Ferie e riposi non fruiti, esclusa la monetizzazione per i dirigenti

Il dirigente o qualsiasi altro lavoratore in posizione apicale assimilata, che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (Corte di Cassazione, ordinanza 08 giugno 2021, n. 15952)

Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia del Tribunale di prime cure, aveva respinto la domanda di un lavoratore nei confronti del proprio ex datore di lavoro, per il pagamento di una certa somma a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità per mancati riposi e permessi. Ad avviso della Corte, mancanva la prova dello svolgimento di attività lavorativa nel giorno della domenica e del sabato, e gli ulteriori giorni di ferie e permessi non erano stati fruiti per volontà del lavoratore che non aveva dato riscontro agli inviti avanzati. Inoltre, avendo ricoperto il ricorrente una elevata posizione nell'ambito della struttura organizzativa, assimilabile a quella del dirigente, lo stesso avrebbe avuto la possibilità di scegliere quando andare in ferie, in relazione alle esigenze di servizio, ma non aveva provato la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali, ostative al godimento di ferie, riposi non goduti e permessi, ivi inclusi quelli straordinari.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il lavoratore, deducendo l’insusussistenza di una presunzione, per tutti i dirigenti, di piena autonomia decisionale nella scelta del se e del quando godere delle ferie, dovendo pur sempre dimostrare, il datore di lavoro, che il dirigente è autorizzato a tale autodeterminazione.
Per la Suprema Corte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Secondo orientamento consolidato di legittimità, il dirigente (o altro lavoratore in posizione assimilata) che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 23697/2017).
Come noto, il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro (art. 10, co. 2 , D.Lgs. n. 60/2003); tale divieto, evidentemente, è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con una indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, in quanto non permette al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche (Corte Costituzionale, sentenza n. 95/2016). Da ciò, l'eccezione al principio, operante nei soli limiti delle ferie non godute, relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, ma che non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurarne l'effettiva fruizione. Il lavoratore, dal canto suo, sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate e non gli abbia consentito di recuperare le energie psico-fisiche. In ogni caso, tuttavia, l'inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l'azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro.
Orbene, la predetta condizione non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell'azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell'impresa, non lo eserciti. In detta ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore.
Infine, quanto alle condizioni che devono ricorrere affinché possa trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale citato (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 23697/2017), il potere in capo al dirigente di scegliere da se stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l'esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente (Corte di Cassazione, sentenza 14 marzo 2016, n. 4920).