Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 09 giugno 2021, n. 65

Integrazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria

 

Ti comunico che, in data 8 giugno 2021, il Consiglio Nazionale ha siglato un nuovo accordo (All. n. 1) con l’Agenzia delle Entrate ad integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019 (vedasi Informativa n. 50/2019) per definire, ai sensi e per gli effetti del punto 3.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa del 27 gennaio 2021 (NOTA i), le modalità delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 (NOTA ii).

In virtù di tale nuovo accordo, che recepisce l’opportunità offerta dal Provvedimento del 27 gennaio u.s. e grazie alla Convenzione siglata tra le due Amministrazioni nel 2019, gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse (iscrizioni, variazioni e cancellazioni) nell’anno precedente, ritenendosi l’adempimento assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate.

Gli Ordini non dovranno, quindi, più predisporre il file tramite il programma "ORDINI 2.0" e spedirlo tramite il Desktop Telematico del sito dell’Agenzia delle Entrate perché, da quest’anno, saranno esonerati dall’invio dei dati previsto dal D.P.R. 605/1973 a cui provvederà direttamente il Consiglio Nazionale attraverso l’Albo Unico Nazionale.

Infatti, il tracciato per lo scambio dei dati, già concordato con l'Agenzia in attuazione della citata Convenzione, risulta idoneo ad adempiere, per il tramite del Consiglio Nazionale, il predetto obbligo comunicativo.

Nelle more dello sviluppo del servizio in cooperazione applicativa, lo scambio dei dati al 31.12.2020 avverrà entro la data del 10 giugno p.v. attraverso uno scambio di PEC tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate. Entro la stessa data saranno trasmesse, con le medesime modalità, le informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni occorse nel periodo 1° gennaio 2021 - 11 giugno 2021. Successivamente, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale e riporterà le informazioni aggiornate alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell’adempimento di cui al citato articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 605/1973, si considereranno le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

L’accordo prevede anche l’avvio di un nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, riservato agli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.

Il servizio web relativo alle "Gestione Procure", ampiamente illustrato nell’Allegato 4, permetterà agli iscritti all’Ordine dei Commercialisti di comunicare i dati delle procure conferite dai propri clienti per le attività di assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito applicativo web messo a punto sulla base della Convenzione del 2019.

L’applicazione, disponibile al termine del periodo di sperimentazione già in corso, sarà accessibile esclusivamente ai soggetti che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale, risulteranno regolarmente iscritti all’albo, rimanendo ferme in capo al Consiglio Nazionale le responsabilità in relazione alla corretta trasmissione delle informazioni disponibili che avverrà con cadenza settimanale e ai singoli Ordini territoriali le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse.

Infatti, la mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi - per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli operati sui file contenenti le informazioni relative agli iscritti nell’albo - comporterà l’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a "cancellato" e, di conseguenza, l’inibizione dell’accesso al servizio Web "Gestione Procure", nonché l’inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.

La tipologia dei controlli che effettuerà il Consiglio Nazionale su richiesta dell’Agenzia delle Entrate è elencata nell’Allegato 2. Con riferimento a questi il Consiglio Nazionale potrà, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione, attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità. Tali richieste saranno inviate agli Ordini dal Consiglio Nazionale tramite PEC. Gli Ordini dovranno effettuare le eventuali correzioni dei dati dell’albo attraverso l’area riservata del portale www.commercialisti.it.

In ogni caso, stante la necessità condivisa di monitorare gli effetti dei citati controlli, fino al 30 settembre 2021 l’Agenzia non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a "cancellato" per difetto di trasmissione o non superamento degli stessi.

Tutto quanto sopra considerato, Ti invito sin d’ora a prestare la massima attenzione all’attività di aggiornamento dell’anagrafica degli iscritti nell’area riservata del portale www.commercialisti.it., ricordando che l’Ordine ha l’obbligo di trasmettere senza indugio al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale in ossequio a quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (NOTA iii).

Certo di aver fatto cosa gradita all’Ordine e alla Categoria tutta, Ti saluto cordialmente.

 

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Note:

(i) "[...] gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, possono effettuare l’adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale dell’Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle entrate [...]".

(ii) "Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le Finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente".

(iii) "L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale".

