Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 07 maggio 2021, n. 18

Reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all’importazione - Adeguamento alle novità normative di cui al "pacchetto iva e-commerce" e implementazione graduale degli istituti previsti dal codice doganale dell’unione

 

Premessa

 

Il percorso di adeguamento dei sistemi informativi nazionali ed unionali agli istituti del CDU (NOTA 1) è definito ed attuato dalla Commissione UE attraverso il Work Programme (NOTA 2) e il MASP-C (NOTA 3). La Commissione demanda la definizione di una data di adeguamento alle Amministrazioni nazionali per tutti quei sistemi che non prevedono scambio di messaggi nel dominio comune con altri Stati membri, fornendo nel contempo una finestra temporale entro la quale le amministrazioni nazionali devono comunque obbligatoriamente adeguarsi.

La Commissione ha previsto una finestra temporale che si conclude il 31 dicembre 2022 per l’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione e dei regimi speciali all’importazione.

L’amministrazione doganale italiana ha condiviso con la platea degli operatori economici, nell’ambito del tavolo tecnico e-customs, una road map per l’aggiornamento dei suddetti sistemi all’importazione, facendo corrispondere a tale necessità una completa progressiva reingegnerizzazione del proprio sistema informativo.

L’approccio proposto disegna un percorso graduale di adeguamento agli istituti del CDU e consente di minimizzare gli impatti con altri progetti unionali (NOTA 4) (evitando di fatto un approccio cosiddetto di tipo "big bang") e di introdurre nuove semplificazioni che saranno supportate in futuro dal nuovo sistema (dichiarazione semplificata, EIDR (NOTA 5), sdoganamento centralizzato nazionale, etc.).

Stante la necessità di recepire a livello nazionale le modifiche (NOTA 6) alla Direttiva (CE) 2006/112 ed alla Direttiva (CE) 2009/132, inerenti gli obblighi IVA connessi alle forniture di servizi e alle vendite a distanza di beni (cosiddetto pacchetto "e-commerce"), è stata modificata la priorità di estensione del nuovo sistema per comprendere nelle procedure reingegnerizzate anche quelle a supporto dei nuovi obblighi derivanti dalla normativa citata.

 

Modalità di accesso ai servizi

 

Gli operatori economici, a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento all’importazione, fruiscono dei nuovi servizi offerti da ADM per il tramite della Piattaforma di accoglienza, che sostituisce il STD (NOTA 7).

Le informazioni dettagliate per l’accesso ai servizi sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ADM, nella sezione dedicata alla reingegnerizzazione AIDA - dichiarazioni di importazione (NOTA 8).

 

Autenticazione

 

Per fruire dei nuovi servizi di importazione l’operatore economico interessato deve dotarsi delle credenziali SPID (NOTA 9) di livello 2, di persona fisica, di una CNS (NOTA 10) ovvero di una CIE (NOTA 11), ai fini dell’accesso al portale istituzionale dell’Agenzia - PUDM (NOTA 12).

Gli utenti in possesso delle suddette credenziali accedono quindi al PUDM per richiedere, tramite il MAU (NOTA 13), le autorizzazioni connesse all’attività svolta, autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile nella seguente sezione:

 

Area riservata → Accesso per utenti esterni con credenziali → SPID/CNS

 

È appena il caso di evidenziare che l’accesso al PUDM, mediante una delle citate credenziali, è da effettuarsi solo per la fase di autenticazione e autorizzazione ai servizi, in quanto il dialogo con la Piattaforma di accoglienza è strutturato per avvenire mediante colloquio tra sistemi, senza ausilio di un’interfaccia grafica.

 

Autorizzazione

 

Nella sezione "Documentazione di riferimento" de "La mia scrivania", disponibile nella propria area riservata del PUDM dal menu "Mio Profilo", sono fruibili i tutorial che illustrano dettagliatamente i principali casi d’uso per la richiesta delle autorizzazioni mediante il MAU ("Tutorial MAU"), differenziati in base alla natura del soggetto che intende fruire dei servizi on-line. È inoltre disponibile un tutorial che descrive gli scenari di utilizzo del percorso semplificato per la richiesta delle autorizzazioni ai servizi on-line ("Tutorial Percorso Semplificato").

Sul MAU è disponibile l’autorizzazione dlr_dichimport, di cui l’operatore economico deve dotarsi per la trasmissione di uno dei messaggi previsti nell’ambito delle dichiarazioni d’importazione.

