Ricollocazione professionale e accordi di riallineamento

Pubblicata, nella nella G.U. 18 settembre 2021, n. 224, la Legge 16 settembre 2021, n. 125, di conversione del DL 103/2021, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Consideriamo alcune novità introdotte dalla citata legge.

Ricollocazione professionale

Con il nuovo articolo 3-bis (Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale), il provvedimento in parola ha disposto, per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale (art. 2, co. 1, lettera d), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), lo stanziamento di nuove risorse destinate all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività (art. 44 del DL 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130). Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni applicative.

Accordi di riallineamento

Ai sensi del novellato articolo 3-ter, l'articolo 10 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione in parola (19 settembre 2021).
Il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.