Indebito previdenziale e richiesta di ripetizione

La disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c., secondo cui, chi a eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (Cassazione, sentenza n. 10274/2021).

Nella specie, una Corte d'appello territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a restituire a un lavoratore l'importo dei permessi retribuiti in quanto portatore di handicap di cui aveva goduto nel periodo agosto 2009 - agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell'Istituto poi revocata per accertato difetto della condizione di gravità, e il cui importo l'assicurato aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva fatto anticipazione.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la prestazione oggetto della richiesta di ripetizione avesse natura assistenziale e fosse pertanto sottratta alla regola generale dell'art. 2033 c.c.. (secondo cui, chi a eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Con ricorso in Cassazione, l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 3, L. n. 104/1992, con riferimento agli artt. 43, comma 1, e 79, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione oggetto di ripetizione fosse sottratta alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, sebbene si tratti di prestazione previdenziale di natura non pensionistica.
Inoltre, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 14 prel. c.c., in relazione alle disposizioni di legge che disciplinano le prestazioni assistenziali, giacché, anche a voler ritenere che la prestazione in questione abbia natura assistenziale, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina dell'indebito propria delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili.
Orbene, come affermato dall’Inps, l’indennità economica correlata ai permessi fruiti ex art. 33, L. n. 104/1992, costituisce prestazione di natura previdenziale, non già - come ritenuto dalla sentenza impugnata - assistenziale: ne fa fede l'art. 79, D.Lgs. n. 151/2001, il quale espressamente prevede il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno speciale contributo «per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato», tra i quali, appunto, spicca «l'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi» (art. 43, d.lgs. n. 151/2001, che ha riprodotto in parte qua l'art. 33, comma 4, I. n. 104/1992).
È poi indiscutibile che la prestazione previdenziale in questione non abbia natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in dipendenza di una speciale situazione di bisogno che concerne il portatore di handicap grave nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Pertanto, i Giudici di legittimità ritengono che, l’unica deroga che al normale regime della ripetibilità dell'indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è costituita dal disposto dell'art. 52, L. n. 88/1989, secondo il quale, pur potendo «le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima» essere «rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione», tuttavia, «nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato».
E poiché, nella specie, non si verte in materia di indebito pensionistico, non può che ribadirsi anche con riguardo all’indennità per cui è causa il consolidato principio secondo cui, essendo l'art. 52, L. n. 88/1989, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c. (così, sia pure con riferimento alla diversa prestazione previdenziale dell'indennità di mobilità, v. da ult. Cass. n. 31373 del 2019); non senza ricordare che la diversità tra le due situazioni è stata ritenuta da Corte cost. n. 198 del 1991 tale da giustificare la differenziazione dei relativi trattamenti.