Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 20 luglio 2021, n. 493

Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Valutazione antiabuso ex articolo 10-bis della l. 212 del 2000 di un'operazione di conferimento in una newco delle partecipazioni detenute da una società seguito dalla scissione totale della conferente in due società di capitali

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

I sig.ri fratelli soci 'capostipiti" A e B, nonché i figli di quest'ultimo, ovvero il socio C, e il socio D sono soci della società ALFA S.r.l. (unitamente ai suoi soci, "Istanti") costituita nel 1988 ed esercente attività finanziaria ed immobiliare, nonché attività di prestazione di servizi alle imprese ed intermediaria di commercio.

Gli Istanti rappresentano che ALFA S.r.l. è partecipata per il 50% (in piena proprietà) dal socio A, e per il restante 50% dai soci B, C e D nella seguente misura:

- il socio B detiene diritti di usufrutto sul 48% del capitale sociale, mentre la nuda proprietà è detenuta dai figli soci C e D;

- il socio B detiene il restante 2% del capitale sociale in piena proprietà.

La predetta ripartizione delle partecipazioni costituisce il frutto del patto di famiglia stipulato il 10 novembre 2014, a mezzo del quale il socio B (padre), titolare esclusivo del 50% del capitale sociale (con una partecipazione avente un valore pari a 7.800 euro), donava ai sensi degli articoli 768-bis e ss. del codice civile pro-indiviso ai figli C e D - riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio ed il relativo diritto di voto - la nuda proprietà di quote per un valore pari a 7.488, corrispondente al 48% del capitale sociale di ALFA S.r.l.

Gli Istanti precisano che la donazione delle quote effettuata dal socio B in favore dei figli soci C e D con il richiamato patto di famiglia non ha effetti irreversibili, posto che una clausola contenuta nel patto (c.d. clausola di recesso) attribuisce al disponente il potere di sciogliere - finché è in vita - l'accordo con una dichiarazione di volontà unilaterale di natura discrezionale, da comunicarsi agli altri contraenti.

Il 14 dicembre 2020 ALFA S.r.l. ha costituito ALFA Holding S.r.l., società unipersonale avente ad oggetto l'acquisto, la permuta, la vendita, e la gestione di titoli, di diritti di partecipazione e mobiliari in genere, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, conferendo in essa le partecipazioni di controllo detenute in società attive nel settore ceramico, ovvero della BETA S.p.A. e della GAMMA S.p.A.. Le partecipazioni conferite (c.d. partecipazioni nel settore ceramico) costituivano l'asset di maggior rilievo di ALFA S.r.l., unico socio di ALFA Holding S.r.l.

Il conferimento è avvenuto in regime di neutralità fiscale ex articolo 175 del TUIR - "sussistendone le condizioni previste" (pag. 11 istanza di interpello) - ad un valore corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni conferite. Gli Istanti evidenziano che la riorganizzazione del gruppo disposta con la costituzione di una subholding unipersonale risponde a precise ragioni economiche, emergenti anche dal verbale del Consiglio di amministrazione di ALFA S.r.l. del 17 novembre 2020, consistenti nell'opportunità di "meglio relazionarsi nei confronti dei terzi in senso ampio, incluso il mondo bancario ed eventuali partners" ed "in funzione di un potenziale coinvolgimento di nuove generazioni nel gruppo".

Ciò premesso, gli Istanti rappresentano che la costituzione di ALFA Holding S.r.l. ed il conferimento in essa delle partecipazioni di controllo detenute da ALFA S.r.l. nel settore ceramico costituiscono il primo step di un progetto di riorganizzazione complessiva del gruppo che prevede quale passaggio successivo al conferimento, la scissione totale proporzionale (rectius, non proporzionale) della conferente ALFA S.r.l., in due società di capitali riconducibili ai due rami familiari facenti capo ai capostipiti soci A e B (rispettivamente, la ALFA 1 unipersonale, interamente partecipata dal socio A, e ALFA 2, partecipata dal socio B e dai suoi due figli soci C e D).

