Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 17 giugno 2021, n. C-58/20 e C-59/20

IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1 - Esenzioni - Gestione di fondi comuni d’investimento - Esternalizzazione - Prestazioni fornite da un terzo

 

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie sorte tra, da un lato, K (causa C-58/20) e la D.B. (causa C-59/20) e, dall’altro, il Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz (amministrazione finanziaria austriaca, già amministrazione finanziaria di Linz, Austria) (in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria»), in merito al diniego da parte dell’amministrazione medesima di concedere loro il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

 

Contesto normativo

 

Diritto dell’Unione

La direttiva IVA

3. L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA prevede, in termini sostanzialmente identici, l’esenzione già contemplata dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

4. Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

g) la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

(...)».

 

La direttiva OICVM

5. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva OICVM»), ha proceduto, abrogandola, alla rifusione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU 1985, L 375, pag. 3), come modificata, in particolare, dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002 (GU 2002, L 41, pag. 20) (in prosieguo: la «direttiva 85/611»).

6. L’articolo 2 della direttiva OICVM dispone quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per

(...)

b) "società di gestione": una società che esercita abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM);

(...)

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’attività abituale di una società di gestione comprende le funzioni elencate nell’allegato II.

(...)».

7. L’allegato II della direttiva medesima contiene un elenco non esaustivo di funzioni incluse nell’attività di gestione collettiva di portafogli. Tale elenco, identico a quello contenuto nell’allegato II della direttiva 85/611, enuncia le seguenti funzioni:

«- Gestione degli investimenti

- Amministrazione:

a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;

b) servizio di informazione per i clienti;

c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);

d) controllo dell’osservanza della normativa applicabile;

e) tenuta del registro dei detentori delle quote;

f) distribuzione dei proventi;

g) emissione e riscatto delle quote;

h) regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati);

i) tenuta delle registrazioni contabili.

- Commercializzazione».

 

Diritto austriaco

8. L’articolo 6, paragrafo 1, punto 8, lettera i), dell’Umsatzsteuergesetz 1994 (legge sull’IVA, BGBI. 663/1994), nel testo applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede l’esenzione dall’IVA delle entrate provenienti dalla «gestione di fondi comuni d’investimento», dalla «gestione di partecipazioni nell’ambito dell’attività di conferimento di capitali (...) da parte di imprese che dispongono di una concessione a tal fine», nonché dalla «gestione di fondi comuni d’investimento quali definiti dagli altri Stati membri».

 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Causa C-58/20

9. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2014, varie società di gestione (denominate, prima del 2011, società d’investimento di capitali) trasferivano ad un terzo, nel caso di specie a K, determinate prestazioni per il calcolo di valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi, quali le dichiarazioni fiscali. Per effettuare tali prestazioni, K doveva basarsi sul calcolo dei redditi a livello dei fondi quale determinato dalle società di gestione a partire dal saldo generale e dalla contabilità dei fondi redatti dalla banca depositaria. K riprendeva i valori indicati nel saldo generale e nel calcolo dei redditi a livello dei fondi in esito ad un mero controllo di plausibilità (senza verifica dell’esattezza). Per presentare, poi, la dichiarazione fiscale a livello dei partecipanti, K doveva tener conto, in particolare, delle caratteristiche specifiche dei diversi tipi di investitori, dovendo peraltro parimenti compilare il proprio conteggio delle spese, rispettare un ordine di destinazione autonomo e procedere ad un calcolo delle perdite specifiche.

10. Nel corso del periodo oggetto del procedimento principale, le società di gestione che avevano conferito il mandato a K rimanevano le mandatarie fiscali incaricate di trasmettere i valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi, mediante una dichiarazione standardizzata, all’unità di dichiarazione. Le società di gestione riprendevano, quindi, i valori rilevanti calcolati da K senza modificarli e li trasmettevano all’unità di dichiarazione. Le società di gestione erano tuttavia responsabili dell’esattezza degli importi dichiarati all’unità di dichiarazione, in particolare quanto all’imposta sui redditi da capitale. K era civilmente responsabile nei confronti delle società medesime per i danni causati dall’inesattezza colposa della dichiarazione dei valori fiscalmente rilevanti.

