Nessuna estensione dei termini di notifica per gli avvisi di addebito Inps

L’ambito applicativo dell’art. 2 del D.L. n. 146/2021, con cui è stato disposto che per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica, il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive, non riguarda gli avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emessi dall’INPS (INPS - messaggio 24 novembre 2021, n. 4131).

L’art. 2, D.L. n. 146/2021, ha stabilito che con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in 150 giorni.
Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive.
L’estensione, non trova però applicazione per gli avvisi di addebito Inps, vista l’assenza nella formulazione del cit. art. 2 di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Inps.
La riscossione delle somme di cui all'art. 30, D.L. n. 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza dell’Inps e la disposizione prevista dall’art. 2, D.L. n. 146/2021 è riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione.
Pertanto, per gli avvisi di addebito Inps resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 25, co. 2, D.P.R. n. 602/1973 per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.