Fondo di solidarietà per le attività professionali, nuove indicazioni Inps

I datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per le attività professionali, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, possono inserire l’importo dovuto sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, chiedendo tramite "Cassetto previdenziale" l’eliminazione dei codici di autorizzazione "0S" o "6G" per la sola mensilità di maggio 2021 (Inps, messaggio 11 giugno 2021, n. 2265).

Prosegue l’emanazione di istruzioni relative agli adempimenti e alle modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Come già comunicato (Inps, circolare n. 77/2021), a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria viene calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante.
Per il versamento del contributo ordinario dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, invece, le aziende valorizzano, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice "M179" o "M189".
Tanto premesso, i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, possono inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata "M179".
Di qui, al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate sono tenute a fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura Inps territorialmente competente tramite "Cassetto previdenziale", di eliminazione dei codici di autorizzazione "0S" o "6G" per la sola mensilità di maggio 2021.