Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare

Con la Circolare 28 ottobre 2021, n. 159 si forniscono indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall'ausiliaria, per svolgere attività di lavoro in favore dell'Amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche Amministrazioni.

Il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio o senza assegni è da ritenersi utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo "Opera di Previdenza" da parte dell'Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell'Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell'amministrato.
Successivamente, l'Istituto aveva fornito indicazioni alle Strutture territoriali disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni, tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del TFS.
Si fornisce di seguito un riepilogo del quadro normativo e operativo concernente l'istituto del richiamo in servizio senza assegni, con riferimento a tutti i Corpi militari.
La disciplina dell'istituto giuridico del richiamo senza oneri (o senza assegni) prevedeva che al personale militare richiamato in servizio dal congedo, provvisto di pensione civile o militare, competeva lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il trattamento pensionistico, il quale continuava ad essere erogato in luogo dello stipendio se più favorevole, configurandosi in tal caso il richiamo senza oneri.
L'attuale disciplina sul richiamo in servizio, nel disciplinare le diverse tipologie di richiamo in servizio, fa riferimento anche al richiamo senza assegni (o senza oneri) disponendo che "il militare in congedo può essere richiamato in servizio a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata "e che"il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale".
Pertanto, le Strutture territoriali, sulla base della documentazione trasmessa dalle Amministrazioni militari, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti al fine di riliquidare il trattamento di fine servizio dei militari in questione, una volta che gli stessi siano cessati dal periodo di richiamo senza assegni, valutando conseguentemente il periodo medesimo.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l'interessato avrebbe maturato in attività di servizio.
Il contributo previdenziale del 9,60% deve essere determinato dalle Amministrazioni datrici di lavoro sul trattamento economico "virtuale" previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

Le Strutture territoriali devono inoltre accertare, attraverso l'applicativo gestionale ECA, che la quota di contributo previdenziale dovuta dall'Amministrazione, pari al 7,10%, nonché quella a carico dell'iscritto, pari al 2,50%, siano state debitamente versate dall'Amministrazione stessa.
Nei periodi di richiamo senza oneri del personale in ausiliaria, si dovrà continuare a trasmettere le denunce mensili identificando detto personale con i codici "Tipo Impiego" già in uso: "40 Ausiliaria Ufficiali" e "41 Ausiliaria Sottufficiali", valorizzando in questo caso anche gli elementi <imponibile> e <Contributo> della Gestione Previdenziale per il Regime Fine Servizio TFS; in particolare, nell'elemento "Imponibile" dovrà essere dichiarata la retribuzione che coincide con la base contributiva, pari all'80% delle voci utili ai fini del TFS che l'interessato avrebbe maturato in attività di servizio, e nell'elemento "Contributo" andrà indicato l'importo da versare pari al 9,60% di tale imponibile.