Trattandosi di scissione proporzionale (rectius, non proporzionale), ai soci della scissa verranno assegnate nuove partecipazioni al capitale delle società beneficiarie corrispondenti al rispettivo ramo familiare ed in proporzione alla loro partecipazione detenuta nella società scissa, con conseguente scioglimento di quest'ultima. La scissione avverrebbe in regime di neutralità fiscale ex articolo 173 del TUIR. Gli Istanti precisano che l'attivo patrimoniale della scindenda ALFA S.r.l., di seguito all'operazione di conferimento, è costituito da partecipazioni detenute in ALFA Holding S.r.l., immobilizzazioni finanziarie, crediti verso l'erario nonché titoli e depositi bancari, come dettagliato nello stato patrimoniale di ALFA S.r.l. al 31 dicembre 2020 allegato all'istanza.

Obiettivo dell'operazione è il mantenimento del controllo di ALFA S.r.l. nell'ambito della medesima famiglia anche in una prospettiva futura, assicurando nel contempo - attraverso la costituzione della propria holding di famiglia - la separazione dei due nuclei familiari riconducibili ai fratelli capostipiti.

Ciò posto, gli Istanti chiedono un parere in ordine alla riconducibilità ad una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212 del 2000 dell'operazione di riorganizzazione rappresentata.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Gli Istanti ritengono che la sequenza di operazioni prospettate, articolata nel conferimento in una NEWCO delle partecipazioni di controllo detenute da ALFA S.r.l., seguito dalla scissione totale proporzionale della conferente ALFA S.r.l. in favore di due beneficiarie appositamente costituite, non rappresenti una fattispecie elusiva posto che non viene realizzato alcun vantaggio fiscale indebito, né tanto meno tale vantaggio appare essenziale. L'operazione, inoltre, è supportata da valide ragioni di natura economico-gestionale, legate al passaggio generazionale ed alla gestione delle partecipazioni nel settore ceramico. In particolare, l'operazione risponde alla volontà di separare i due nuclei familiari facenti capo ai fratelli, consentendo alle società beneficiarie della scissione di detenere il controllo della ALFA Holding S.r.l. in cui sono state conferite e "segregate" le partecipazioni di controllo del settore della ceramica.

La scissione di ALFA S.r.l., in combinazione con il precedente conferimento, rappresenta in tale contesto operazione idonea a produrre effetti significativi sulle posizioni soggettive dei soggetti coinvolti nell'operazione, diversi dai vantaggi fiscali (eventualmente configurabili solo nei confronti di alcuni dei soci di ALFA S.r.l.).

I predetti vantaggi ad ogni modo non sono essenziali nell'economia della riorganizzazione societaria rappresentata, e non assumono carattere indebito.

La separazione dei due rami familiari sarebbe astrattamente conseguibile attraverso la diretta costituzione di due holding (ALFA 1 e ALFA 2) di famiglia nelle quali conferire le partecipazioni detenute rispettivamente da ciascun ramo in ALFA S.r.l.

In tal caso l'operazione straordinaria avverrebbe a c.d. realizzo controllato dal lato del socio A, per integrazione dei presupposti di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR, ed a realizzo "pieno" dal lato dei soci B C e D, per mancanza dei medesimi presupposti. Per effetto della descritta operazione delineata in astratto le due holding riconducibili ai due rami familiari deterrebbero le rispettive partecipazioni in ALFA S.r.l. che continuerebbe ad esistere ed a detenere a sua volta il controllo delle partecipazioni del settore ceramico (detenute nelle società BETA S.p.A. e GAMMA S.p.A.) Tale schema, seppur consentirebbe la costituzione della propria holding di famiglia, non permetterebbe tuttavia di pervenire al medesimo assetto organizzativo ideato: nella diversa operazione del conferimento seguito dalla scissione della conferente, le società beneficiarie divengono difatti titolari delle partecipazioni detenute in ALFA Holding S.r.l., società nella quale sono state previamente "segregate" le partecipazioni del settore della ceramica, già detenute da ALFA S.r.l.

Secondo gli Istanti, l'operazione non sarebbe assimilabile ad altre operazioni valutate come elusive per mancata tassazione della plusvalenza "da conferimento" in capo al socio B ed ai suoi figli (soci C e D), considerata altresì la revocabilità del patto di famiglia stipulato dal primo. Infatti, l'esercizio della revoca consentirebbe al socio B di riacquisire la titolarità piena del 50% delle quote di ALFA S.r.l., ponendolo in tal modo nelle condizioni di poter accedere al regime di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR.

