Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 giugno 2021, n. 398

Qualificazione fiscale di trust estero, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e conseguente trattamento fiscale ai fini delle IIDD, delle imposte indirette e del monitoraggio (quadro RW)

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L'Istante cittadina statunitense e fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 novembre 1986, n. 917 (Tuir), è beneficiaria di due trust denominati Alfa Trust e Beta Trust, istituiti in conformità alla legislazione degli Stati Uniti d'America.

Alfa Trust è un trust successorio istituito, in data 20 ottobre 2003, dalla madre dell'Istante (di seguito anche la "Disponente dell'Alfa Trust"), anch'essa cittadina statunitense. La Disponente dell'Alfa Trust è stata residente in Italia a partire dal periodo di imposta aaaa ed è deceduta, in Italia, in data gg/mm/aaaa.

Alfa Trust è regolato dalle leggi dello Stato del Connecticut (USA) e non esercita, né ha mai esercitato, attività commerciale. Il suo patrimonio è costituito, unicamente, da un deposito bancario intestato al trust, detenuto presso un intermediario finanziario estero.

L'Atto Istitutivo dell'Alfa Trust è stato, da ultimo, modificato in data gg/mm/aaaa.

I trustee designati al momento dell'istituzione dell'Alfa Trust erano la Disponente dell'Alfa Trust unitamente al proprio coniuge (padre dell'Istante).

A seguito del decesso di quest'ultimo il ruolo di co-trustee è stato assunto dal fratello (zio dell'Istante), residente fiscalmente negli USA, il quale ai sensi di quanto disposto nell'Atto Istitutivo dell'Alfa Trust ha accettato l'incarico in data 17 maggio 2007. A seguito della morte della Disponente dell'Alfa Trust, il ruolo di trustee dell' Alfa Trust è ricoperto esclusivamente dallo zio dell'Istante.

In ottemperanza alle disposizioni dell'Atto Istitutivo dell'Alfa Trust e in ragione del suo ruolo di trustee, egli ha il compito di amministrare e gestire gli asset dell'Alfa Trust durante il periodo intercorrente tra la data del decesso della Disponente e la distribuzione finale degli asset del trust ai beneficiari.

Come è possibile desumere dalle clausole contenute nell'Atto Istitutivo dell'Alfa Trust, lo stesso è stato istituito - alla stregua di un atto di ultima volontà - con il principale obiettivo di pianificare la successione della Disponente dell'Alfa Trust, oltreché per garantire la continuità nella gestione dei beni trasferiti nel trust in caso di sopravvenuta invalidità o incapacità della Disponente stessa.

Dall'Atto Istitutivo dell'Alfa Trust risulta che:

- finché in vita, la Disponente era l'unica beneficiaria. Dopo la morte della Disponente, i beneficiari sono individuati nell'Istante, in una fondazione (per la somma di 50.000 USD), e nel trustee di un trust da istituirsi, i cui beneficiari sono, a loro volta, individuati nei discendenti di secondo grado della Disponente. Nonostante nell'atto istitutivo e nel testamento della madre dell'Istante (Disponente) fosse precisato che, al momento della morte della stessa, i trustees avrebbero dovuto distribuire i beni residuati nell'Alfa Trust all'Istante per qualsiasi "tangible personal property" che lei avrebbe scelto, e diviso i rimanenti beni dell'Alfa Trust in quote, in sede di documentazione integrativa è stato precisato che con il termine "tangibile personal property" si intendono i beni personali tangibili, ossia beni materiali che possono essere trasferiti da un luogo ad un altro, quali ad esempio i mobili, le automobili, le barche, le opere d'arte, e che l'Istante non ha ricevuto, né riceverà in futuro, alcun bene materiale oltre agli effetti personali della madre, in quanto al momento del decesso la madre non era proprietaria di alcun bene materiale tangibile.

Pertanto, si costituiranno direttamente le quote, attraverso la suddivisione del valore del patrimonio del Trust risultante, al netto delle somme utilizzate per far fronte alle spese (quali spese funebri, imposte, tasse), e al netto della somma di 50.000 USD pagati a una Fondazione, per 10 quote. Due quote saranno attribuite ai nipoti della Disponente, e le rimanenti 8 quote saranno distribuite all'Istante. Inoltre, nella stessa sede è stato precisato che la madre, in qualità di disponente, trustee e beneficiaria dell'Alfa Trust, ha mantenuto il controllo completo sui beni in trust fino al suo decesso.

