Esonero contributivo filiere agricole e della pesca: differimento scadenze di versamento

Con messaggio dell’11 giugno 2021, n. 2263, l’Inps comunica che le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 (art. 16, DL 137/2020).
L’articolo 16 bis del DL 137/2020, ha esteso lo stesso beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021 dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Il cit. articolo 19 ha, inoltre, previsto che l’esonero, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", sia riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della medesima Comunicazione.
Considerato che il riconoscimento dell’esonero in commento anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro Temporaneo ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta sezione 3.12 e tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologia da COVID-19, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro, l’Istituto comunica che le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione relativa al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.
Tale differimento delle scadenze dei versamenti afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente al predetto esonero.