Le altre autorizzazioni afferenti al sistema reingegnerizzato all’importazione, ossia dlr_gestione_certificati_aut, dlr_dichimport_firma, dlr_consulta_esiti e dlr_consulta_dich_fe, necessarie per le funzionalità di seguito descritte, sono richieste dagli operatori economici in base alle proprie esigenze operative.

 

Certificato di autenticazione

 

Il dialogo con la Piattaforma di accoglienza avviene in modalità S2S (NOTA 14) e la sicurezza del canale di comunicazione è garantita da un certificato di autenticazione, di cui l’operatore economico deve dotarsi mediante il servizio "Gestione certificati" disponibile nell’area riservata del PUDM.

L’operatore economico, quindi, ottiene l’autorizzazione dlr_gestione_certificati_aut per accedere al servizio "Gestione certificati", fruibile alla linea di lavoro Servizi online -> Interattivi -> Gestione Certificati. In tale sezione sono, inoltre, disponibili le istruzioni di dettaglio utili per generare il Certificato di autenticazione.

 

Certificato di firma digitale

 

I messaggi da trasmettere alla Piattaforma di accoglienza sono firmati digitalmente.

Al riguardo, l’operatore economico, già in possesso dell’autorizzazione dlr_dichimport, mediante il MAU ottiene anche l’autorizzazione dlr_dichimport_firma e la delega al soggetto (o ai soggetti) - persona fisica - titolare del certificato di firma digitale utilizzato per la segnatura del messaggio da trasmettere.

La Piattaforma di accoglienza riconosce come valido qualsiasi certificato di firma digitale conforme agli standard definiti dal regolamento EIDAS (NOTA 15) rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari indicato da lista AGID ed europea, presente ai seguenti link: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica qualificata /prestatoriservizifiduciari-qualificatihttp://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp

 

Documentazione tecnica per il colloquio con la Piattaforma di accoglienza

 

Nella sezione del portale istituzionale di ADM, dedicata alla reingegnerizzazione del sistema di importazione (NOTA 16), nelle informazioni tecniche, sono disponibili i seguenti documenti necessari all’operatore economico per sviluppare l’interfaccia con la Piattaforma di accoglienza:

- schemi XSD (NOTA 17) dei messaggi da scambiare;

- file contenenti il WSDL (NOTA 18);

- manuale operativo contenente le informazioni tecniche di dettaglio per lo sviluppo dell’interfaccia client necessaria all’operatore per la fruizione dei servizi offerti da ADM.

Ulteriori informazioni tecniche per il colloquio tramite web services, utili per verificare la connessione e per la programmazione del client dell’interfaccia con la Piattaforma di accoglienza, sono contenute nelle linee guida disponibili sul PUDM (NOTA 19).

 

Servizio IMPORT

 

Attraverso il servizio IMPORT disponibile, come sopra specificato, nella Piattaforma di accoglienza solo in modalità S2S, l’operatore economico può presentare una dichiarazione doganale (operazione "invioDichiarazione"), chiederne la revisione su istanza di parte (operazione "rettificaDichiarazione") o l’annullamento (operazione "annullaDichiarazione).

In luogo dell’attuale messaggio IM da trasmettere al STD, la presentazione di una dichiarazione avviene per il tramite del servizio "invioDichiarazione", valorizzando l’insieme dei dati in base alla tipologia di dichiarazione che si sta inviando:

 

Messaggio Dichiarazione

H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico di uso finale
H2 Dichiarazione di deposito doganale
H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5 Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
H6 Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica
H7 Dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia del dazio all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009
I1 Dichiarazione semplificata
I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione

 

Sul sito istituzionale di ADM, nella sopracitata sezione dedicata al sistema reingegnerizzato all’importazione NOTA 20), sono pubblicati il "Tracciato dei messaggi" e le "Tabelle di codifica", che contengono, rispettivamente, l’elenco dei data gruop/data element di cui si compone ciascun messaggio e la lista dei codici da indicare in dichiarazione, con la relativa descrizione, suddivisi per tipologia.

Il tracciato dei messaggi, a meno di alcune informazioni di servizio, è aderente a quanto previsto dall’Allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 e successive modifiche. Formato dei campi, regole e condizioni di compilazione sono inoltre conformi a quanto previsto nell’EUCDM (NOTA 21), ossia il modello dei dati predisposto dalla Commissione Europea. Si specifica che, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dalla DG TAXUD, i messaggi sono allineati versione 5.2 dell’EUCDM, a meno del messaggio H7 che è invece allineato alla versione 6.0.

