Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 ottobre 2021, n. 752

Aliquota IVA prodotti della panetteria - "basi per pinse"

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Alfa S.r.l. (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") dichiara di avere per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: attività di ideazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, produzione e commercializzazione della pinsa.

La pinsa è un prodotto gastronomico similare alla pizza per il tipo di utilizzo e consumo, ma con significative differenze tecniche nelle fasi di preparazione. La pinsa prodotta e venduta dalla Società è una base neutra precotta composta da farine selezionate di alta qualità (Farina di frumento tenero, Farina di riso, Farina di soia intera, Pasta acida di frumento).

Principale elemento che la caratterizza e distingue dalla classica pizza, è nella formulazione dell'impasto. L'impasto è realizzato a partire dal mix di farine contenente farina di frumento 00, farina di soia, farina di riso, pasta madre essiccata ed aromi. In fase iniziale di impastamento, il mix così formulato è addizionato di acqua (per il raggiungimento dell'80% circa di idratazione dell'impasto), lievito, sale fino iodato ed olio extravergine di oliva.

Tale impasto è soggetto a due lievitazioni, che avvengono per oltre 24 ore.

La Società commercializza la semplice base neutra precotta (pienamente equiparabile alle basi per pizza) che poi potrà essere farcita a piacimento dal cliente.

Il Contribuente chiede chiarimenti circa l'aliquota IVA applicabile alla cessione delle pinse e in particolare se debba applicarsi l'aliquota IVA del 4 per cento oppure del 10 per cento.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che le "basi per pinse" siano soggette a IVA con l'aliquota IVA ridotta del 4%, di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto riconducibili ai prodotti della panetteria ordinaria, nel senso chiarito dall'articolo 75, comma 2, della legge n. 413 del 1991 e essendo irrilevante il procedimento di preparazione, nella specie basato sulla refrigerazione e cottura. A supporto, richiama la R.M. 25 novembre 1991, n. 430988, secondo cui, «la circostanza che il prodotto sia fresco (umido) o seccato o cotto, non è rilevante al fine di diversificarne la classificazione doganale fra preparazione intermedia e prodotto finito».

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Il presente parere è reso in base alle dichiarazioni rese dall'Istante, qui assunte acriticamente, restando dunque impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA") prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per «paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio».

Il n. 68) della citata Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA stabilisce l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento ai «prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione».

L'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2 (in seguito, "articolo 75"), contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria" ai fini in commento. In particolare, «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 ....».

Va anche ricordato che l'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019") ha modificato l'articolo 75, comma 2, che ora recita:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune....».

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito, "ADM"), competente in merito alla corretta classificazione merceologica di un prodotto, con la nota prot. ... del ..., esprime le seguenti considerazioni con riferimento a un prodotto costituito da " Farina di frumento tipo "0", acqua, farina di riso, farina di soia, semola di riso, sale, olio extra vergine di oliva, pasta madre essiccata, lievito di birra essiccato, aromi. Il prodotto è costituito da una miscela di farine, lievito, sale e olio extravergine di oliva addizionata di acqua per raggiungere 80% circa di idratazione dell'impasto.

Lo stesso è sottoposto a due fasi di lievitazione al termine delle quali ogni porzione viene stesa per conferire la caratteristica forma allungata della pinsa prima di subire una precottura di circa 3 minuti a 350° C. Dopo un refrigeramento, la merce viene confezionata in atmosfera modificata di anidride carbonica e azoto. Il prodotto viene poi inscatolato, pallettizzato e stoccato a temperature di refrigerazione fino al momento della spedizione".

Sulla base delle caratteristiche del prodotto, ADM ritiene che lo stesso "sia classificabile nell'ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le "Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria", in particolare "alla sottovoce NC 1905 9080 prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao: -altri: --altri: --- altri: ----altri".

Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria, si ricordano le risposte n. 546 del 16 agosto 2021 e n. 547 del 17 agosto 2021. In particolare, la risposta n. 546 chiarisce che «La sottovoce 1905 9080 riguarda 'altrì prodotti,..., che rientrerebbero piuttosto nell'ambito della panetteria fine di cui al n. 68) della citata Tabella A, parte III, con applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento».

Tuttavia, «per effetto della modifica normativa di cui alla legge di bilancio 2019, occorre ... individuare all'interno di questa categoria quei prodotti che presentino le caratteristiche indicate dalla citata norma di interpretazione autentica, che consentono l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, nonostante la classificazione nell'ambito della sottovoce residuale 1905 9080» (e cioè solamente: gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune).

In riferimento agli impasti per pizza, la risoluzione 2 dicembre 1993, n. 527 precisa che le "basi per pizze", pur rientrando tra i prodotti della c.d. "panetteria fine", sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge n.580 del 1967. Tanto premesso, e considerato che l'articolo 75, comma 2, afferma il principio secondo cui tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della citata legge n. 580 del 1967, per la citata risoluzione le cessioni delle basi per pizze sono da assoggettare all'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, in quanto compresi nel n. 15), Tabella A, Parte II.

In conclusione, alla luce della risoluzione appena citata, si ritiene che le cessioni aventi a oggetto semplici "basi per pizze" o "per pinse" - senza aggiunta, quindi, di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica sopra riportata - come sembra essere nel caso oggetto del presente interpello - siano soggette all'aliquota ridotta al 4 per cento. In caso contrario, la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine di cui al n. 68), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.