 

Allegato

MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30 MAGGIO 2019 TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

 

L’Agenzia delle entrate (di seguito denominata "Agenzia") con sede in Roma, via Giorgione, 106 - codice fiscale 06363391001- rappresentata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini

E

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito "CNDCEC", o congiuntamente all’Agenzia, "le Parti"), con sede in Roma, Piazza della Repubblica, n. 59 - Codice fiscale 09758941000 - rappresentata dal Presidente, Dott. Massimo Miani

 

PREMESSO CHE

 

a) con convenzione sottoscritta tra le Parti prot. 163554 del 30 maggio 2019 (di seguito definita "Convenzione") e alla quale si fa espresso rinvio per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, è stato regolato il servizio di acquisizione da parte dell’Agenzia delle informazioni relative agli iscritti al CNDCEC, oltre alla previsione di un servizio telematico per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia;

b) nella predetta Convenzione è previsto che il servizio di acquisizione, da parte dell’Agenzia, delle informazioni relative agli iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili viene reso disponibile al CNDCEC in cooperazione applicativa, secondo le modalità tecniche da definirsi tra le parti;

c) l’articolo 7 della Convenzione prevede la possibilità di definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure;

 

CONSIDERATO CHE

 

a) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, prot. n. 26004 sono state stabilite "Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605";

b) il punto 3.3 del predetto provvedimento, stabilisce che "[...] gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, possono effettuare l’adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale dell’Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle entrate [...]";

c) all’attualità sussistono impedimenti di natura tecnica e organizzativa a predisporre la cooperazione applicativa prevista all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Convenzione;

le Parti, di comune accordo, convengono quanto segue.

 

Articolo 1

Modifiche alla convezione

 

1. Gli scambi informativi di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a), della Convenzione avvengono, nelle more dello sviluppo del servizio di cooperazione applicativa, attraverso l’infrastruttura Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 (prot. n. 2013/37561), utilizzato nella modalità di scambio dati PEC, come disciplinato nell’allegato 1.

2. Le informazioni oggetto degli scambi di cui al comma precedente, organizzate in file, sono oggetto dei controlli definiti nell’allegato 2.

3. L’Agenzia, per ciascun file ricevuto, invia al CNDCEC l’esito della trasmissione come riportato nell’allegato 3.

4. La mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi - per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli di cui al comma 2 - comporta l’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a "cancellato", con decorrenza contestuale.

5. Il CNDCEC si impegna a verificare gli esiti ricevuti ed eventualmente ad attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità, rilevate con i controlli di cui al comma 2, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione di cui al comma 3, in cui è indicato lo scarto della posizione.

6. L’Agenzia non è responsabile delle conseguenze che derivano dalla mancata trasmissione delle informazioni ovvero dal mancato superamento dei controlli di cui al comma 2 del presente articolo, rimanendo ferme in capo al CNDCEC le responsabilità in relazione alla corretta trasmissione delle informazioni disponibili e ai singoli ordini territoriali le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse.

7. Eventuali comunicazioni che rettifichino le situazioni di cui al precedente comma 4, hanno effetto a partire dalla data riportata nella ricevuta di cui al comma 3.

8. Le parti condividono la necessità di monitorare gli effetti dei controlli di cui al comma 2 nella fase di avvio dei nuovi scambi informativi e, fino al 30 settembre 2021, si impegnano a cooperare per l’adozione di soluzioni condivise. Nel corso del periodo di monitoraggio, ferma restando la piena validità delle trasmissioni settimanali, l’Agenzia non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a cancellato per difetto di trasmissione o non superamento dei controlli di cui al comma 2.

9. Il servizio web di cui all’art. 1 comma 1, lettera b) della Convenzione è descritto dall’allegato 4 al presente atto e decorrerà terminato il periodo di sperimentazione.

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente ai soggetti che, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, risultino regolarmente iscritti all’albo.

 

Articolo 2

Allegati

 

1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto. In particolare, gli allegati riguardano:

Allegato 1: MODALITA’ DI TRASMISSIONE;

Allegato 2: CONTROLLI SUI DATI TRASMESSI DAL CNDCEC;

Allegato 3: ESITO DELLA TRASMISSIONE;

Allegato 4: SERVIZIO WEB "GESTIONE PROCURE".

 

Articolo 3

Ambito di applicazione

 

1. L’adempimento degli Ordini territoriali degli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli stessi, di cui all’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 è assolto, in virtù di quanto previsto del punto 3.3 al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, per il tramite del CNDCEC attraverso gli scambi informativi regolati all’articolo 1 del presente atto.

 

Articolo 4

Trasmissione dei dati

 

1. La prima trasmissione dei dati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della Convenzione, che riporta le informazioni aggiornate al 31 dicembre 2020, è effettuata entro il 10 giugno 2021. Entro la stessa data saranno trasmesse, con le medesime modalità, le informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni occorse nel periodo 1 gennaio 2021 - 11 giugno 2021.

Successivamente, la trasmissione è effettuata con cadenza settimanale e riporta le informazioni aggiornate alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell’adempimento di cui all’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, si considerano le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

 

Articolo 5

Decorrenza

 

1. Il presente atto ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

 

Articolo 6

Oneri tributari

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese di registrazione e di bollo sono a carico del CNCDEC. L’imposta di bollo è stata assolta con n. 11 contrassegni sostitutivi dell’importo di 176,00 euro (centosettantesei/00), identificati dai codici 01192093977312, 01192093977301, 01192093977298, 01192093977287, 01192093977276, 01192093977378, 01192093977367, 01192093977356, 01192093977345, 01192093977334, 01192093977323.

 

Allegato 1, 2, 3, 4