È di tutta evidenza che, salvo diverse e specifiche indicazioni, restano valide le disposizioni finora diramate da ADM con le quali sono state fornite le indicazioni procedurali relative alle formalità di importazione e, in particolare, sulla compilazione di una dichiarazione di importazione in AIDA.

Per semplificare l’adeguamento alle nuove modalità dichiarative è stata predisposta, a cura della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, la "Guida AS - IS / TO - BE per utenti esterni ", pubblicata nella sopracitata sezione del sito istituzionale di ADM (NOTA 22), che illustra le differenze tra le attuali modalità dichiarative in AIDA (AS-IS) e le nuove (TO-BE), anche al fine di minimizzare gli impatti legati al passaggio al nuovo sistema.

La "Guida AS - IS / TO - BE per utenti esterni" descrive, inoltre, le novità di processo derivanti dalla reingegnerizzazione:

- una dichiarazione doganale, per le operazioni di acquisizione e rettifica, può essere trasmessa in modalità parziale (invio di messaggi parcellizzati) o completa;

- il ciclo di vita della dichiarazione doganale è distinto nelle fasi previste dal CDU: deposito (eventuale), presentazione, accettazione, controllo (eventuale) e svincolo;

- l’accettazione di una dichiarazione doganale è notificata all’operatore economico mediante un MRN (NOTA 23);

- lo svincolo delle merci può avvenire per intera dichiarazione o per articolo, in base a quanto richiesto dal dichiarante mediante l’indicazione di un apposito codice documento (NOTA 24);

- lo svincolo è notificato - ove ne ricorrano le condizioni - mediante il codice di svincolo (generato per intera dichiarazione o per articolo).

Si rimanda alla consultazione della Guida per prendere visione delle ulteriori novità e dei relativi dettagli.

Il servizio Import consente all’operatore economico di presentare anche una richiesta di revisione su istanza di parte (rettifica) o di annullamento della dichiarazione doganale. Tali richieste devono essere validate dall’ufficio doganale.

 

Servizio Monitoraggio Esiti Transazioni (MONET)

 

L’interrogazione dello stato di elaborazione dei messaggi trasmessi ed il prelievo degli esiti è consentito, oltre che in modalità system to system (S2S), anche tramite il servizio MONET disponibile in modalità user to system (U2S).

Mediante MAU, l’operatore economico deve richiedere l’autorizzazione dlr_consulta_esiti e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a MONET. Nel caso in cui l’operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate di accedere a MONET.

 

Servizio Gestione documenti

 

È possibile caricare (upload) e consultare l’insieme dei documenti associati ad una dichiarazione doganale di importazione mediante il servizio "Gestione documenti", disponibile in modalità U2S sul PUDM (NOTA 25).

Mediante MAU, l’operatore economico deve ottenere l’autorizzazione dlr_consulta_dich_fe e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a tale servizio. Nel caso in cui l’operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate ad accedere al servizio Gestione documenti.

 

Operatività del nuovo sistema, dichiarazione doganale H7

 

In applicazione di quando disposto con Determinazione Direttoriale prot. n. 100615/RU del 6 aprile u.s, considerata la semplificazione delle procedure e delle formalità dichiarative, ivi prevista per i soggetti iscritti all’Elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce P4I" (platform for import), in coerenza con quanto indicato dall’art. 2, comma 2 della stessa, si rappresenta che a far data dal 10 maggio p.v. è disponibile, in ambiente di esercizio, il nuovo servizio, offerto tramite Piattaforma di accoglienza, che consente ai suddetti soggetti (NOTA 26) di presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per spedizioni di valore trascurabile (messaggio H7, cosiddetto LVC (NOTA 27).

La dichiarazione doganale (H7) contiene un set di dati super ridotto rispetto alla dichiarazione normale di immissione in libera pratica e può essere utilizzata a condizione che le merci contenute in tali spedizioni non siano soggette a divieti e restrizioni (NOTA 28). Tale semplificazione è stata introdotta dalla normativa unionale per dichiarare le merci contenute nelle spedizioni LVC - importate da un paese terzo nell’UE - nonché per garantire la relativa riscossione dell’IVA a partire dal 1° luglio 2021, in applicazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico (NOTA 29).

