Esonero imprese agrcole: differimento del termine di presentazione delle domande

Con messaggio del 7 maggio 2021, n. 1850, l’Inps fornisce alcune precisazioni in merito al differimento del termine di presentazione delle domande di esonero per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole.

A favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del DL n. 34/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, laddove dovuto, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, laddove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (Fondi di solidarietà bilaterali , Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Fondo di solidarietà residuale, Fondo di integrazione salariale) per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.
L'agevolazione contributiva in parola è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese.
Ciò premesso, con circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’Istituto ha precisato che, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima circolare (termine di presentazione delle istanze 12 maggio 2021), utilizzando il modulo "Esonero Art. 222 DL 34/2020" disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it.
Considerata la necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti con riferimento a quanto condiviso dall’Istituto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo "Esonero Art.222 DL 34/2020".
Pertanto, a breve l’Inps comunicherà la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze. Saranno altresì specificati i casi particolari in cui i contribuenti che hanno già presentato la domanda dovranno presentarne una nuova.