Durante gli anni, il co-trustee dell'Alfa Trust - ruolo assunto dapprima dal marito della Disponente e successivamente dal cognato - ha distribuito somme di denaro, ad ogni sua richiesta, alla madre dell'Istante. Sin dall'istituzione dell'Alfa Trust, la Disponente non ha ricevuto alcun bene o diritto dal co-trustee, se non somme di denaro che erano depositate nel conto corrente intestato al Trust. Inoltre, prosegue l'Istante, al momento della sua morte la Disponente non era titolare di alcun bene o diritto che faceva parte del patrimonio dell'Alfa Trust, se non delle somme di denaro ad essa distribuite e non ancora utilizzate. Tuttavia, anche se i beni che facevano parte del patrimonio del trust erano formalmente intestati all'Alfa Trust, la madre dell'Istante ne aveva la piena e materiale disponibilità, nella sua qualità di Disponente, trustee e beneficiaria di tale trust, e aveva dunque il potere di disporne in modo completamente discrezionale.

Come chiarito in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, inoltre, il trust previsto in favore dei nipoti della Disponente, non verrà costituito in quanto alla data del decesso della stessa i discendenti di secondo grado risultavano tutti maggiorenni, per cui il trustee effettuerà la distribuzione della quota di patrimonio o reddito spettante direttamente nei loro confronti. Inoltre, nella stessa sede viene anche specificato che anche l'altro trust, previsto nell'Atto Istitutivo in favore dei discendenti del figlio della Disponente o del cognato, prima di aver raggiunto i 28 anni, non verrà istituito, ritenendo il trustee che la sua istituzione risulti antieconomica, e pertanto il trustee procederà ad effettuare direttamente le distribuzioni a tali beneficiari.

- la Disponente aveva la facoltà di impartire istruzioni e direttive ai cotrustee, riservandosi altresì la possibilità di gestire direttamente i beni nel trust, inoltre, la Disponente aveva il potere incondizionato di sostituire i trustee senza alcuna valida ragione;

- il trustee può in ogni momento fornire ai beneficiari il rendiconto del trust;

- finché in vita, il potere di nominare, rimuovere o sostituire i trustee era, incondizionatamente, riservato alla Disponente. Inoltre, la stessa poteva essere rimossa dal suo ruolo di trustee soltanto qualora l'altro trustee in carica ne avesse determinato la sopravvenuta incapacità - dovuta ad infermità fisica o mentale - di partecipare alla gestione del Trust;

- la Disponente aveva il potere di porre termine al trust in qualsiasi momento e di effettuare qualsiasi modifica, senza previo consenso alcuno, all'Atto Istitutivo del Trust;

- l'Alfa Trust termina alla morte di madre dell'Istante. Nella documentazione integrativa viene precisato che, nella pratica, per far sì che l'Alfa Trust termini definitivamente, è necessario che il fondo del trust sia distribuito ai beneficiari. Inoltre, nell'Atto Istitutivo è previsto che, qualora le disposizioni del detto accordo non determinino l'effettiva distribuzione del capitale di qualsiasi trust istituito ai sensi del medesimo accordo, i beni debbano essere distribuiti: - per la somma di 100.000 dollari, ad una Fondazione; - il saldo, ai discendenti allora viventi del cognato della Disponente.

Anche il Beta Trust è un trust successorio, istituito in data gg/mm/aaaa dal padre dell'Istante (di seguito il "Disponente del Beta Trust"), anch'egli cittadino statunitense.

Il Disponente del Beta Trust non è mai stato residente in Italia ai fini fiscali e, al momento del decesso, avvenuto in data gg/mm/aaaa, era residente in Scozia.

L'Atto Istitutivo del Beta Trust è stato modificato più volte nel corso degli anni.

Il Beta Trust è regolato dalle leggi dello Stato del Connecticut (USA) e non esercita né ha mai esercitato attività commerciale.

Il patrimonio del Beta Trust è costituito unicamente da un deposito bancario, intestato al trust, detenuto presso un intermediario finanziario estero.

I trustee designati al momento dell'istituzione del Beta Trust erano il Disponente e la coniuge (madre dell'Istante). A seguito del decesso del Disponente del Beta Trust, il ruolo di co-trustee - accanto alla madre dell'Istante - è stato assunto dal fratello del Disponente (zio dell'Istante), il quale ha accettato l'incarico in data gg/mm/aaaa e dopo la morte della madre dell'Istante è divenuto unico trustee.

