Appalto con mere prestazioni di manodopera, le condizioni di liceità

L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore (Corte di Cassazione, ordinanza 06 aprile 2021, n. 9231)

Una Corte di appello territoriale aveva accertato, tra una Società committente ed un lavoratore di una Società appaltatrice e, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo il lavoratore oggetto di una intermediazione vietata di manodopera in quanto eterodiretto dalla committente nelle sue prestazioni lavorative.
Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione della normativa in materia di appalto fraudolento e di illegittima interposizione di manodopera (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003), nonché una sostanziale inversione dell'onere della prova.
Per la Suprema Corte il ricorso non è ammissibile, limitandosi esso, in sostanza, a richiedere un mero ed inammissibile, in sede di legittimità, riesame delle circostanze di causa.
Nel merito, in ogni caso, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1555/2019).
Di contro, esso rappresenta una interposizione illecita di manodopera laddove il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest'ultimo l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Corte di Cassazione, sentenza n. 12551/2020).