Il disegno imprenditoriale prefigurato costituisce l'unico in grado di soddisfare le esigenze di gestione di rapporti famigliari e delle partecipazioni nel settore ceramico, e non si configura per i motivi rappresentati come un aggiramento delle norme sul conferimento realizzativo ex articolo 9 del TUIR che sarebbe peraltro limitato al solo ramo familiare riconducibile al socio B. Sempre secondo gli Istanti, l'operazione di riorganizzazione rappresentata appare legittima e rispondente alle seguenti finalità:

- la segregazione delle partecipazioni detenute in ALFA S.r.l. in un diverso contenitore costituito da NEWCO permette di poter disporre di tali partecipazioni con minori limitazioni, nonché di consentire l'ingresso di eventuali investitori interessati al settore ceramico e di agevolare i rapporti con le banche;

- la successiva costituzione di due holding di famiglia tramite scissione, riconducibili ai due rami familiari, permette ai fratelli di evitare eventuali conflitti tra le nuove generazioni, in parte già entrate a far parte del progetto imprenditoriale con la stipulazione del patto di famiglia.

Inoltre, gli Istanti rilevano che l'operazione non comporta alcun salto di imposta né alcun cambiamento di regime dei beni di impresa. Le motivazioni sottese all'operazione, compendiate nel verbale del CdA di ALFA S.r.l. del 17 novembre 2020, sono coerenti con il progetto riorganizzativo del gruppo di famiglia rappresentato.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Per le ragioni che si andranno a esporre si ritiene che, relativamente al comparto delle imposte dirette (IRES e IRPEF) la riorganizzazione societaria prospettata costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei termini di seguito indicati.

Occorre premettere che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono, fra l'altro, indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;

- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione raffigurata.

In via preliminare, si rileva che la valutazione circa l'abusività dell'operazione prospettata prescinde dalla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori indicati in istanza e negli allegati prodotti, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Ciò posto, l'operazione di riorganizzazione rappresentata è finalizzata alla realizzazione del dichiarato e palese intento di favorire il completamento dell'avviato passaggio generazionale mediante il trasferimento delle partecipazioni detenute da ALFA S.r.l. nel settore ceramico a due holding di famiglia riconducibili ai due rami familiari, delle quali una (ALFA 1) facente capo al socio A, l'altra (ALFA 2) al fratello di quest'ultimo, socio B, ed ai suoi figli, entrati già a far parte della compagine sociale a mezzo di un patto di famiglia stipulato nel 2014.

I menzionati obiettivi verrebbero perseguiti attraverso le operazioni seguenti:

- il conferimento in una società appositamente costituita (ALFA Holding S.r.l.) interamente partecipata da ALFA S.r.l. delle partecipazioni di controllo da questa detenute in società riconducibili al settore ceramico (BETA S.p.A. e GAMMA S.p.A.).

Tale operazione, avvenuta in data 14 dicembre 2020 ed eseguita in neutralità fiscale per effetto delle previsioni dell'articolo 175 del TUIR (ossia, grazie all'induzione della neutralità fiscale dell'operazione di conferimento), ha consentito di "segregare" le partecipazioni delle due società operanti in tale settore;

- la successiva scissione totale non proporzionale della conferente ALFA S.r.l.

- i cui asset al momento della scissione saranno rappresentati, oltre che dalla partecipazione totalitaria in ALFA Holding S.r.l., anche da altre immobilizzazioni finanziarie, crediti verso l'Erario e titoli e depositi bancari (così pag. 10 dell'istanza) - a favore di due società beneficiarie (ALFA 1 e ALFA 2) destinate a divenire le holding di famiglia riconducibili ai nuclei familiari dei due fratelli.

A conclusione dell'operazione di scissione totale, ALFA 1 sarà interamente partecipata dal socio A e titolare di una partecipazione in ALFA Holding S.r.l. pari al 50%. L'altra società beneficiaria, ALFA 2, sarà posseduta dai soci B, C e D e parimenti titolari di una partecipazione in ALFA Holding S.r.l. del 50%.

