Indennità COVID-19: gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Gli articoli 15 e 15-bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137, cd. decreto Ristori, prevedono la concessione di una indennità onnicomprensiva in favore di alcune categorie di lavoratori.Per consentire un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste, è stata realizzata una procedura i cui esiti sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Covid-19: tutti i servizi", servizio "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", accedendo con proprie credenziali. A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, con il messaggio n. 734/2021, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti.

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevedono, rispettivamente, la concessione di un’indennità onnicomprensiva-bis e un’indennità onnicomprensiva-ter, pari a 1.000 euro ciascuna, in favore delle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Con le circolari n. 137 e n. 146/2020 sono state fornite le istruzioni amministrative relative alle suddette indennità.
Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 15, co. 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva-bis di cui all’articolo 15 citato, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al predetto articolo 9. Inoltre, ai sensi dell’articolo 15-bis, co. 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato della proroga di cui al co. 1 dell’articolo 15 del DL n. 137/2020, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva-ter di cui all’articolo 15- bis citato, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.

Gestione richieste di riesame delle domande respinte
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1000 euro", per il tramite dell’apposita funzionalità. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al messaggio in commento, è consultabile il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione.

Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva-bis di cui all’articolo 15 del DL n. 137/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria così come delineati nella circolare n. 137/2020. Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.
Inoltre, si precisa che, per l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.
In materia di indennità onnicomprensiva-ter di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020 e di rispetto dei relativi requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 146/2020, l’Inps ricorda con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, che il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020.
Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del DL n. 137/2020.

Precisazioni per i  lavoratori dello spettacolo
In relazione alle domande di indennità COVID-19 presentate per la categoria dei lavoratori dello spettacolo si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla gestione dei relativi riesami:
- per le domande di indennità previste dai decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 veniva inizialmente verificata l’assenza di rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. A seguito della precisazione fornita dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, il requisito dell’assenza di rapporto di lavoro si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità: tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l’indennità;

- per le domande previste dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra specificata, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro, viene verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020.