Anche il Beta Trust è stato istituito con il principale obiettivo di pianificare la successione del Disponente e di assicurare un adeguato mantenimento, stato di salute e livello educativo ai suoi eredi, oltreché per garantire la continuità nella gestione dei beni trasferiti nel trust in caso di sopravvenuta invalidità o incapacità del Disponente stesso (in tale ottica si giustificava la necessaria presenza di un co-trustee accanto al Disponente).

Dall'Atto Istitutivo del Beta Trust risulta che:

- finché in vita, il Disponente era anche l'unico beneficiario. Dopo la sua morte, il patrimonio avrebbe dovuto essere suddiviso in due quote da attribuire a due fondi (Fondo A e Fondo B), i cui proventi dovevano essere distribuiti alla coniuge del Disponente. In sede di documentazione integrativa, viene precisato che uno di tali due fondi (Fondo B) non è mai stato istituito, e, pertanto, nessun bene o diritto è confluito in tale fondo, in quanto, al momento del decesso del Disponente del Beta Trust, non erano soddisfatte le condizioni al ricorrere delle quali avrebbe dovuto essere istituito. Nella medesima sede, viene anche precisato che né la madre dell'Istante, finché in vita, né l'Istante, hanno mai avuto il diritto di pretendere il pagamento del capitale o dei redditi derivanti dai beni confluiti in tale Trust, avendo in tal senso una posizione di mera aspettativa, trattandosi di "trust" discrezionale.

Inoltre, viene specificato che il co-trustee del Beta Trust ha distribuito periodicamente, in base alla sua valutazione discrezionale, il reddito netto del Trust alla madre dell'Istante; il co-trustee aveva anche il potere discrezionale di distribuire alla madre dell'Istante il capitale del Trust, tuttavia non sono mai state effettuate distribuzioni di capitale a suo favore. Il co-trustee provvedeva a fornire annualmente alla madre dell'Istante un documento di sintesi nel quale erano riportate tutte le distribuzioni di reddito effettuate a suo favore dal Beta Trust nel corso dell'anno, ai fini di riportare correttamente tale reddito netto nella propria dichiarazione dei redditi.

Dunque, nessun bene o diritto del Beta Trust è stato attribuito alla madre dell'Istante, ad eccezione dei redditi prodotti dal Trust e a lei distribuiti in virtù della sua posizione di beneficiaria. In qualità di co-trustee del Beta Trust, la madre dell'Istante era tenuta a gestire il patrimonio del Beta Trust secondo le disposizioni dell'atto istitutivo al fine di perseguire l'obiettivo del Trust, ossia pianificare la successione del disponente e assicurare un adeguato mantenimento ai suoi eredi; la madre dell'Istante non poteva disporre dei beni in trust per perseguire finalità personali. Per tale motivo, l'Istante ritiene che non vi sono beni del Beta Trust che erano nella titolarità, nonché nella disponibilità, alla madre al momento della sua morte, né precedentemente. È inoltre stabilito che, a seguito del decesso della moglie del Disponente, i beni confluiti nel fondo A dovevano essere attribuiti a due trust di nuova istituzione, uno dei quali sarà istituito a beneficio dell'Istante.

- i trustee, al fine di assicurare la più adeguata istruzione ai discendenti di secondo grado del Disponente, sono tenuti - fino al raggiungimento del tredicesimo anno di età di tali discendenti - secondo la loro piena discrezionalità a pagare la parte di reddito o patrimonio del Beta Trust che ritengono necessaria a tal fine direttamente all'istituto educativo. Nell'istanza al riguardo è stato, tuttavia, precisato (cfr. nota 1 di pag. 7) che secondo l'Atto Istitutivo del Beta Trust, a seguito del decesso della moglie del Disponente del Beta Trust i beneficiari del trust avrebbero dovuto essere dapprima individuati nei discendenti di secondo grado del Disponente ove non ancora tredicenni.

Tuttavia, alla data del decesso della moglie del Disponente tutti i nipoti del Disponente avevano già superato detta età.

- finché in vita, il potere di nominare, rimuovere o sostituire i trustee era incondizionatamente riservato al Disponente. Inoltre, lo stesso poteva essere rimosso dal suo ruolo di trustee soltanto qualora l'altro trustee in carica ne avesse determinato la sopravvenuta incapacità - dovuta ad infermità fisica o mentale - di partecipare alla gestione del Trust;

- a seguito del decesso del Disponente, il potere di rimuovere o di sostituire i trustee spettava alla madre dell'Istante, con il limite di non poter attribuire tale ruolo ad una persona a lei "collegata".