Sotto il profilo fiscale, entrambe le operazioni sarebbero - secondo gli Istanti - fiscalmente neutrali: il conferimento in ALFA Holding S.r.l, per effetto dell'applicato regime del c.d. realizzo controllato di cui all'articolo 175 del TUIR (che l'ALFA S.r.l. ha già attuato - così pag. 5 dell'istanza); e la scissione per mezzo dell'articolo 173 del TUIR.

In linea generale, però, va rilevato che la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d'impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il/i soggetto/i conferente/i apporta/no la/e partecipazione/i ad una società conferitaria, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l'apporto.

A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al/ai soggetto/i conferente/i. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l'originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Infatti, l'articolo 9, comma 5, del TUIR stabilisce, come principio generale, che «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società». Pertanto, nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società operativa in una società holding unipersonale o pluripersonale (a seconda dei casi), realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificare avuto riguardo a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del TUIR (secondo cui «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti»).

A determinate condizioni, tuttavia, i commi 2 e 2-bis dell'articolo 177 del TUIR (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d'impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui:

- la società conferitaria «acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , n. 1 del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo» (così lo scambio declinato dal comma 2);

- un soggetto conferisce, in una società - di nuova costituzione o già costituita

- da lui stesso interamente partecipata, partecipazioni che «rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati» (così lo scambio declinato dal comma 2-bis).

Le discipline dettate dai commi 2 e 2-bis richiamati non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevedono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (il c.d. "regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto - presso il socio conferente - delle medesime partecipazioni conferite (c.d. "neutralità indotta").

Si osserva, peraltro, che nel conferimento disciplinato dal comma 2 l'elemento centrale (ed essenziale) è costituito dall'acquisizione del controllo (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento da parte della società conferitaria; controllo che può essere validamente integrato anche se tale acquisizione proviene da più soci titolari di quote della società conferita (purché l'acquisizione avvenga uno actu ovvero attraverso un progetto unitario, cfr. la Risoluzione 22 marzo 2007, n. 57/E).

Nel regime delineato dal comma 2-bis, viene viceversa attribuita necessaria rilevanza all'oggetto del conferimento - che deve essere una partecipazione definibile come qualificata ai sensi della lettera a) del citato comma 2-bis che rinvia ai medesimi requisiti indicati nell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR) - e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Con riferimento al caso di specie, l'unico socio di ALFA S.r.l. nei cui confronti troverebbe applicazione il regime del c.d. realizzo controllato (e, dunque, la possibilità di effettuare l'operazione in neutralità indotta) di cui al citato articolo 177, comma 2- bis, del TUIR in caso di conferimento della sua partecipazione in una società di nuova costituzione unipersonale è il socio A. In particolare, per quest'ultimo, titolare di una partecipazione del 50% di ALFA S.r.l., la costituzione della propria holding unipersonale (ALFA 1) potrebbe avvenire direttamente, a determinate condizioni (quelle indicate dal citato comma 2-bis), in neutralità fiscale 'indottà con un singolo atto, a prescindere dall'operazione di riorganizzazione prospettata nell'istanza.

Al contrario, per i soci persone fisiche B, C e D, la creazione di una propria holding (riconducibile al proprio ramo familiare) attraverso il conferimento delle partecipazioni (suddivise tra i diritti parziari di usufrutto e nuda proprietà) rappresentanti complessivamente il 50% del capitale sociale di ALFA S.r.l. non potrebbe fruire del regime del realizzo controllato, di cui al comma 2, né di quello di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR in quanto, per il comma 2, manca l'acquisizione da parte di ALFA 2 di una partecipazione di controllo ex articolo 2359, comma 1, numero 1 del c.c. della società scambiata (ALFA S.r.l.) e, per il comma 2- bis, la pluralità dei soggetti conferenti (e, quindi, dei titolari delle partecipazioni nella holding familiare conferitaria) costituisce un fattore ostativo (essendo il regime del comma 2-bis riservato dal legislatore alla costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate).

