STUDI PROFESSIONALI: linee guida green pass

Pubblicate le linee guida di Confprofessioni relative al "Green Pass negli Studi Professionali".

Le presenti linee guida sono dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle disposizioni vigenti ed in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro.
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli.
Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata "nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea".
La certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è stata prorogata sino al 30 novembre 2021.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione "devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione" (uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti).
Secondo la normativa vigente, la certificazione verde COVID-19 può essere ottenuta attraverso una delle seguenti modalità:
1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
2. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
3. Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione
4. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall'esecuzione del test.
L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.