Rinnovato il CIPL per gli operai agricoli di Venezia
Sottoscritto il 15/6/2021, tra CONFAGRICOLTURA Venezia, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Venezia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Venezia e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL di Venezia, l'accordo per il rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Venezia
Retribuzioni operai agricoli e florovivaisti
Con l’accordo di rinnovo, le retribuzioni degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia aumentano del 1,7% con decorrenza 1/6/2021, ed esclusivamente per le aziende agrituristiche con decorrenza dall’1/6/2022.
L'ex salario integrativo provinciale è conglobato nel salario contrattuale.
Lavoro straordinario, festivo notturno - operai agricoli
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, la maggiorazione passa dal 10% al 15%.
A titolo esemplificativo rientrano in questa norma anche gli operai bovai, i custodi e i guardiani.
La maggiorazione per il lavoro notturno non spetta al guardiano notturno, il quale ha diritto ad una maggiorazione del 10% sul salario contrattuale.
Indennità di pernottamento
Qualora il datore di lavoro richieda agli operai delle valli da pesca il pernottamento in valle, dovrà corrispondere agli stessi un'indennità fissa; l'importo di tale indennità, con decorrenza dall’1/6/2021, è di euro 60,00 per singola notte, a titolo di indennità di presenza e comprendente l'eventuale prestazione lavorativa fino a 60 minuti.
Indennità di chiamata
Le Parti hanno confermato che l'orario di lavoro ha inizio all'atto della presentazione del lavoratore sul posto di lavoro indicato dal datore di lavoro al termine del precedente turno di lavoro, fatti salvi, comunque, i casi di urgenza per i quali il datore di lavoro provvederà ad avvertire tempestivamente i lavoratori, e hanno previsto la corresponsione di un'indennità di chiamata pari ad e 20,00.
Classificazione
Le Parti concordano di individuare successivamente mediante apposito verbale di integrazione, nuove figure e livelli non previsti attualmente nelle declaratorie del contratto. Inoltre, concordano, al massimo entro il prossimo rinnovo contrattuale, nello scorporare il TFR dal terzo elemento retributivo, per i lavoratori con qualifica di raccolta, inquadrati in area 3, livello F; i quali percepiranno quindi il trattamento di fine rapporto alla conclusione del contratto di lavoro ferme restando le modalità di calcolo di cui all'art. 57 del vigente CCNL.
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
Le parti firmatarie concordano nella presa in carico da parte dell'Ente Bilaterale Territoriale della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale che potrà operare a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato un RLS. Un successivo verbale integrativo definirà le modalità di istituzione della figura e aspetti operativi.