Sostegno per lavoratori con figli minori in dad o in quarantena: il Senato approva il ddl di conversione

Il Senato, in data 5 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il ddl n. 2191, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 30, contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in dad o in quarantena. Vediamo, di seguito, le disposizioni principali in materia di lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting.

Il comma 1, dell’articolo 2, del ddl di conversione del DL n. 30/2021, consente al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV- 2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il comma 1-bis riconosce il beneficio a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge n. 170/2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi sopra previsti ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il comma 1-ter, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, riconosce al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Il comma 2 stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in questione può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Il comma 3 riconosce per i periodi di astensione fruiti, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il comma 4 consente che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, siano convertiti su domanda nel congedo in commento con diritto all’indennità e non siano computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il comma 5, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, concede a uno dei genitori, alternativamente all’altro, il diritto, al ricorrere delle condizioni previste, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il comma 6 concede ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l’INPS, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, la facoltà di chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sittingnel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonusper servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonusasilo nido. Essochiaramente può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo sopra previsto.
Il comma 8-bis, integrando l’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, consente anche ai lavoratori dipendenti pubblici (oltre che a quelli privati) il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, in presenza di almeno un figlio in condizioni disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Inoltre, per entrambe le tipologie di lavoratori dipendenti, la novella attribuisce il medesimo diritto anche nel caso in cui vi siano figli con bisogni educativi speciali (BES).
Il comma 10, infine, stabilisce che le misure di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.