Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16481

Tributi - IRPEF - Agevolazioni - Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 - Rimborso imposte versate - Medico radiologo - Lavoratore autonomo - Esclusione

 

Rilevato che

 

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto l'appello proposto dalla Agenzia nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (sentenza n. 795/4/2011) che aveva accolto il ricorso proposto da F.S., medico radiologo, avverso il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso da lui avanzata per ottenere la restituzione del 90% delle somme pagate a titolo di Irpef prima dell'1-1-2003 per gli anni 1991 e 1992. Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado in quanto doveva essere applicato il principio costituzionale di parità di trattamento in situazioni uguali, non potendo essere discriminato il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all'adempimento del pagamento delle imposte, rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento o abbia pagato una somma inferiore al dovuto; non era, poi, maturata la eccepita dedenza/prescrizione, in quanto la domanda di restituzione era stata presentata il 27 novembre 2007, mentre il dies a quo per il computo della prescrizione doveva essere fissato al 31 marzo 2008.

2.Resisteva il contribuente con controricorso, depositando memoria scritta.

3. Il Procuratore Generale, dott. S.D., ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Considerato che

 

1. Con con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce la "violazione e/o falsa applicazione di legge. Art. 9, comma primo, legge 212 del 2000; artt. 11 e 14 preleggi; art. 3, comma 1, legge 212/2000; art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; art. 2033 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)", in quanto non potrebbe essere condivisa la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale i contribuenti che hanno versato somme maggiori di quelle previste dall'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, possono chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso, rispetto alla soglia del 10% fissata dalla norma, quale porzione di somme che devono essere versate dei soggetti che non hanno pagato le imposte nel periodo di riferimento. In realtà, secondo il ricorrente, l'art. 9, comma 17, prima parte, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), stabilisce esclusivamente che la riduzione del carico fiscale è disposta per le imposte non versate per effetto della sospensione di legge e ancora dovute. Nel caso, invece, in cui alla data di entrata in vigore della disposizione, non vi era più nulla da pagare (perché il contribuente, o meglio il sostituto d'imposta, aveva già versato l'intero importo dovuto), il beneficio risulterebbe inapplicabile, dovendosi ritenere rapporto tributario esaurito e non più pendente.

1.1. Tale motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.

1.2.Invero, questa Corte, con decisioni univoche, cui si intende dare seguito, senza che peraltro il ricorrente abbia elaborato nuove argomentazioni, ha ritenuto che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post" (Cass., sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5498; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5113; Cass., 22 febbraio 2018, n. 4291 che ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso della Agenzia delle entrate, non avendo superato lo scrutinio di ammissibilità di cui all'art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.; Cass., 1 ottobre 2007, n. 20641; Cass., 11247/2010 con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti colpiti dall'alluvione della città di Alessandria del novembre 1994; Cass., 3832/2012, in relazione ai soggetti colpiti dall'alluvione del Piemonte).

Tra l'altro, l'art. 16 octies comma 1 lettera b) della legge 123/2017, di conversione del d.l. 91/2017, ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, specificando espressamente che tra "i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [...], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 289/2002, e successive modificazioni" e che "hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, [...] al rimborso di quanto indebitamente versato", sono "compresi i titolari di redditi da lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite " (cfr. anche Cass., sez. 5, 26 febbraio 2020, n. 5167, che ha ritenuto che l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 - legge di stabilità 2015 - costituisce norma di interpretazione autentica).

1.3.Non sono, però, ricompresi tra i fruitori del beneficio né i lavoratori autonomi, come il ricorrente, medico radiologo, che nel controricorso, prima, e nella memoria poi, ha affermato di essere lavoratore autonomo, né gli imprenditori.

1.4. Nel controricorso, a pagina 6, si afferma che "il dott. S., medico radiologo, ha infatti chiesto il rimborso delle imposte Irpef e Ilor (che come è noto è un'imposta di carattere reale che nulla ha a che vedere con il lavoro subordinato) per gli anni 1991 e 1992 da lui direttamente pagate per redditi da lavoro autonomo, da capitale, fondiari ed altri redditi". A pagina 5 della memoria scritta si ribadisce che "il dott. S. ha chiesto il rimborso delle imposte Irpef e Ilor corrisposte per redditi da lavoro autonomo, da capitale, fondiari ed altri redditi e relative agli anni 1991 e 1992".

2.Va, anzitutto, evidenziato che, nel giudizio di cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio, salvo che siano necessari nuovi accertamenti di fatto (Cass., 13 maggio 2010, n. 11642; Cass., 15 marzo 2010, n. 6231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15032).

2.1.Invero, questa Corte ha di recente affermato (Cass., 29905 del 2017 e Cass. n. 3070 del 2018; con particolare riferimento ai lavoratori autonomi vedi Cass., 18246/2018) che "la nozione euro-unitaria di impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato" (Corte giustizia 23 aprile 1991, Hofner & Elser; 16 novembre 1995, Federation francaise des societes d'assurances).

