Gestione commercianti, nessun obbligo di iscrizione del socio per la mera locazione di immobili

Ai fini della iscrizione nella Gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Corte di Cassazione, ordinanza 15 luglio 2021, n. 20258)

Una Corte d'Appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva dichiarato non dovute le somme richieste dall’Inps con cartella esattoriale, a titolo di contributi e sanzioni per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti di un socio accomandatario di società svolgente attività di locazione immobiliare.
A d avviso della Corte di merito, l’obbligo di iscrizione sorge solo ove il socio accomandatario svolga attività di natura commerciale, non essendo tale il mero godimento immobiliare ottenuto dalla locazione di immobili, né, come nella fattispecie, il comodato gratuito a coltivatore diretto.
Avverso tale sentenza ricorre l'Inps, lamentando come la sentenza impugnata avesse trascurato che la riscossione dei canoni di locazione immobili rientra nella gestione del patrimonio immobiliare e nell'attività di impresa.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Secondo affermato principio di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5052/2020), ai fini della iscrizione nella Gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Corte di Cassazione, sentenza n. 3145/2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2018, n. 12981).
Inoltre, l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti.
In ogni caso, l'onere della prova grava sull'Ente che esige i contributi (Corte di Cassazione, sentenza n. 5210/2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società. Rispetto a tale condizione, la dichiarazione del contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi può svolgere una funzione probatoria laddove la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato.
Infine, quanto ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata (L. n. 335/1995), in modo che sia assicurato alla Gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2017, n. 17639).