Rdc tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare: modalità di erogazione

Pubblicato, nella G.U. 20 luglio 2021, n. 172, il Decreto del Ministero del lavoro del 30 aprile 2021 recante le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Il Reddito di cittadinanza può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare. Il beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta. In caso di più intestatari, nella domanda è identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.
La richiesta di erogazione del Rdc nelle modalità di cui sopra può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.
Qualora la richiesta di erogazione del Rdc nelle suddette modalità sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.
In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi.
Nell’ipotesi in cui venga erogato ad un nucleo composto da più membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati:
a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale;
b) per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc individuale.