- a seguito del decesso del Disponente, i trustee possono porre termine al Beta Trust qualora, secondo la loro discrezione, dovessero ritenere che la continuazione del trust risultasse non economicamente conveniente.

Con riferimento alla fattispecie prospettata l'Istante chiede:

1) conferma che Alfa Trust debba qualificarsi come trust interposto ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in capo alla Disponente (madre dell'Istante), sia sotto il profilo delle imposte dirette, sia dal punto di vista dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al Testo Unico del 31 ottobre 1990, n. 346;

2) con riferimento al Beta Trust, conferma che lo stesso debba qualificarsi come trust opaco, validamente esistente ai fini fiscali, con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sulle successioni e donazioni, e che, pertanto, non possa considerarsi interposto ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e chiede altresì conferma circa l'interpretazione dell'articolo 44, comma 1, lettera gsexies) del Tuir, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124; in particolare, intende ricevere conferma sul trattamento tributario delle eventuali distribuzioni che il trustee del Beta Trust effettuerà a favore dell'Istante, fiscalmente residente in Italia;

3) con riferimento ad entrambi i trust, conferma in merito agli obblighi della disciplina sul c.d. monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 in capo all'Istante in qualità di beneficiaria dei trust.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante ritiene che Alfa Trust, tenuto conto delle caratteristiche rinvenibili nell'Atto istitutivo sopra descritte, debba considerarsi come meramente interposto ai fini fiscali, anche alla luce chiarimenti forniti nelle Circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E.

In particolare, la circostanza secondo cui la Disponente dell'Alfa Trust ricopriva anche il ruolo di trustee e di beneficiaria del trust rende evidente che non vi sia mai stato un trasferimento irreversibile di beni o diritti e, soprattutto, che la Disponente non abbia mai subito una permanente diminuzione patrimoniale, caratteristiche che consentono di poter qualificare il trust come un autonomo soggetto passivo d'imposta.

Di conseguenza, l'Istante ritiene che tutti i beni e i redditi riconducibili a detto trust avrebbero dovuto essere attribuiti, da un punto di vista fiscale, alla Disponente (madre dell'Istante). Per l'effetto, ai fini delle imposte sui redditi, l'Istante ritiene che con riferimento ai periodi di imposta in cui la Disponente dell'Alfa Trust è stata fiscalmente residente in Italia (ossia, i periodi di imposta aaaa e aaaa) sulla stessa incombevano gli obblighi dichiarativi o di versamento secondo la normativa tributaria italiana relativamente ai redditi prodotti dall'Alfa Trust.

Analoghe considerazioni rispetto a quelle svolte finora valgono ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. La conseguenza sotto questo profilo si tradurrebbe nel fatto che i beni facenti parte del patrimonio dell'Alfa Trust erano da considerarsi come direttamente detenuti dalla Disponente dell'Alfa Trust, in quanto non si è mai verificato il reale spossessamento di quest'ultima a favore del trustee.

Pertanto, l'Istante è dell'avviso che ai fini della dichiarazione di successione i beni facenti parte del patrimonio dell'Alfa Trust debbano rientrare nell'asse ereditario della defunta, in quanto mai ne sono usciti.

Poiché al momento del decesso la Disponente dell'Alfa Trust era fiscalmente residente in Italia, la base imponibile da considerare ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere calcolata in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, così come disciplinato dall'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni del 31 ottobre 1990, n. 346.

In merito al Beta Trust, invece, l'Istante ritiene che lo stesso debba essere considerato come validamente esistente ai fini fiscali.

Infatti, a seguito del decesso del Disponente del Beta Trust, i trustee hanno piena discrezionalità ed autonomia con riguardo alla gestione dei beni del trust.

Peraltro è espressamente previsto che qualora un trustee risulti essere anche beneficiario del Beta Trust, tale trustee non può procedere a effettuare distribuzioni di reddito o capitale a suo favore, dovendo rimettersi alla discrezionalità dell'altro trustee.