Gli operatori economici (NOTA 30) non inclusi nell’elenco di cui sopra che intendano aderire alla fase sperimentale, per iniziare ad inviare i dati dichiarativi mediante tracciato H7 prima della data del 1° luglio p.v., potranno accedervi seguendo le istruzioni di cui alla presente circolare dandone notizia a mezzo e-mail alla Direzione Organizzazione e Digital Trasformation (NOTA 31) che, a riguardo, potrà fornire l’eventuale supporto tecnico necessario.

Nelle more dell’entrata in vigore del cosiddetto pacchetto "e-commerce", dal 1° luglio p.v., si specifica che per la predetta fase sperimentale - operante dal 10 maggio al 14 giugno p.v.- il messaggio H7 deve essere utilizzato solo per le spedizioni di valore intrinseco da 22 a 150 euro; al riguardo, nei codici del regime aggiuntivo (data group/data element 1/11) è possibile indicare i valori C07 ("Spedizioni di valore trascurabile") o C08 ("Spedizioni inviate da un privato a un altro privato" esclusivamente per dichiarazioni con valore intrinseco non superiore ai 45€) (NOTA 32).

Con successivi atti saranno più ampiamente illustrate le novità in vigore dal 1° luglio 2021 con riguardo al pacchetto "e-commerce". Sarà fornita inoltre apposita comunicazione in merito alla possibilità di utilizzare, in ambiente di esercizio, i nuovi messaggi H1, H2, H3, H4 e H5, secondo la strategia di estensione definita da ADM.

Infine, si ribadisce che con successive release saranno avviate in esercizio anche le funzionalità (I1 e I2) che consentono di presentare una dichiarazione semplificata, nonché dichiarare nell’ambito dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante (EIDR) o dello sdoganamento centralizzato.

 

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Note:

(1) Regolamento UE 952/2013 del Parlamento e del Consiglio recante il Codice Doganale dell’Unione.

(2) Così come aggiornato, in ultimo, dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell’Unione (CDU).

(3) Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs, versione 2019.

(4) Si fa riferimento, tra l’altro, all’aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (New Computerized Transit System - NCTS) al nuovo sistema automatizzato di esportazione (Automated Export System - AES).

(5) Entry Into Declarant's Records.

(6) Introdotte con la Direttiva (UE) 2017/2455 e in vigore dal 1° luglio p.v.

(7) Servizio Telematico Doganale.

(8) https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-import

(9) Sistema Pubblico di Identità Digitale.

(10) Carta Nazionale dei Servizi.

(11) Carta d’Identità Elettronica.

(12) Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli.

(13) Modello Autorizzativo Unico, disponibile nella funzione "Mio Profilo" dell’area riservata.

(14) System to System.

(15) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

(16) https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-import

(17) XML Schema Definition.

(18) Web Services Description Language.

(19) https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i./web-service

(20) https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-import

(21) Web Services Description Language.

(22) https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-import

(23) Master Reference Number - stringa alfanumerica di 18 caratteri.

(24) 33YY - "Svincolo per intera dichiarazione".

(25) Successive release consentiranno anche di caricare/consultare in modalità S2S.

(26) I quali si sono impegnati ad aderire alla sperimentazione operativa del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia

(27) Low Value Consignment: spedizione di valore trascurabile che contengono merci il cui valore intrinseco non è superiore ai 150 euro e che beneficia di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’art.23, paragrafo 1 o dell’art.25, paragrafo 1 , del regolamento (CE) n. 1186/2009.

(28) Tale dichiarazione è prevista dall’art. 143 bis, Reg. del. (UE) 2015/2446, modificato dal Reg. del. (UE) 2019/1143.

(29) Tale pacchetto abolisce l’esenzione dall’IVA all’importazione per le merci in spedizioni di valore trascurabile non superiore a 10/22 euro.

(30) diversi da quelli che - essendo iscritti nell’elenco "e-commerce P4I" - sono tenuti all’adempimento in questione secondo i criteri definiti nella DD sopra richiamata, pena l’esclusione dai benefici concessi con l’iscrizione all’elenco.

(31) dir.organizzazionedigitaltransformation@adm.gov.it

(32) Si sottolinea che fino al 1° luglio p.v. non possono invece essere utilizzati i codici F48 e F49 che si riferiscono alle nuove modalità di riscossione dell’IVA previste dal pacchetto IVA "e-commerce".