Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 06 aprile 2021, n. 5

Articolo 167, comma 8-bis lettera a) del TUIR (nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019) e paragrafo 5.1 lettera g) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016

 

L'articolo 167, comma 8-bis del TUIR (nella versione in vigore fino all'11 gennaio 2019) dispone che la disciplina in materia di imprese estere controllate di cui al comma 1 del medesimo articolo "trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b)..."Con riferimento al requisito di cui alla lettera a), il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016 (di seguito anche "Provvedimento"), in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione), ha indicato i criteri per determinare con modalità semplificate la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica.Il paragrafo 5.1, lettera g) del Provvedimento prevede che "l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione".

La Società Alfa ritiene che la normativa contenuta nell'articolo 166 del Codice Tributario Lussemburghese, che prevede l'esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi, possa essere considerata equivalente al regime italiano di tassazione parziale dei suddetti dividenti e plusvalenze e, quindi, che possa trovare applicazione il disposto del paragrafo 5.1, lettera g), del citato Provvedimento.Al riguardo, va rilevato che la normativa lussemburghese prevede che l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte.Tale meccanismo (c.d. recapture), quindi, opera solo nel caso in cui Alfa ceda la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, essa realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto. Per le ragioni sovraesposte, non si può affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda "l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione" nel senso chiarito dal citato paragrafo 5.1 lett. g) del Provvedimento.