Ne consegue, secondo l'Istante, che la posizione giuridica dei beneficiari rispetto ai beni confluiti nel Beta Trust non è da essi giuridicamente esigibile, bensì risulta subordinata al positivo esercizio a loro favore delle facoltà discrezionali di attribuzione di tali beni da parte dei trustee ed è dunque degradata a mera aspettativa. La discrezionalità dei trustee incide sia sull'an che sul quantum delle eventuali distribuzioni di reddito o di patrimonio. L'Istante, pertanto, così come gli altri beneficiari, non ha il diritto di pretendere alcun tipo di attribuzione di reddito o patrimonio dai trustee, né tantomeno di influenzare in alcun modo questi ultimi nello svolgimento della propria attività di gestione del Beta Trust.

Alla luce degli elementi sopra esposti, l'Istante ritiene che il Beta Trust sia da considerare come validamente esistente ai fini delle imposte dirette e debba qualificarsi come trust opaco, in quanto risulta evidente che, sebbene i beneficiari siano puntualmente determinati e identificabili mediante le disposizioni dell'Atto Istitutivo, gli stessi sono del tutto privati del diritto di pretendere qualsiasi tipo di attribuzione di reddito o di patrimonio dai trustee.

Le considerazioni svolte in relazione alla struttura ed al funzionamento del Beta Trust, a suffragio della genuinità dello stesso ai fini delle imposte dirette, sono valide anche ai fini delle imposte indirette, ed in particolare ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Poiché il Beta Trust si qualifica come validamente esistente ai fini delle imposte indirette, l'Istante ritiene che i beni facenti parte del patrimonio del Beta Trust non debbano rientrare nell'asse ereditario della madre, la quale finché in vita risultava essere l'unica beneficiaria del Beta Trust, in quanto la madre non aveva nessun potere dispositivo nei confronti dei beni in trust.

La conferma sulla qualificazione del Beta Trust si rende necessaria affinché l' Istante possa comprendere se futuri ed eventuali redditi generati dagli investimenti del Beta Trust debbano essere imputati all'Istante stessa e tassati in capo ad essa, anche alla luce delle recenti modifiche legislative apportate all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, dall'articolo 13 del decreto legge n. 124 del 2019.

In merito all'applicabilità della disciplina sul monitoraggio fiscale in relazione ai beni in Alfa trust, l'Istante ritiene che, dal decesso della madre, avendo il diritto di ricevere una parte dei beni facenti parte del patrimonio e stante anche la qualificazione come meramente interposto dell'Alfa Trust ai fini fiscali, deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

Di conseguenza, a partire dal periodo di imposta in cui diverrà - direttamente o indirettamente - titolare o deterrà il possesso della parte del patrimonio dell'Alfa Trust a lei destinata, dovrà indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito in Italia.

L'Istante dovrà altresì adempiere alle obbligazioni tributarie ai fini dell'IVAFE, in quanto beneficiaria di una quota del patrimonio dell'Alfa Trust, composto, unicamente, da un conto corrente detenuto negli Stati Uniti d'America.

In relazione al Beta Trust, l'Istante ritiene che, non avendo il diritto a pretendere alcun tipo di attribuzione di reddito o patrimonio del Trust, né tantomeno di influenzare in alcun modo il trustee nello svolgimento della propria attività di gestione, non debba adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con riferimento ai beni che formano il patrimonio del Beta Trust.

Di conseguenza, l'Istante ritiene che non sussistano obbligazioni tributarie né ai fini dell'IVIE né dell'IVAFE in capo a sé stessa.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Premesso che nel corso dell'istruttoria, con riferimento al secondo quesito, è emersa una fattispecie, parzialmente, diversa da quella rappresentata sia nell'istanza sia nella documentazione integrativa prodotta in data gg/mm/aaaa, l'Istante ha presentato una documentazione integrativa spontanea, pervenuta in data gg/mm/aaaa, nella quale ha precisato che la parola trust contenuta nell'art. 5, par. 3 e 4, dell'Atto Istitutivo del Beta Trust, come modificato dalla clausola ONE del First Amendment, è da interpretarsi in tale contesto come "fondo" (trust fund ). Infatti, nessun nuovo trust verrà istituito in base al citato art. 5, ma gli asset del Beta Trust (già confluiti nel fondo A ) verranno suddivisi in due trust fund distinti, ovvero il Trust C e il Trust D. Tali fondi continueranno a essere regolati dal trust deed del Beta Trust. Nessun nuovo trust deed verrà stipulato ai fini della suddivisione dei beni facenti parte del trust fund del Beta Trust. Infatti, tale trust non terminerà e il trustee di tale trust continuerà a detenere e amministrare i medesimi beni attualmente inclusi nel trust fund del Beta Trust, con la sola differenza che tali beni saranno suddivisi nei due fondi sopra citati. L'Istante sarà beneficiaria solo di uno dei due fondi, ovvero il Trust C.

