Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 luglio 2021, n. 500

Trattamento fiscale degli interessi pagati ad una banca estera priva di stabile organizzazione in Italia, da clienti residenti in Italia, non esercenti attività d'impresa, per effettuare investimenti all'estero

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Istante è una banca, con sede legale nel Principato di Liechtenstein, priva di sedi secondarie in Italia e che, pertanto, opera esclusivamente dall'estero anche con riferimento alla propria clientela italiana rappresentata, prevalentemente, da persone fisiche residenti in Italia.

La Banca ha per oggetto sociale, inter alia, la concessione di prestiti a clienti sia nella forma del cd. Lombard Loan che di mutuo per l'acquisto di immobili.

I clienti utilizzano i prestiti concessi dalla banca per acquistare titoli custoditi presso la stessa, per investire in altre attività finanziarie non detenute presso la medesima o per acquistare immobili all'estero.

Essendo detti clienti privi della qualifica di sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Istante è obbligata alla liquidazione delle imposte italiane mediante presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia e al pagamento delle relative imposte.

Ciò premesso, l'Istante evidenzia che nella Risoluzione 18 febbraio 2021, n. 12/E, l'Amministrazione finanziaria, pronunciandosi sul regime fiscale di cui all'articolo 24-bis del Tuir, ha precisato che con riferimento ai redditi di capitale, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 26 ottobre 1999, n. 207, in linea generale, il presupposto di imponibilità deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia "prodotto" nel territorio dello Stato, ossia che l'impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia ed è, altresì, necessario che l'effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

A parere dell'Istante, da tale documento di prassi, si evince che la "produzione" del reddito di capitale in Italia, che è condizione indispensabile per considerarsi verificato il presupposto territoriale di tassazione del reddito nei confronti del soggetto non residente, implichi, non solo l'effettiva corresponsione del reddito da parte di un soggetto residente in Italia ma, altresì, il fatto che l'impiego del capitale (a cui è collegato il pagamento del reddito) sia effettuato in Italia.

Di conseguenza l'Istante desume che qualora il cliente italiano utilizzi (e, quindi, impieghi) il capitale preso a mutuo dall'Istante per acquistare titoli detenuti all'estero oppure per acquistare un'abitazione estera o, in generale, per effettuare investimenti esteri, non risulterebbe verificato il presupposto di territorialità fiscale del reddito con una inevitabile esclusione da tassazione in Italia del reddito stesso, ancorché quest'ultimo sia pagato da un soggetto residente in Italia.

Tanto considerato, l'Istante chiede conferma dell'esattezza delle conclusioni tratte sulla base della Risoluzione citata.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che gli interessi pagati da clienti residenti in Italia in conseguenza di mutui erogati agli stessi per l'acquisto di titoli custoditi all'estero o di immobili situati all'estero, in generale, per effettuare investimenti esteri, non siano soggetti a tassazione in Italia mancando il presupposto territoriale di tassazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), Tuir.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si segnala che la Risoluzione 18 febbraio 2021, n. 12/E, richiamata nell'istanza, attiene ad una fattispecie diversa rispetto a quella proposta dall' Istante.

La fattispecie esaminata nella risoluzione riguarda, infatti, redditi derivanti da attività estere di natura finanziaria detenute da soggetti "neo residenti" ai sensi dell'articolo 24-bis del Tuir («Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia»), sui quali per effetto dell'opzione si rende applicabile un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi calcolata in via forfetaria.

Nel citato documento di prassi si ribadisce, con riferimento ai redditi di capitale, un concetto già espresso nella Circolare 26 ottobre 1999, n. 207, in base al quale, in linea generale, il presupposto di imponibilità deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia "prodotto" nel territorio dello Stato, ossia che l'impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia ed è, altresì, necessario che l'effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Al riguardo, si precisa che, al fine di stabilire il collegamento territoriale necessario per la tassazione in Italia, per "impiego del capitale", si intende l'impiego operato dal percettore del reddito ossia, nel caso di specie, dalla Banca istante.

Per i redditi prodotti in Italia da società ed enti commerciali non residenti si rende applicabile l'articolo 151 del Tuir, il cui comma 2 rinvia all'articolo 23 per l'identificazione di tali redditi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del Tuir, ai fini dell'applicazione dell'imposta ai non residenti, i redditi di impresa realizzati da un soggetto estero, si considerano prodotti nel territorio dello Stato solo se derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Qualora la società non residente non abbia una stabile organizzazione in Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 151 del Tuir, i redditi prodotti in Italia ai sensi del citato articolo 23 concorrono a formare il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del Tuir, relative alle categorie reddituali nelle quali rientrano.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), si considerano prodotti in Italia «i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali».

In particolare, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, sono redditi di capitale «gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti».

Pertanto, gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla Banca istante a persone fisiche residenti sono soggetti ad imposizione in Italia.

In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta qualora corrisposti da sostituti d'imposta.

Tuttavia, nel caso prospettato, detti interessi sono corrisposti da persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte. Pertanto, la Banca istante, priva di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il Modello Redditi SC, indicando detti redditi nel quadro RL.