Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato DL 104/2020: precisazioni Inps

Con messaggio del 25 febbraio 2021, n. 832, l’Inps comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale "L537", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020", prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

Come noto, l’articolo 6 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, L. n. 162/2020), ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Il successivo articolo 7 estende l’esonero in parola alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali,effettuate nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
Il beneficio è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
Ai fini della fruizione del suddetto esonero mediante conguaglio, l’Inps ha previsto l’esposizione dell’importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021 (cfr. circolare n. 133 del 24 novembre 2020).
Ciò premesso, con il messaggio in commento, l’Istituto di previdenza, in considerazione delle numerose richieste, comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale "L537", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020", prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.