11. K fatturava, senza IVA, le prestazioni fornite alle società di gestione. Infatti, K sostiene che tali prestazioni beneficiano dell’esenzione relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in quanto risponderebbero ai requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare quelli indicati al punto 72 della sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289), secondo cui, per ricadere in tale esenzione, le prestazioni fornite da un terzo devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, ed essere specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi comuni d’investimento. A parere di K, le prestazioni di calcolo dei valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi, oggetto del suo mandato, esisterebbero unicamente nel settore dei fondi comuni d’investimento, cosicché si tratterebbe di prestazioni di amministrazione specifiche ed essenziali per la gestione dei fondi stessi. Inoltre, ad avviso di K, tale esenzione non richiederebbe che la totalità di tali prestazioni sia esternalizzata.

12. Tuttavia, secondo l’amministrazione finanziaria, le prestazioni fornite da K alle società di gestione non potrebbero rientrare in tale esenzione. Da un lato, quest’ultima ritiene che la prestazione fornita da K, consistente nel calcolare i valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi, non sia specifica ed essenziale per la gestione dei fondi comuni d’investimento. Si tratterebbe, piuttosto, di una prestazione specifica della professione di consulente fiscale o di revisore dei conti. Dall’altro lato, ad avviso dell’amministrazione finanziaria, detta prestazione non sarebbe sufficientemente autonoma per rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA.

13. K ricorreva avverso le decisioni dell’amministrazione finanziaria del 9 settembre 2014, relativa all’IVA per gli anni dal 2008 al 2012, del 25 settembre 2015, concernente l’IVA per l’anno 2013, e del 23 gennaio 2019, relativa all’IVA per l’anno 2014, dinanzi al giudice del rinvio, il quale ritiene che sussistano dubbi in merito all’interpretazione della nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

14. In tale contesto, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della [direttiva IVA] debba essere interpretato nel senso che la nozione di "gestione di fondi comuni d’investimento" ricomprenda anche gli adempimenti fiscali affidati dalla società di gestione a terzi e consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai titolari di quote siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge».

 

Causa C-59/20

15. Con contratto di licenza dell’11 dicembre 2008, la D.B., che garantisce la gestione di fondi comuni d’investimento, otteneva dalla SC GmbH, avente sede in Germania, il diritto di utilizzare, a fronte della corresponsione di un canone, un software per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni (in prosieguo: il «software SC»).

16. Il software SC è specificamente adeguato all’attività dei fondi d’investimento e alle complesse esigenze del legislatore in tali settori. La SC è responsabile della realizzazione di calcoli corretti degli indicatori di rischio e di qualità.

17. Il software SC può essere utilizzato unicamente in interazione con gli altri software della D.B.. Infatti, la D.B. ha dovuto adattare la propria rete informatica alle esigenze del software SC fissando i parametri (in particolare i metodi di calcolo) che tale software deve utilizzare. Grazie ad interfacce con altri programmi della D.B., i dati relativi ai corsi e ai valori di mercato, inseriti dalla D.B. e necessari ai fini dei calcoli effettuati dalla SC, vengono introdotti automaticamente e quotidianamente nel programma del software SC. Pertanto, tale software effettua i calcoli degli indicatori di rischio e di prestazione a partire da dati inseriti dalla D.B.. Gli indicatori di rischio e di prestazione calcolati dal software SC sono poi utilizzati dalla D.B. per redigere relazioni allo scopo di conformarsi agli obblighi legali di informazione nei confronti delle autorità e degli investitori relativi alla gestione dei rischi e delle prestazioni.

18. Con altri contratti dell’11 dicembre 2008, veniva concordato che la SC avrebbe fornito alla D.B. una serie di prestazioni di supporto. In particolare, la SC si impegnava a formare il personale della D.B. sui compiti da svolgere per configurare il software SC e per inserire manualmente i dati necessari al suo funzionamento. La SC si impegnava anche ad aggiornare tale software per ovviare ad eventuali carenze di quest’ultimo.

19. La SC fatturava la concessione della licenza e le altre prestazioni di servizi quali prestazioni imponibili e soggette all’IVA nello Stato di destinazione, la Repubblica d’Austria, senza alcuna menzione riguardo all’IVA, ma con l’indicazione del trasferimento del debito fiscale alla D.B. in forza del meccanismo di autoliquidazione.