Tanto premesso e considerato il breve lasso di tempo intercorrente dalla data di tale chiarimento al termine di scadenza dell'interpello, si fornisce risposta al secondo quesito facendo riferimento al caso concreto da ultimo prospettato, fermo restando che la validità della risposta è subordinata alla realizzazione concreta di tale fattispecie e che restano salvi i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria anche in relazione alla corretta rappresentazione della fattispecie.

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che è stato formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della «Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 (in seguito "Convenzione").

Ad oggi, non vi è una specifica normativa interna che disciplini questo istituto sotto il profilo civilistico; pertanto, il riferimento normativo fondamentale in materia di trust resta la Convenzione.

L'articolo 2 della Convenzione, oltre a fornire la definizione di trust, ne individua le caratteristiche essenziali: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee, che quindi ne è l'esclusivo proprietario; c) il trustee è investito del potere ed onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.

Tuttavia, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico dei trust costituiti sulla base della legislazione interna di uno Stato estero, nonché di quelli "atipici" costituiti in Italia, non opera in ogni caso, bensì soltanto ed esclusivamente per quelli riconosciuti come tali ai sensi della citata Convenzione.

Per quanto riguarda le implicazioni fiscali, viene riconosciuta la validità giuridica solo agli istituti connotati dagli elementi distintivi che caratterizzano i trust come sopra elencati.

In sostanza, quindi, i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi.

Non possono, quindi, essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. E' il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

La Convenzione nulla dispone sul trattamento tributario dei trust, pertanto l'individuazione del relativo regime impositivo è lasciata all'autonomia dei singoli Stati. In particolare, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), all'articolo 1, commi 74, 75 e 76, è stato riconosciuto all'interno dell'ordinamento tributario italiano l'istituto del trust.

Con tale intervento normativo il legislatore nazionale ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento tributario, alcune disposizioni in materia di trust, modificando l'articolo 73 del Tuir e includendo i trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Con riferimento specifico al quesito posto dall'Istante, si ricorda che affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

La circolare del 4 dicembre 2001 n. 99/E, con riferimento alla possibilità di regolarizzare attività detenute all'estero tramite un trust, ha individuato, a titolo di esempio, quale caso di interposizione il trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario.

Successivamente, con riferimento al trust revocabile, la circolare del 6 agosto 2007 n. 48/E ha precisato che in questa particolare tipologia di istituto il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti, che, con l'esercizio della revoca rientrano nella sua sfera patrimoniale. E' evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente.

Allo stesso modo, in presenza di un trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari, il trust deve essere considerato come non operante in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni.

In buona sostanza si tratta di ipotesi in cui le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del settlor oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari (cfr. Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E)

La circolare n. 61/E del 2010, richiamando la precedente circolare n. 43/E del 2009, ha anche indicato alcune tipologie di trust da ritenere "inesistenti in quanto interposte", fra le quali, quelle in cui:

- il trustee deve tenere conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente;

- il trustee non può esercitare i suoi poteri "senza il consenso" del disponente o del beneficiario;

- il disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

- ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Ciò posto, tenuto conto anche dei successivi chiarimenti, forniti in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, la scrivente ritiene corrette le osservazioni formulate dall'Istante in relazione all'Alfa Trust.

Infatti, la circostanza secondo cui la Disponente dell'Alfa Trust ricopriva anche il ruolo di trustee e di beneficiaria del trust porta a ritenere che non vi sia mai stato un trasferimento irreversibile di beni o diritti e, soprattutto, che la Disponente non abbia mai subito una permanente diminuzione patrimoniale, caratteristiche che avrebbero consentito di poter qualificare il trust come un autonomo soggetto passivo d'imposta.

La scrivente, infatti, nei citati precedenti di prassi, ha precisato che ove un trust sia da ricomprendere nella tipologia dei c.d. "grantor trust", come nel caso qui in esame, le caratteristiche intrinseche dello stesso lo rendono meramente interposto ai fini fiscali.

Contrariamente a quanto affermato dall'Istante si ritiene che anche il Beta Trust presenti le caratteristiche di un trust inesistente ai fini fiscali.

