Assegno temporaneo unico: precisazioni Inps sulla gestione delle domande

L’Inps, con messaggio n. 3100/2021, fornisce alcune precisazioni sui requisiti per beneficiare dell’Assegno e gestione delle domande da parte delle sedi.

L’Assegno Temporaneo è, come noto, una prestazione "residuale" che potrà essere riconosciuta, per i figli a carico minori di 18 anni, nei casi in cui non sussiste il diritto all’ANF ovvero:
- ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;
- ai nuclei familiari di soggetti richiedenti in stato di inoccupazione;
- a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo);
- ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al DL n. 69/1988 in assenza di uno o più requisiti di legge (solo in caso di reiezione della domanda di ANF).
Al fine di verificare il diritto all’Assegno Temporaneo, l’istruttoria delle domande di ha previsto una serie di controlli automatizzati negli archivi dell’Istituto, volti ad accertare, tra l’altro, la presenza di una domanda di ANF presentata (dal richiedente ovvero dall’altro genitore), per il periodo dal 1/07/2021 al 30/06/2022.
In particolare, il controllo effettuato in fase di istruttoria dalla procedura centralizzata è consistito nella ricerca, nel c.d. "data base unico ANF" che contiene le domande e i pagamenti di ANF erogati a vario titolo da INPS, della presenza di una domanda di ANF presentata dal richiedente ovvero dall’altro genitore per i medesimi figli. L’ANF infatti potrebbe essere stato richiesto per componenti diversi del nucleo familiare rispetto a quelli dell’AT, quali ad esempio il coniuge, i figli maggiorenni inabili o fratelli/sorelle del richiedente.
Qualora la ricerca nel DB unico ANF abbia avuto esito positivo, è stato escluso il pagamento della prestazione AT.
La domanda della prestazione può essere presentata in un momento successivo alla verifica automatizzata, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF possono effettuare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (articolo 23 del TUAF).
Pertanto, in ipotesi di domanda ANF, già presentata dal richiedente o dall’altro genitore/titolare del diritto (ad es. affidatario o ascendente per il nipote a carico), che risulti dalla verifica automatizzata sul data base unico ANF, la domanda di AT sarà istruita e rigettata in automatico dalla procedura. A prescindere dalla domanda di ANF risultante dal citato data base unico, saranno espletati i descritti ulteriori controlli automatizzati per verificare la presenza di contribuzione accreditata all’assicurato e la categoria di appartenenza del richiedente e dell’altro genitore con riferimento alle fattispecie sotto riportate: dipendenti (privati e pubblici), ancorché per periodi con contribuzione figurativa o dipendenti di ditte cessate, fallite; lavoratori assistiti da assicurazione TBC (con prestazione); lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione con copertura figurativa; collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata, domestici e somministrati; lavoratori agricoli.
Nei suddeddti casi sopra indicati, laddove la verifica dia esito positivo, la domanda di AT verrà respinta in automatico dalla procedura.

Per le domande di AT presentate:
- dai professionisti, collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata;
- dai lavoratori domestici e domestici somministrati;
- dai lavoratori agricoli,
la verifica svolta in automatico dalla procedura AT, avviene analogamente ai casi di lavoratori dipendenti, mediante consultazione degli archivi dell’Istituto da cui emerge la presenza di contribuzione accreditata.
Laddove la sede verifichi il caso di un pagamento indebito di Assegno Temporaneo, già avvenuto per un nucleo che, invece, avrebbe potuto beneficiare di ANF avendone potenzialmente il diritto (in presenza della domanda di ANF o anche in assenza di domanda), dovrà porre in essere le azioni volte al recupero dell’AT.