Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 18 febbraio 2021, n. 45951

Domanda di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori di società Start Up Innovativa - Richiesta parere

Rif. Nota CCIAA Catanzaro prot. 1954 del 9.2.2021

 

Con la nota in epigrafe richiamata codesta Camera ha posto alla Scrivente un quesito in materia di incubatori certificati, rappresentando che una società «iscritta anche nella sezione delle Start Up Innovative al n. rea 204712 di Catanzaro, ha richiesto l’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori». Codesta Camera medesima evidenzia che «in base alla lettura della norma non vi è un'espressa incompatibilità tra l'essere una start up innovativa e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati». Chiede pertanto il conforto interpretativo del Ministero segnalando al contempo che «in fase di simulazione di evasione della pratica il programma "Copernico" segnala l'incompatibilità tra l'iscrizione nella sezione delle start up innovative e l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori».

Con riferimento a quanto sopra si evidenzia che il tenore letterale della norma, esclude una incompatibilità tra startup e incubatore. Al di là della lettura necessariamente restrittiva (come preconizzato dall’articolo 1 del D.L. 1 del 2012) in materia di ostatività, anche una lettura comparata della medesima fattispecie rispetto alle PMI innovative (che notoriamente esclude la doppia iscrizione), rinforza la conclusione cui è pervenuta codesta Camera.

Ne consegue che se vi è un divieto (espresso ed esplicito) di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle startup e delle PMI, manca ogni riferimento rispetto alla fattispecie enunciata da codesta Camera, di talché si deve ritenere pacifico che una startup sia anche incubatore.

Le difficoltà tecniche incontrate in sede di simulazione dell’iscrizione, sono a parere della Scrivente riconducibili alla espressa disposizione normativa (art. 25, comma 8) secondo cui «Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione». In sostanza non esistono due sezioni (una per le startup ed una per gli incubatori), ma un’unica sezione.

Si tratta però di un problema tecnico forzabile dal gestore.

La presente è trasmessa anche alla Direzione generale PIIPMI, per le eventuali ulteriori valutazioni di competenza.