Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 maggio 2021, n. 11668

Tributi - ICI - Area edificabile - Vincolo di inedificabilità assoluta - Procedura di perequazione urbanistica non ancora perfezionata - Esenzione

 

Fatti di causa

 

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuto a Roma Capitale per l'anno 2010;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che vada esclusa l'imponibilità ICI allorquando, a fronte della dichiarazione di inedificabilità della pare ricorrente, la procedura di perequazione urbanistica non si sia ancora perfezionata, non essendo ancora stata individuata ed assegnata al contribuente espropriato l'area c.d. di atterraggio, ossia l'area destinata alla futura assegnazione, dal momento che in assenza del presupposto impositivo (cioè il possesso di un'area edificabile) Roma Capitale non può pretendere il pagamento dell'imposta.

Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere o, in via subordinata il rigetto del ricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., Roma Capitale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11-quattordecies, comma 16 del D.L. 30.9.2005 nonché dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006 e art. 23 legge n. 1150 del 1942 e 3, comma 21 delle norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Roma, per avere la CTR erroneamente ritenuto che ai fini della tassazione ICI e della determinazione della base imponibile si debba prescindere dalla circostanza che l'immobile in questione è pur sempre espressione di una potenzialità edificatoria;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerendo al terreno, non costituendo una qualità intrinseca del medesimo, e non essendo trasferibile separatamente da esso (Cass. SU n. 23902 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio là dove - affermando che vada esclusa l'imponibilità all'ICI allorquando, a fronte della dichiarata dichiarazione di inedificabilità della pare ricorrente, la procedura di perequazione urbanistica non si sia ancora perfezionata, non essendo ancora stata individuata ed assegnata al contribuente espropriato l'area c.d. di atterraggio, ossia l'area destinata alla futura assegnazione, dal momento che in assenza del presupposto impositivo (cioè il possesso di un'area edificabile) Roma Capitale non può pretendere il pagamento dell'imposta - ha ritenuto non assoggettabile ad ICI l'immobile in questione, già edificabile e poi assoggettato a vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto inserito in un programma di "compensazione urbanistica".

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.