Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 26 ottobre 2021, n. 65

Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

Articolo 1

(Variazione delle abilitazioni)

 

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 12 ottobre 2021, n. 63 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: CON.FOR s.r.l., CTE - Certificazioni s.r.l., SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l. e SIDEL s.p.a.

2. Le variazioni di cui al comma 1 sono riportate nell'elenco allegato.

 

Articolo 2

(Elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1 del presente decreto, è adottato il XXVIII elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXVII elenco adottato con decreto direttoriale n. 63 del 12 ottobre 2021 già richiamato in premessa.

 

Articolo 3

(Obblighi dei soggetti abilitati)

 

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Allegato (1)

ELENCO

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito dall’art. 5, comma 1, D.M. 13 gennaio 2022, n. 1, a decorrere dal 13 gennaio 2022.