Fondo di solidarietà del trasporto aereo, il differimento dei termini per le domande integrative

Con messaggio 26 luglio 2021, n. 2707, l’Inps illustra gli indirizzi che attengono all’operatività del differimento dei termini decadenziali per la presentazione delle domande integrative dei trattamenti a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Come noto, in sede di conversione del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), con L. n. 106/2021,

la disposizione introdotta all’articolo 40, comma 1-bis, ha previsto il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.M. 7 aprile 2016, n. 95269).
Nello specifico, rientrano nel differimento dei termini al 31 luglio 2021 tutte le domande di accesso ai trattamenti integrativi, i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.
Al riguardo, le domande di accesso alle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), comprese quelle derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà, sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti integrativi che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, che siano già state inviate, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono presentare delle nuove istanze.
I datori di lavoro che, per il periodo oggetto del differimento, non avessero invece inviato le istanze di accesso ai trattamenti integrativi, possono trasmettere la relativa domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021. A tale fine, devono essere utilizzate le medesime causali già istituite per l’integrazione della prestazione principale di riferimento.
Il differimento è riconosciuto nei limiti di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2021.