20. Tuttavia, la D.B. ritiene che le prestazioni fornite dalla SC debbano rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA. Infatti, a parere della D.B., il software SC fornirebbe servizi di calcolo degli indicatori di rischio e di prestazione, specifici ed essenziali per la gestione dei fondi comuni d’investimento. Secondo la D.B., il fatto che essa stessa fornisca determinati dati per il software SC non dovrebbe incidere sulla qualificazione di tali prestazioni come operazioni esenti.

21. L’amministrazione finanziaria, per contro, ritiene che la concessione del diritto d’uso del software SC costituisca una prestazione soggetta ad IVA. A suo avviso, la SC fornisce unicamente un’assistenza tecnica, che non è specifica né essenziale per la gestione del fondo comune d’investimento. Inoltre, l’amministrazione finanziaria sostiene che, poiché il software SC non può effettuare i calcoli in questione senza la partecipazione della D.B., la prestazione fornita dalla SC non è sufficientemente autonoma per rientrare nell’esenzione IVA.

22. La D.B. impugnava dinanzi al giudice del rinvio le decisioni dell’amministrazione finanziaria del 24 ottobre 2014 riguardanti la riapertura della procedura di accertamento dell’IVA per gli anni 2009 e 2010 nonché contro gli avvisi di accertamento dell’IVA per gli anni 2009 e 2010.

23. Al pari della causa C-58/20, il giudice del rinvio ritiene che sussistano dubbi circa l’interpretazione della nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA. Il giudice del rinvio, pur ritenendo che le prestazioni di gestione dei rischi e di valutazione delle prestazioni costituiscano attività specifiche nell’ambito della gestione di fondi comuni d’investimento, si chiede se la responsabilità assunta dalla SC nel caso di specie sia sufficiente affinché la sua prestazione benefici dell’esenzione prevista dalla disposizione medesima.

24. In tale contesto, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della [direttiva IVA] debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esenzione prevista nella disposizione medesima, la nozione di "gestione di fondi comuni d’investimento" ricomprenda parimenti la concessione da parte di un terzo concedente a una società di investimento di capitali (in prosieguo: «SIC») di un diritto d’uso su un software speciale sviluppato specificamente ai fini della gestione di detti fondi comuni quando, come nel procedimento principale, detto software speciale sia impiegato unicamente per lo svolgimento di attività specifiche ed essenziali collegate con la gestione dei fondi comuni d’investimento, essendo peraltro installato sull’infrastruttura tecnica della SIC e potendo espletare le proprie funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, della SIC e mediante il ricorso continuo a dati di mercato messi a disposizione da quest’ultima».

25. Con decisione del presidente della Corte del 3 marzo 2020, le cause C-58/20 e C-59/20 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

26. Con le questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato ai fini dell’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni ricadano nell’esenzione prevista da tale disposizione.

27. In limine va rilevato che, poiché la direttiva IVA abroga e sostituisce la sesta direttiva, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultima direttiva vale anche per le disposizioni della direttiva IVA laddove le disposizioni di questi due atti di diritto dell’Unione possano essere considerate equivalenti.

28. Di conseguenza, l’interpretazione data dalla Corte per quanto riguarda l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva vale anche per l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, poiché, come già rilevato supra al punto 3, tali disposizioni sono formulate in termini sostanzialmente identici e possono essere quindi considerate equivalenti.

29. In proposito, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro [sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

30. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo [sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

31. In forza del principio di neutralità fiscale, gli operatori devono peraltro poter scegliere il modello organizzativo per loro più conveniente dal punto di vista strettamente economico, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA [sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].

32. Pertanto, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, punto 69).

33. Tuttavia, per essere qualificati come operazioni esenti, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento [sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

34. È alla luce della giurisprudenza menzionata supra ai punti da 29 a 33 che occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

 

Sulla condizione relativa al carattere distinto o autonomo

 

35. In primo luogo, per determinare se le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento rientrino nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, è necessario valutare se tali servizi formino, globalmente valutato, un insieme distinto.

36. Va osservato, al riguardo, che la condizione relativa al carattere «distinto» non può essere interpretata nel senso che, per rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, una prestazione di servizi specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento debba essere interamente esternalizzata.

