Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2021, n. 24673

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza - Dispositivo - Decreto di estinzione del giudizio con errata motivazione - Correzione

 

Rilevato che

 

1. P.G.R. e M.A.T.R., in proprio e nella qualità di eredi di C.P., hanno proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, riqualificando la vendita dell'immobile da loro ricevuto in eredità dal padre G.R. in vendita di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, aveva accertato una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R.

I giudici di appello, aderendo alla ricostruzione operata dall'Ufficio finanziario, hanno dichiarato legittimi gli atti impositivi, disponendo la rideterminazione della plusvalenza per il cui ammontare si doveva tenere conto dell'Invim e delle imposte di successione sostenute.

2. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

3. Con istanza del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate, premesso che le contribuenti avevano chiesto il riesame in via di autotutela degli avvisi di accertamento e che tale istanza era stata accolta, con conseguente annullamento dei suddetti avvisi, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Il Presidente della Sezione Tributaria della Corte, con decreto n. 7021/2021, emesso ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), depositato il 12 marzo 2012, ha dichiarato estinto il processo di cassazione, al sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, disponendo che le spese del processo estinto dovessero restare a carico della parte che le aveva anticipate.

5. Le parti contribuenti hanno proposto, ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ., istanza di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, adducendo che, per mero errore, era stata dichiarata l'estinzione del processo a seguito di perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, mai avvenuta, mentre, in realtà, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo le contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. ritenuto che il contratto di compravendita concluso con le società D.M. s.r.l. e A. s.r.l. avesse ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e non un immobile esistente, in tal modo falsamente interpretando la disposizione normativa citata la quale, per l'individuazione della natura del bene oggetto di cessione a titolo oneroso, attribuisce rilevanza esclusiva allo stato oggettivo degli immobili alla data della cessione.

2. Con il secondo motivo le contribuenti censurano la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del t.u.i.r., nonché degli artt. 1346 e 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. preteso di desumere la volontà contrattuale delle parti prescindendo dal contenuto del contratto.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la C.T.R. non ha considerato che né nel contratto preliminare, né nel contratto definitivo di compravendita veniva menzionato il permesso di costruire ottenuto dalle società acquirenti.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti censurano la decisione gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che le presunzioni formulate dall'Ufficio fossero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

5. Con il quinto motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 67, comma 1, lett. b) del t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 - le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha ritenuto che non sia stata fornita la prova di non avere modificato le volumetrie e la sagoma del fabbricato prima della sua cessione, trattandosi di onere probatorio che non poteva essere posto a loro carico.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere i giudici regionali ritenuto irrilevante il fatto che il contratto di compravendita concluso con le società D.M. s.r.l. e A. s.r.l. avesse ad oggetto un immobile pervenuto a titolo successorio, sebbene il citato art. 67 espressamente escluda che gli immobili acquisiti a titolo di successione generino plusvalenze tassabili.

7. Con il settimo motivo le ricorrenti censurano la decisione gravata per violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificato dall'art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nonché del comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sostengono che la sanzione irrogata a carico di M.A.T.R. con l'avviso di accertamento deve essere ridotta in applicazione dello ius superveniens introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015.

8. Come già sopra esposto, il decreto di estinzione n. 7021 del 2021 è stato emesso e regolarmente comunicato dalla Cancelleria alle parti in data 12 marzo 2021, come risulta dallo storico delle notifiche telematiche estratto dal sistema SIC della Corte di Cassazione, e le parti contribuenti, in data 22 marzo 2021, ossia nel termine di dieci giorni previsto dal terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ., hanno depositato in cancelleria, a mezzo posta elettronica certificata, l'istanza di fissazione dell'udienza, che è, pertanto, tempestiva.

Come rilevato dalle contribuenti, risulta evidente l'errore in cui è incorso il Presidente nella percezione delle ragioni dell'istanza di estinzione del processo, che è stata dall'Agenzia delle entrate richiesta in ragione dell'intervenuto sgravio in autotutela e non, come indicato nel decreto di cui si chiede la rettifica, in ragione della adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Infatti, l'Ufficio finanziario, accogliendo l'istanza in autotutela avanzata dalle contribuenti e riconoscendo la fondatezza delle doglianze dalle stesse formulate, ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, in tal modo rinunciando alla pretesa fiscale originariamente azionata, cosicché, in conformità all'istanza formulata dall'Agenzia delle entrate e previa revoca del decreto presidenziale depositato in data 12 marzo 2021, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso.

Le spese dell'intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, considerato che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione centrale della controversia si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

 

P.Q.M.

 

Revoca il decreto di estinzione n. 7021/21 del 12 marzo 2021 e dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.