Infatti, dall'analisi dell'Atto Istitutivo e dalle successive modifiche allo stesso (First e Second Amendment) si evince che, il Beta Trust presenta, fin dall'origine le medesime caratteristiche dell'Alfa Trust. In particolare, finché in vita, il Disponente era anche trustee, unitamente alla moglie, nonché unico beneficiario del trust, inoltre il Disponente aveva il potere di revocare in qualsiasi momento il trust ed il trustee.

Anche in seguito alla morte del Disponente la struttura del Beta Trust ha mantenuto le caratteristiche del trust inesistente secondo le indicazioni di prassi.

Infatti, con riferimento alle argomentazioni sulla piena discrezionalità ed autonomia nella gestione dei beni da parte dei trustee successivi al Disponente, utilizzate dall'Istante per affermare l'esistenza del Beta Trust, la scrivente ritiene che detta discrezionalità sia fortemente limitata dalle disposizioni dell'Atto Istitutivo che, anche dopo il decesso del Disponente, hanno continuato a trovare applicazione. In particolare, la madre dell'Istante, finché in vita, era trustee unitamente allo zio dell'Istante ed anche unica beneficiaria del Trust con il potere di rimuovere qualsiasi trustee, incontrando l'unico limite di non poter nominare persone a lei "collegate".

Rispetto a tale potere di revoca della madre dell'Istante, appare di difficile e concreta applicazione anche la clausola dell'Atto Istitutivo secondo la quale " nell'ipotesi in cui un trustee risulti essere anche beneficiario del (...) Trust, tale trustee non può procedere a effettuare distribuzioni di reddito o capitale a suo favore, dovendo rimettersi alla discrezionalità dell'altro trustee".

Pertanto, anche il Beta Trust, al pari dell'Alfa Trust, è stato strutturato in maniera tale da non concedere mai ampia discrezionalità ad un soggetto diverso dal Disponente o dal beneficiario del patrimonio, che, pertanto, è rimasto nella disponibilità della famiglia dell'Istante.

Per inciso si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, l'Atto Istitutivo del Beta Trust contiene indicazioni dettagliate sia sull'an che sul quantum delle distribuzioni che il Disponente voleva venissero garantite alla moglie, finché in vita, ed all'Istante dopo la morte della madre, rendendo pertanto l'Istante titolare di un diritto alla distribuzione del reddito; considerato, anche, che il Disponente stabilisce che la distribuzione di quanto da lui determinato avvenga "almeno trimestralmente" (cfr. articolo 5 Atto istitutivo).

In conclusione, sulla base di una complessiva valutazione delle clausole contenute nell'Atto Istitutivo del Beta Trust, salvo ulteriori riscontri da eseguirsi nelle competenti sedi accertative, si ritiene che, anche con riferimento a tale trust non si può ritenere verificato quel reale spossessamento dei beni da parte del Disponente che consente di reputare il trust in argomento un autonomo soggetto di imposta.

Di conseguenza, dal periodo di imposta aaaa e fino alla data del suo decesso, la madre dell'Istante, in qualità di Disponente e beneficiaria dell'Alfa Trust e di unica beneficiaria del Beta Trust, deve essere individuata come interponente ai fini fiscali in Italia e, pertanto, alla stessa è riferibile il reddito dei citati Trust ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. 600 del 1973.

Per tale ragione la madre dell'Istante, nei periodi di imposta citati, avrebbe dovuto assoggettare a tassazione i redditi, solo formalmente, prodotti dai due Trust, secondo i principi generali previsti per ciascuna della categorie reddituali di appartenenza.

A partire dalla data del decesso della madre, le conclusioni sopra esposte si applicano all'Istante con riferimento al Beta Trust, stante l'inesistenza fiscale di quest'ultimo e i chiarimenti forniti con documentazione spontanea del gg/mm/aaaa, ovvero che il Beta Trust non viene liquidato e che i beni verranno suddivisi in due "trust fund" distinti, che continueranno a essere regolati dal trust deed del Beta Trust.

Con riferimento all'Alfa Trust, l'Istante ha precisato che detto trust termina alla morte della madre dell'Istante. Il trustee provvederà ad effettuare il trasferimento del patrimonio del trust (costituito unicamente da un rapporto finanziario detenuto presso una società di gestione patrimoniale) ai beneficiari quando saranno risolte le tematiche di carattere tributario e successorio relative al trust.

Con riguardo all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, "TUS"), si rileva che la qualificazione di un trust come interposto assume rilevanza solo con riferimento alle imposte sui redditi, e non anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al Testo Unico del 31 ottobre 1990, n. 346. Infatti, l'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina la corretta imputazione dei redditi a chi ne sia effettivo possessore, ai soli fini delle imposte dirette.

