CCNL GIORNALISTI TESTATE PERIODICHE LOCALI: precisazioni INPGI

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiania (INPGI) con circolare n. 8 del 19/7/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al CCNL Giornalisti Testate Periodiche Locali.

La FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e l’ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) con la FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), in data 30 giugno 2021, hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche on line, purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche.
Il predetto CCNL regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate di informazione esclusivamente on line, che pubblicano notizie locali purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, il tutto previa autorizzazione da parte della competente commissione paritetica nazionale.
Sono escluse dall’applicazione le testate, comprese quelle strutturate in network o franchising, collegate (anche tramite contratti di services o di collaborazione esterna) con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Così come sono altresì escluse dall’applicazione le aziende dell’emittenza radiotelevisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite "over the top" e le aziende ad esse collegate.
Le aziende editrici di testate periodiche per le quali non è prevista l’applicazione del  Contratto in oggetto  potranno richiedere l’applicazione dello stesso alla Commissione Paritetica (articolo 27 del CCNL), che dovrà esprimersi con parere unanime.
Con riferimento alle mansioni, si segnala che le parti sociali hanno concordato che "rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web, per le quali devono essere impiegati giornalisti iscritti all'Albo, anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l’indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti social network; dello sviluppatore digitale (web developer) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali; dell’AI editor il quale si occupa della creazione di contenuti multimediali sviluppati grazie all’uso di applicativi di intelligenza artificiale a uso giornalistico e di informazione; del fact checking editor (o debunker) che si occupa di utilizzare tutti gli strumenti di software e di ricerca per combattere la disinformazione sul web e verificare le fonti delle produzioni giornalistiche della testata; del data and visual editor che crea contenuti giornalistici e di informazione utilizzando applicativi e software per la gestione dei dati; dell’audio editor and moderator che si occupa di realizzare contenuti a base audio (esempio: podcast e applicazioni per assistenti vocali) nell’ambito della produzione giornalistica e di informazione della testata, ma anche di curare la moderazione delle manifestazioni della testata nell’ambito del mondo dei social audio (reti sociali a base audio), come pure nei forum digitali; del VR and AR editor il quale si occupa della realizzazione di contenuti multimediali in realtà virtuale o aumentata; del Data Journalist, il giornalista che utilizza big data e open data per realizzare ricerche e inchieste giornalistiche".
Si fa presente che nel CCNL è stato, altresì, stabilito che:
1. Ai giornalisti dipendenti dalle aziende, ai quali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è applicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, continuerà ad essere applicato lo stesso trattamento contrattuale quale trattamento individuale di miglior favore.
2. Ai giornalisti dipendenti dalle aziende - rientranti nel perimetro di applicazione - ai quali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è stato applicato l’accordo FNSI-ANSO-FISC del 29/10/2020, sarà automaticamente applicato il presente CNLG, fatti salvi eventuali trattamenti individuali o aziendali di miglior favore.
Per quanto riguarda l’articolazione della qualifica di Redattore in più o meno di 24 mesi di anzianità nel settore giornalistico,  le parti hanno precisato che - in relazione al diverso status professionale degli interessati - la norma contrattuale debba essere interpretata correttamente come segue:
- relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’Albo professionale nell’elenco dei professionisti;
- relativamente ai giornalisti pubblicisti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’elenco dei pubblicisti.
I giornalisti, professionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione del presente contratto avevano mantenuto la qualifica di "collaboratore redazionale", acquisiranno la qualifica ed il trattamento del "collaboratore fisso". I datori di lavoro interessati dovranno, quindi, procedere, nell’ambito della denuncia contributiva mensile (procedura DASM), alla variazione della qualifica del predetto personale.
Si evidenzia, inoltre, che - come già previsto dagli altri contratti di lavoro giornalistico - le parti firmatarie del CCNL in oggetto hanno convenuto che "data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato".
Di conseguenza, nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista - oltre alle competenze di fine rapporto - ha sempre diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Tali indennità sono soggette a contribuzione previdenziale.
Si ricorda, infine, che per il personale giornalistico non è prevista l’assicurazione di malattia. Di conseguenza, le indennità erogate dal datore di lavoro durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia e/o infortunio, come disciplinate dall’art. 17 del CCNL in oggetto, assumono natura retributiva e dovranno essere assoggettate a contribuzione previdenziale. Il giornalista, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, potrà richiedere l’attribuzione della contribuzione figurativa per i periodi eventualmente non indennizzati e/o per i periodi indennizzati in modo parziale.