37. Infatti, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’esenzione prevista in detta disposizione è intesa a promuovere l’accesso dei piccoli investitori al mercato dei valori mobiliari. Invero, la gestione comune degli investimenti nei fondi comuni d’investimento offre a questi ultimi la possibilità di detenere, nonostante un investimento modesto, un portafoglio diversificato che li protegga dai rischi inerenti alle fluttuazioni del valore dei titoli e consenta loro di condividere i costi di una gestione esperta. In assenza di esenzione, i detentori di quote negli organismi d’investimento collettivo sarebbero maggiormente tassati degli investitori, a priori di più grandi dimensioni, che investono direttamente il loro denaro in titoli e non ricorrono alle prestazioni di gestione di fondi. Orbene, il principio di neutralità fiscale osta a che operatori economici che effettuino le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService, C-464/12, EU:C:2014:139, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).

38. Pertanto, sebbene l’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretata restrittivamente, il principio di neutralità fiscale nonché la ratio di tale esenzione depongono a favore di un’interpretazione che non privi la direttiva medesima del proprio effetto (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X, C-595/13, EU:C:2015:801, punto 68).

39. Orbene, se una prestazione specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento dovesse essere assoggettata all’IVA per il solo fatto di non essere interamente esternalizzata, ciò favorirebbe le società di gestione che forniscono tale prestazione in proprio nonché gli investitori che investono direttamente i propri denari in titoli senza ricorrere alle prestazioni di gestione di fondi (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService, C-464/12, EU:C:2014:139, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

40. Pertanto, un’interpretazione della condizione relativa al carattere «distinto» secondo cui, per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, una prestazione di servizio che sia specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento debba essere interamente esternalizzata porterebbe a limitare l’effetto utile della possibilità che una prestazione del genere benefici dell’esenzione laddove quest’ultima sia fornita da terzi.

41. Inoltre, la Corte ha affermato che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari e le raccomandazioni di acquisto e di vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una società di gestione di fondi comuni d’investimento, che sono specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi, possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 33).

42. La Corte ha infatti ritenuto irrilevante che spetti alla società di gestione stessa l’attuazione di dette raccomandazioni una volta verificato che queste non violino alcuna restrizione legale in materia di investimento applicabile ai fondi comuni d’investimento e che la società di gestione mantenga, quindi, un potere decisionale finale e di responsabilità ultima (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 27).

43. Nella specie, con riguardo alla causa C-58/20, per determinare se i servizi forniti da K alle società di gestione di cui trattasi, quali le prestazioni per il calcolo dei valori rilevanti ai fini dell’imposizione dei redditi dei partecipanti ai fondi, rientrino nell’ambito dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, spetta al giudice del rinvio valutare se tali servizi debbano essere considerati specifici ed essenziali per l’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento. Il fatto che spetti alle società di gestione compilare le dichiarazioni standardizzate sulla base dei calcoli effettuati da un terzo nonché trasmettere queste dichiarazioni all’unità di dichiarazione non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi ricadano nell’esenzione de qua.

44. Analogamente, per quanto attiene alla causa C-59/20, al fine di determinare se i servizi forniti dalla SC alla D.B., quali la concessione del diritto d’uso del software SC, rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, spetta al giudice del rinvio valutare se tali servizi debbano essere considerati specifici ed essenziali per l’attività di gestione dei fondi comuni di investimento. Il fatto che il software in questione possa essere utilizzato unicamente sull’infrastruttura tecnica della società di gestione interessata e possa espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, di tale società e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato forniti da quest’ultima non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi rientrino nell’esenzione de qua.

 

Sulla condizione relativa al carattere specifico ed essenziale del servizio

45. In secondo luogo, per determinare se le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrino nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, occorre valutare se tali servizi siano specifici ed essenziali per la gestione dei fondi comuni d’investimento.

46. In primo luogo, quanto agli adempimenti fiscali, si deve ricordare che la Corte ha dichiarato che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, oltre alle funzioni di gestione dei portafogli, quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo come quelle indicate all’allegato II della direttiva OICVM (sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, punto 64).

47. Infatti, l’allegato II della direttiva OICVM prevede che l’attività di gestione collettiva di portafogli includa, in particolare, funzioni amministrative quali i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, nonché la valutazione del portafoglio e la determinazione del valore delle quote (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali).

48. Inoltre, il fatto che determinate prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva OICVM non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di «gestione» di un fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 25).

49. Infatti, per stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, occorre esaminare se il servizio fornito da detto terzo presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 23).

