Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 16 giugno 2021, n. 20

Impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione Marittima - D.LGS. N. 504/95, Tabella a, punto 3 - Rifornimenti in esenzione da accisa a navi da crociera in sosta forzosa - Indirizzi operativi

 

Sono pervenute da Associazioni di categoria e da Strutture Territoriali richieste volte ad ottenere una pronuncia di questa Agenzia in ordine al trattamento impositivo da riservare ai prodotti energetici utilizzati come carburanti dalle navi da crociera che, nell’attuale fase congiunturale, si trovano ad operare in circostanze eccezionali che ne limitano fortemente le attività.

Si intende far riferimento alle ricadute negative che l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 ha prodotto su questa tipologia di navi, già destinatarie di specifiche misure contenitive, provocandone la sosta forzosa in rada od anche nei porti dello Stato e riducendone gli spostamenti, qualora effettuati, a brevi tragitti nelle acque marine dell’Unione percorsi a fini manutentivi.

Pur nel descritto contesto di necessità, si rileva che le stesse hanno mantenuto la propria operatività restando armate di equipaggio e garantendo condizioni di pronta navigabilità anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite da autorità pubbliche; siffatta posizione ha consentito peraltro di preservare l’efficacia delle certificazioni indispensabili per l’esercizio dei servizi commerciali.

In questo quadro si innestano gli approvvigionamenti di prodotti energetici impiegati dalle navi da crociera come carburanti per alimentare i motori e consentire il funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature di bordo in continuità anche durante lo stazionamento: essi sono direttamente commisurati e funzionali all’esecuzione di quelle operazioni univocamente preordinate all’immediata ripresa della navigazione marittima avente ad oggetto prestazioni di servizi a titolo oneroso, secondo la serie sistematica di collegamenti organizzati su rotte predefinite.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per i predetti rifornimenti a tutte le navi da crociera in sosta forzosa come sopra caratterizzata, si possono ritenere soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione da accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95.

Per la concreta fruizione del beneficio restano ferme le procedure di cui alle norme regolamentari fissate dal D.M. n. 225/2015, alle determinazioni direttoriali di diretta esecuzione del medesimo decreto ministeriale (in particolare la determinazione prot. n. 30354/RU del 4 maggio 2018) nonché alle relative istruzioni operative adottate da questa Agenzia.