Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: il DM in gazzetta

 

Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, con Dpcm 17 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 172/2021, è riconosciuto un contributo denominato «Reddito di libertà», nella misura massima di euro 400 pro-capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità. Il Reddito di libertà mira a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.

Criteri di riparto e trasferimento alle regioni
Con il decreto in commento si provvede alla ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» istituito mediante l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità».
Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per un importo pari ad euro 3.000.000,00 tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni. Tali risorse possono essere incrementate da ciascuna regione con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad Inps.
Esse sono trasferite ad Inps dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni.

Istanza per accedere al «Reddito di libertà»
Il cd. «Reddito di libertà» è individuato nella misura massima di euro 400 pro-capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.
Per accedere alla misura in questione, la domanda deve essere presentata all'Inps sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, attestante il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento relativo allo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il Reddito di libertà mira a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.
Esso viene erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.