50. Al riguardo, rientrano nella nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, non solo la gestione degli investimenti, comprendente la scelta e la cessione degli elementi patrimoniali oggetto di tale gestione, ma anche le prestazioni di amministrazione e contabilità, quali la determinazione degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e IVA, nonché la preparazione delle previsioni di utili (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 27).

51. Per contro, eventuali prestazioni non specifiche per l’attività di un fondo comune di investimento ma riguardanti qualsiasi tipo di investimento non ricadono nell’ambito di applicazione della nozione di «gestione» di un fondo comune di investimento (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X, C-595/13, EU:C:2015:801, punto 78).

52. Pertanto, le prestazioni di amministrazione e di contabilità fornite da un terzo a una società di gestione, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, laddove presentino un nesso intrinseco con l’attività di gestione di fondi comuni d’investimento, rientrano nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

53. In secondo luogo, per quanto riguarda la concessione di un diritto d’uso di un software, è ben vero che, al punto 71 della sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289), la Corte si è richiamata alla sentenza del 5 giugno 1997, SDC (C-2/95, EU:C:1997:278), affermando che mere prestazioni materiali o tecniche, quali la messa a disposizione di un sistema informatico, restano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, successivamente sostituito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (sentenza del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X, C-595/13, EU:C:2015:801, punto 74).

54. Tuttavia, detta giurisprudenza non può essere interpretata nel senso che qualsiasi servizio fornito da un terzo a una società di gestione per mezzo di un sistema informatico debba essere escluso a priori dalla sfera di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

55. Infatti, la Corte ha precisato, al punto 37 della sentenza del 5 giugno 1997, SDC (C-2/95, EU:C:1997:278), che il solo fatto che un servizio sia eseguito interamente con strumenti elettronici non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’esenzione al servizio medesimo.

56. In particolare, nella sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK) (C-231/19, EU:C:2020:513), sebbene si trattasse di servizi, segnatamente di controllo delle prestazioni e dei rischi, forniti da un terzo a società di gestione di fondi mediante una piattaforma informatica, la Corte non ha escluso a priori tali servizi dall’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA. Per contro, la Corte ha ritenuto che i servizi medesimi non possano beneficiare dell’esenzione de qua, fondando tale conclusione, ai punti 48 e 49 di tale sentenza, sulla circostanza che essi non sono specifici per la gestione di fondi comuni d’investimento, essendo stati concepiti ai fini della gestione di investimenti di varia natura e potendo essere indifferentemente utilizzati per la gestione di fondi comuni d’investimento e per quella di altri fondi.

57. Pertanto, laddove un servizio, come la concessione di un diritto d’uso di un software, sia fornito esclusivamente per la gestione di fondi comuni d’investimento, e non per la gestione di altri fondi, può essere considerato «specifico» a tal fine.

58. Dai suesposti rilievi risulta, quindi, che le prestazioni di servizi, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi nonché la valutazione delle prestazioni, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione di tali fondi, rientrano nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.

59. Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se i servizi forniti da K e dalla SC alle società di gestione di cui trattasi nel procedimento principale soddisfino tali condizioni.

60. Nella causa C-58/20, il giudice del rinvio dovrà esaminare, in particolare, se gli adempimenti fiscali effettuati da K corrispondano agli obblighi previsti dalla legge austriaca, che sono specifici dei fondi comuni d’investimento e che differiscono, quindi, dagli obblighi previsti per altri tipi di fondi d’investimento.

61. Nella causa C-59/20, dalla decisione di rinvio risulta che, a parere del giudice del rinvio, i servizi di gestione dei rischi e di valutazione delle prestazioni costituirebbero attività specifiche per la gestione di tali fondi. Il giudice medesimo fa parimenti presente che i calcoli del software in questione nel procedimento principale costituiscono una base essenziale affinché la D.B. possa assolvere le funzioni di gestione dei rischi e di valutazione delle prestazioni richieste dalla legge austriaca. Pertanto, il fatto che tale software sia utilizzato per effettuare calcoli essenziali per i servizi amministrativi di gestione dei rischi e di valutazione delle prestazioni del fondo in questione potrebbe consentire di ritenere che detto software sia essenziale per la gestione di detto fondo. Spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare se ricorrano le condizioni menzionate supra al punto 58.

62. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.

 

Sulle spese

 

63. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.