Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi: retribuzioni 2021

Con circolare n. 68/2021, l’Inps illustra, con riferimento all’anno 2021, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Sulla base della variazione percentuale ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2020, con la circolare Inps n. 10/2021 è stata comunicata la misura per l’anno 2021 del limite minimo di retribuzione. Con la circolare in commento vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

- Retribuzioni di riferimento nell’anno 2021
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. n. 602/1970, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari anche per il 2021, come per il 2020, a 48,98 euro (cfr. circolare n. 10/2021, paragrafo 1).
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. messaggio n. 29676/2007) che, anche per il 2021, è pari a 43,57 euro (cfr. circolare n. 10/2021, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con circolare n. 97/2020 sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 8/2021) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2020. I salari definitivi per l’anno 2021 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2020.
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con decreto 23 marzo 2021, il Ministro del Lavoro ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021, a favore dei lavoratori in argomento. Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2021 (cfr. circolare n. 64/2021, allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2021, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 9/2021):
- 7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro;
- 8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 euro e fino a 9,86 euro;
- 9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;
- 5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,57 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2021 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2020; Artigiani: 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021; Commercianti: 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021; Pescatori: 27,21 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2021 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.

- Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2021, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
Per l’anno 2021, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. circolare n. 12/2021):
- 25,98% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL;
- 34,23% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001). Per il 2021, gli importi sono pari a:
- 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 67,76 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 90,35 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Gli importi sono pari a:
- 22,59 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,88 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001
Per le nascite avvenute nel 2021, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 348,12 euro mensili per complessivi 1.740,60 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a 17.416,66 euro.
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001
L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, valido per le nascite avvenute nel 2021 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2021, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2021 è pari a 6.702,54 euro (cfr. circolare n. 148/2020, allegato 2, tabella B).
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Per l’anno 2021, restano fermi i valori, già indicati nella circolare n. 55/2020, relativi al tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo e al valore massimo dell’indennità economica annuale. Si confermano altresì gli importi massimi di retribuzione figurativa annuale e settimanale accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti. Si rideterminano, invece, non essendo il 2021 un anno bisestile, i valori massimi dell’indennità economica giornaliera (importo complessivo annuo 47.737,86) e della relativa contribuzione figurativa (retribuzione figurativa massima annua 36.645,00).