Peraltro, si è precisato che ciò si raccorda sia con la normativa fiscale europea laddove si stabilisce che è soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art. 9, par. 9, Direttiva UE n. 2006/112/CE; conf. art. 4 Direttiva UE n. 77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o di opere, prodotti e servizi" (art. 1, par. 8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE).

Tale nozione è stata recepita dalla decisione del 14/8/2015 , C(2015) 5549 final, par. 134, della Commissione UE dove si afferma che i "soggetti che non svolgono attività economica...non vanno considerati imprese", e che "ciò significa che non importa neppure che l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche" (v. Commissione UE 30/1/1995, n. 95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/4/1991, Hoefner e 18/6/1998, Commissione vs. Italia).

2.2. Va, pertanto, considerata attività d'impresa quella svolta dal lavoratore autonomo, quale è il contribuente.

2.3. Ciò premesso, si osserva che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

2.4. Orbene, anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto , che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato»), ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3).

2.5. La Commissione UE ha, inoltre, precisato che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della "decisione").

2.6. Pertanto, spetta al giudice di merito verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.; Cass., sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30373). Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465; Cass., sez. 6-5, 2 maggio 2018, n. 10450).

2.7. In difetto, va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la suddetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (par. 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (par. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (par. 148 dec. cit.). La prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio. In conformità con quanto affermato da questa Corte (ord. n. 22377 del 2017), l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass., 21 novembre 2019, n. 30373).

2.8. Per i titolari di attività di impresa e i professionisti valgono principi diversi, rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti, essendo peraltro l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, inapplicabile all'Iva (Cass., sez. 5, 24 luglio 2018, n. 19577; Cass., sez. 5, 16 settembre 2016, n. 18205; Cass., sez. 5, 16 dicembre 2015, n. 25278).

Invero, per questa Corte (Cass., sez. 6-5, 8 febbraio 2018, n. 30709, in tema di aiuti di Stato erogati ad un'impresa, o ad un professionista, che svolge infatti una attività economica per il diritto unionale; in tal senso Cass., 11 luglio 2018, n. 18246; Cass., sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., sez. 6-5, 26 giugno 2019, n. 17199) per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare, se il beneficio supera la soglia "de minimis" di cui all'art. 92 del TFUE (e del regolamento applicabile), la ricorrenza delle condizioni che rendono gli stessi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), del TFUE§], ovvero che siano destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale (Cass., sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2208); ne deriva che il beneficiario, sul quale grava il relativo onere probatorio, deve avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e che deve essere evitata una sovra-compensazione dei danni subiti dall'impresa, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la "violazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e dell'art.1, comma 665, della legge n.190/2014, nonché degli artt. 12 e 14 delle Preleggi e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)", in quanto la legge n. 190 del 23-12-2014, all'art. 1 comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che "hanno versato" le imposte nel triennio 1990-92 per un importo superiore al 10 % previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 289/2002, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa, per i quali l'applicazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione della presentazione della istanza di rimborso entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 31/2008. Pertanto, deve intendersi escluso il "sostituito" perché non obbligato ex lege al versamento delle ritenute. Soltanto il "sostituto" di imposta, per i redditi da lavoro dipendente, è obbligato al versamento all'erario delle ritenute d'acconto, sicché solo il "sostituto" è legittimato in astratto a chiedere il rimborso, mentre il "sostituito" non ha diritto ad alcun rimborso.

2.1.Tale motivo è infondato.

2.2. Invero, in linea generale, per questa Corte (Cass., 29 luglio 2015, n. 16105; Cass., sez.un., 26 giugno 2009, n. 15032; Cass., sez. 6-5, 22 febbraio 2018, n. 4291), in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito").

Si è, inoltre, affermato che, in materia di condono fiscale, l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell'I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., 12083/2012; Cass., 26 settembre 2016, n. 18905).

Pertanto, il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d'imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari dell'Amministrazione (Cass., 26 settembre 2016, n. 18905). Invero, la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa - può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d'imposta, come avallato dal legislatore con I. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5498; Cass., n. 15252 del 2016).

Deve, dunque, affermarsi che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Peraltro, il contribuente, per sua stessa ammissione, è lavoratore autonomo, sicché non può certo essere stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della "violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 21, comma secondo, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché art. uno, comma 665, della legge n. 190 del 2014, e articoli 12 e 14 delle preleggi e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)", in quanto il contribuente ha presentato la domanda in data 27 novembre 2007, quando era già decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. L'istanza di ripetizione delle somme indebitamente versate è soggetta al termine decadenza stabilito dall'art. 21, comma secondo, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 92, in base al quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione". Il termine di decadenza, quindi, decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 (1 gennaio 2003) che ha introdotto il beneficio della riduzione delle imposte.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Invero, per questa Corte l'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008.

Pertanto, la domanda di rimborso del contribuente, presentata il 27-11-2007, è tempestiva.

4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.