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al Testo Unico del 31 ottobre 1990, n. 346, con riferimento al Quesito n. 1), si ritiene che i beni facenti parte del patrimonio dell'Alfa Trust, che la Disponente abbia percepito in vita e che siano residuati al momento della sua morte, comprese le somme di denaro, debbano essere dichiarati nella dichiarazione di successione della stessa, poiché rientrano nell'asse ereditario di quest'ultima e, come tal , fanno parte" dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario" di cui all'articolo 8 del TUS, considerato anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del TUS.

Inoltre, occorre considerare che, come specificato nell'istanza e nella documentazione integrativa, l'Alfa Trust termina alla morte della Disponente.

Tale evento, quindi, comporta anche la devoluzione-attribuzione dei beni dell' Alfa Trust, a favore di tutti i soggetti indicati come beneficiari di tale Trust, ai quali i trustees, in base all'Atto Istitutivo del medesimo Trust, devono distribuire, a partire da tale momento, i beni residui nel Trust.

Pertanto, anche tali beni residui nel Trust devono concorrere a formare la base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni dovuta in relazione alla dichiarazione di successione della madre dell'Istante, disponente dell'Alfa Trust e residente anagraficamente in Italia al momento del suo decesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 2, comma 1, del TUS.

Con riferimento al quesito n. 2) si ritiene che anche in tale caso i beni, comprese le somme di denaro, che la madre dell'Istante ha percepito dal Beta Trust, in qualità di prima beneficiaria (cfr. Art. 4 e Art. 5, lettera A.1. dell'Atto Istitutivo del Beta Trust), e che residuano nel suo patrimonio alla sua morte, dovranno essere indicati nella dichiarazione di successione della defunta, in quanto facenti parte "dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario" di cui all'articolo 8 del TUS, considerato anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del TUS.

In merito all'applicabilità della disciplina sul monitoraggio fiscale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito in Italia. L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle predette attività, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Al riguardo, la Circolare 23 dicembre 2013 n. 38/E ha precisato che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio le persone fisiche che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). Pertanto, qualora il trust si configuri come un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio del trust deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità, i quali hanno l'obbligo, se residenti in Italia, di provvedere alla compilazione del quadro RW del modello Redditi PF indicando la consistenza degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria formalmente detenuti dal trust.

La medesima Circolare chiarisce, inoltre, che i contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Con riferimento alle imposte sui beni immobili e le attività finanziarie detenute all'estero in relazione ad Alfa Trust e a Beta Trust, l'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali. Inoltre, i commi da 18 a 22 dello stesso decreto legge n. 201 del 2011 hanno istituito un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) da persone fisiche residenti in Italia.

La Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E alla quale si rinvia per ulteriori chiarimenti, specifica che l'IVIE è l'IVAFE trovano applicazione, con riferimento ai soggetti residenti, anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie estere siano detenute per il tramite di una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni ed attività siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust ) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità degli immobili e delle attività finanziarie è da attribuire a tali persone fisiche residenti.

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, dal periodo di imposta aaaa e fino al suo decesso la madre dell'Istante, residente in Italia, era l'unica figura cui poter attribuire l'effettiva titolarità/disponibilità del patrimonio e dei redditi di entrambi i Trust, con riferimento a detti periodi di imposta, sulla medesima incombevano gli obblighi dichiarativi (inclusi quelli di monitoraggio fiscale) e di versamento secondo la normativa interna, sopra citata, relativamente ai redditi prodotti ed al patrimonio detenuto da entrambi i Trust.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 65, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che gli eredi «rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa». Agli eredi, si trasmettono soltanto gli importi dell'imposta evasa e non le sanzioni in virtù del principio della intrasmissibilità della sanzione agli eredi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cfr. circolare 7 agosto 2015, n. 29/E e 10 luglio 1998, n. 180).

Pertanto, resta salvo il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertamento e liquidazione, delle imposte dovute per le citate annualità, in capo all'Istante in qualità di erede.

Resta inteso che l'Istante, residente in Italia, a partire dal periodo di imposta aaaa, è tenuta agli adempimenti dichiarativi (compresi quelli di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990) e di versamento con riferimento ai redditi, beni ed attività finanziarie estere di cui avrà la titolarità ovvero il possesso in seguito alla successione ereditaria di cui sopra o in qualità di beneficiaria del Beta Trust.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1°marzo 2018.