Ciò posto, si ritiene che il modello di riorganizzazione scelto sia diretto al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai soci B, C e D. Tale indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale (ottenuto grazie all'articolo 175 del TUIR, nell'ambito del preliminare conferimento in ALFA Holding S.r.l. delle partecipazioni di BETA S.p.A. e GAMMA S.p.A. detenute da ALFA S.r.l. e all'articolo 173 del TUIR nella successiva scissione totale della conferente ALFA S.r.l.) in luogo dell'applicazione del principio generale sul conferimento "realizzativo" previsto dall'articolo 9 del TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 177 del TUIR. Ne conseguirebbe l'assoggettamento a tassazione dell'intera plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell'abuso del diritto, si rileva che l'intera operazione rappresentata nell'istanza (il conferimento di partecipazioni seguito dalla scissione totale della conferente) appare priva di sostanza economica in quanto la stessa è inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Infatti, a fronte del fine ultimo della costituzione di due holding familiari (al fine ultimo di assicurare il passaggio generazionale), il medesimo assetto giuridico ed economico-aziendale potrebbe essere direttamente perseguito mediante il conferimento a favore della propria holding delle partecipazioni detenute, da ciascun socio, in ALFA S.r.l. Considerato che, per il socio A, le possibili modalità di realizzazione dell'obiettivo comune ai due fratelli (i.e. la costituzione di due holding familiari) sono "indifferenti" sotto il profilo impositivo, le concrete modalità attuative rappresentate nell'istanza rispondono alla sola finalità di consentire ai soci B, C e D - con il necessario concorso del socio detentore dei voti utili per le deliberazioni relative all'operazione prospettata - la costituzione della holding familiare utilizzando operazioni fiscalmente neutrali.

La combinazione di un conferimento in una società appositamente costituita (ALFA Holding S.r.l.) delle partecipazioni di controllo detenute nel settore ceramico e della successiva scissione della conferente comporta un numero superfluo di operazioni societarie, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, bensì è idoneo a permettere il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

Tale vantaggio risulta altresì essenziale perché la specifica sequenza di operazioni non è di per sé diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale.

Infatti, nella sequenza superflua di operazioni poste in essere, non si ravvede altro "vantaggio" se non quello rappresentato dall'azzeramento della tassazione della plusvalenza da conferimento dei soci B, C e D. Si evidenzia, infine, che nel caso di specie non sono rinvenibili ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che giustifichino l'insieme dei negozi prospettati ai sensi del comma 3 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Al riguardo, gli Istanti rappresentano che l'intera riorganizzazione è volta alla creazione di due holding riconducibili ai due capostipiti dei rispettivi rami familiari, consentendo così alle società beneficiarie della scissione di incidere in maniera autonoma sulle "politiche" di ALFA Holding S.r.l., la conferitaria delle partecipazioni.

In relazione a tale fine, non si ritiene motivata l'idoneità della scelta relativa alla combinazione dei due negozi giuridici (conferimento di partecipazioni seguito dalla scissione totale della conferente) in luogo del fisiologico conferimento da parte dei soci riconducibili a ciascun 'ramò delle partecipazioni detenute in ALFA S.r.l. in favore di due holding neocostituite; di fatto, l'intero disegno risponde più fondatamente ad un obiettivo personalistico dei soci persone fisiche (ossia, del socio B e dei suoi figli) di azzeramento del carico tributario.

In tale ottica, la revoca del patto di famiglia stipulato nel 2014, solo prospettata nell'istanza (attraverso la quale il socio B riacquisirebbe l'intero 50% delle partecipazioni in ALFA S.r.l. - operazione eminentemente prodromica all'integrazione dei presupposti di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR per l'applicabilità del regime a realizzo controllato al successivo conferimento delle predette partecipazioni in una holding unipersonale), non consentirebbe di pervenire ad un assetto conforme al dichiarato intento di assicurare il passaggio generazionale sotteso all'intera operazione di riorganizzazione prospettata nell'istanza; intento realizzabile solo con l'eventuale e successivo trasferimento da parte del socio B delle partecipazioni della conferitaria (ossia, delle partecipazioni in ALFA S.r.l. del medesimo socio B), ai figli (C e D).

Quest'ultima ipotesi di riorganizzazione non è né può essere oggetto di analisi antiabuso in questa sede poiché non sono stati concretamente rappresentati i negozi o gli atti attraverso i quali il predetto trasferimento avverrebbe.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell'operazione descritto nell'istanza di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati (o semplicemente "accennati" come la possibilità di revoca del patto di famiglia), possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.