiaro come il rapporto commerciale si svolga esclusivamente tra:

- la Società e l'Incaricato alla vendita (nel caso di acquisti per uso proprio);

- la Società e il Cliente privilegiato.

In tali ipotesi, [ALFA] emette attualmente una fattura elettronica e una fattura di cortesia che accompagna i beni, indicando:

- i dati del soggetto acquirente;

- il dettaglio analitico dei beni acquistati, il loro valore e le rispettive aliquote IVA;

- la destinazione dei beni».

Alla luce di quanto sopra, l'istante intende avere conferma che le transazioni descritte - nelle quali, come ulteriormente ribadito in sede di risposta a richiesta di documentazione integrativa, il venditore è «sempre e comunque [ALFA], laddove l'Incaricato alla vendita, agendo quale intermediario con l'Acquirente, rimane sempre e comunque un soggetto indipendente ai sensi della Legge n. 173/2005»» - «possano essere qualificate come "commercio elettronico indiretto " e per l'effetto possano godere dell'esonero disposto dall'art. 2, lettera oo), d.P.R. n. 696/96 per le vendite di beni per corrispondenza».

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi l'istante, alla luce delle normativa vigente, «ritiene che l'attività descritta in tutti i casi sopra proposti possa qualificarsi come commercio elettronico indiretto, quale forma assimilata di vendita per corrispondenza, e, conseguentemente, la Società possa ritenersi:

- esonerata dall'onere di emissione della fattura (a meno di specifica richiesta in tal senso da parte del cliente, che intervenga entro i limiti temporali stabiliti dalla legge);

- esonerata dall'onere di emissione di scontrino;

- esonerata dall'onere di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

- obbligata ad adottare apposito registro dei corrispettivi giornalieri (registro che, si segnala, era già compilato in via aggiuntiva al resto degli adempimenti posti in essere dalla Società e che verrà certamente mantenuto, così come verrà mantenuta l'emissione del DDTa corredo di ogni ordine ricevuto da [ALFA]); conformemente a quanto stabilito dal d.P.R. n. 696/96».

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Come chiarito in più occasioni - si vedano, ad esempio, la risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, nonché le risposte pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e- prassi/risposte-agli-interpelli) - nel commercio elettronico indiretto «la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).

In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene "fisicamente", ossia mediante mezzi ordinari.

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del Decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Decreto IVA (cfr. risoluzione 5 novembre 2009, n. 274/E e risposta all'interpello n. 198 del 2019)» (così, tra le più recenti, la risposta n. 238 pubblicata il 3 agosto 2020).

Con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - obblighi che dal 1° gennaio 2020, con portata generale, hanno sostituito le tradizionali modalità di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale - si è parimenti evidenziata la loro non applicabilità alle ipotesi di commercio elettronico:

«l'operazione di vendita [...] che l'istante intende realizzare è configurarle come "commercio elettronico indiretto " posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.

Ne deriva l'esonero dall'obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi [...], salva la facoltà di adempiervi in base all'articolo 1, comma 3 del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, che stabilisce " soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i cd. "casi di esonero") possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni " (così la risposta n. 468 pubblicata il 28 settembre 2020, richiamata anche dall'istante).

Alla luce di quanto sopra, considerato, in base alla rappresentazione fornita dall'istante ribadita anche in sede di risposta a richiesta di documentazione integrativa (la quale si assume acriticamente e resta soggetta ad eventuali diversi accertamenti di fatto non esperibili in questa sede), che:

- in tutte le ipotesi di vendita [casi 1), 2) e 3) del quesito], il rapporto si instaura tra l'istante cedente ed un cessionario cosumatore italiano;

- l'acquisto avviene tramite il sito internet dell'istante, utlizzando strumenti tracciabili di pagamento, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l'indirizzo indicato dall'acquirente ed è curata, normalmente, tramite vettore;

tale tipologia di vendita non può che considerarsi commercio elettronico indiretto e, conseguentemente, l'istante non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura (fatta salva un'eventuale richiesta del cessionario in tal senso), né ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

Resta comunque ferma:

- la possibilità di procedere nel senso prospettato (ossia tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, ovvero emissione di fattura) su base

volontaria;

- l'obbligo, in caso contrario, di procedere comunque all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.