Prassi - INPS - Messaggio 19 febbraio 2021, n. 734

Indennità COVID-19 previste dagli articoli 15 e 15-bis del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

 

1. Premessa

 

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (di seguito, anche decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevedono, rispettivamente, la concessione di un’indennità onnicomprensiva-bis e un’indennità onnicomprensiva-ter, pari a 1.000 euro ciascuna, in favore delle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori intermittenti;

- lavoratori autonomi occasionali;

- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

- lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Con le circolari n. 137 del 26 novembre 2020 e n. 146 del 14 dicembre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative relative alle suddette indennità onnicomprensive, in favore delle sopra elencate categorie di lavoratori, alle quali pertanto si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

Si precisa che la citata circolare n. 146/2020, pubblicata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137/2020, che ha abrogato il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, si riferisce all’articolo 9 di tale ultimo decreto, la cui disciplina è ora recepita nell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le motivazioni delle reiezioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Covid-19: tutti i servizi", servizio "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva-bis di cui all’articolo 15 citato, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al predetto articolo 9.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato della proroga di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva-ter di cui all’articolo 15- bis citato, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.

 

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020

 

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1000 euro", per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Si precisa che, per tutte le "reiezione forti" (come individuate nell’Allegato n. 1), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria (cfr. il paragrafo 9 delle circolari n. 137/2020 e n. 146/2020, nonché il messaggio n. 4358 del 2020).

 

3. Indirizzi amministrativi sui riesami

 

3.1 Indennità di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva-bis di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 137/2020.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.

Inoltre, si precisa che, per l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

 

3.2 Indennità di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 137/2020

Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva-ter di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 146/2020.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, si ricorda che il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020.

 

3.3 Precisazioni sugli indirizzi amministrativi per i riesami delle domande presentate dai lavoratori dello spettacolo

In relazione alle domande di indennità COVID-19 presentate per la categoria dei lavoratori dello spettacolo si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla gestione dei relativi riesami:

- per le domande di indennità previste dai decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 veniva inizialmente verificata l’assenza di rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

A seguito della precisazione fornita dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, il requisito dell’assenza di rapporto di lavoro si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto: tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l’indennità;

- per le domande previste dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra specificata, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già trasmesse alle Strutture territoriali, viene verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, tutte le richieste di riesame, relative a tale categoria di lavoratori, devono essere istruite secondo le indicazioni fornite ai punti precedenti.

 

4. Indirizzi procedurali

 

Per gli indirizzi procedurali si rinvia alle specifiche fornite con i precedenti messaggi in materia di indennità COVID-19.

 

Allegato 1

Esiti di reiezione delle indennità onnicomprensiva-bis e ter e documentazione richiesta

 

CONTROLLO

ESITO ESPOSTO - DESCRIZIONE REIEZIONE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)

ART_COM_NO La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo.

Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:

Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all'INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti.

Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l'Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione.

ATECO La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta non avere un rapporto di lavoro nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione Forte
ATECO_NO La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento:

- rapporto di lavoro presso datore di lavoro appartenente ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- qualifica di stagionale nel medesimo rapporto di lavoro. Qualora sia in possesso di informazioni in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di lavoro con qualifica di stagionale con datore di lavoro appartenente ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
ATECO_UT La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto risulta non avere un rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice attiva nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n. 137 del 2020
CASS_ATT La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione della cessazione dell'iscrizione alla Cassa professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con indicazione della data di cessazione.
CDCM_NOT La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.

Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all'INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma.

Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l'Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.

CESS_INV La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, il Suo rapporto di lavoro stagionale non è cessato involontariamente oppure è cessato in data antecedente all'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento ovvero successivamente a tale periodo per i lavoratori del settore turismo e stabilimenti termali.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell'ultima busta paga.
CESS_INV2 La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, il Suo rapporto di lavoro come stagionale dei settori diversi da turismo e stabilimenti termali non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo diverso da quello previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro di lavoro stagionale con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell'ultima busta paga.
CESS_INV3 La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, il Suo rapporto di lavoro come somministrato del settore turismo e stabilimenti termali non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo diverso da quello previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro di lavoro in somministrazione con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell'ultima busta paga.
COD_97

(tardiva

presentazione

della

domanda)

La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta aver presentato la domanda entro i termini previsti.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
ILD_NO La prestazione non può essere riconosciuta poiché risulta essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori domestici.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_MAR La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario dell'indennità in favore dei Lavoratori Marittimi prevista dall'art.10 del D.L. 104/2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_ONN2 La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario di un'altra indennità Onnicomprensiva-bis prevista dall'art.15 del D.L. 137/2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_ONN3 La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario di un'altra indennità Onnicomprensiva-ter prevista dall'art.15-bis del D.L. 137/2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_PESC La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario dell'indennità in favore dei Pescatori autonomi prevista dall'art. 222 in sede di conversione in legge del D.L. 34/2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_UTA La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario della proroga "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva prevista dal comma 1 dell'art. 15 del DL n. 137/2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_UTA2 La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario della seconda proroga "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva prevista dal comma 1 dell'art. 15-bis del DL n. 137/2020 o della proroga automatica dell'indennità onnicomprensiva-bis ex articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6 del DL n. 137 del 2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
INT La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento, Lei non risulta essere un lavoratore intermittente.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, busta paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente intercorso nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
INT_30 La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta avere almeno 30 giorni riferiti a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giorni lavorati riferiti a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
IVD La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- Reddito annuo 2019 derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro;

- Titolarità di partita Iva per attività di vendita a domicilio alla data prevista dalla normativa di riferimento;

- Avere inviato entro la data prevista dalla normativa di riferimento domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto o lettera di incarico, buste paga o notule o qualsiasi altro documento da cui si evinca un reddito annuo 2019 derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro.

Autocertificazione della presentazione di richiesta di apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo.

LAO La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati

attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta avere

almeno uno dei seguenti requisiti:

- Assenza di partita Iva;

- Avere inviato entro la data prevista dalla normativa di riferimento domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato.

- Titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento;

- Accredito alla gestione separata di almeno 1 contributo mensile nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento;

- Assenza di un contratto autonomo occasionale alla data prevista dalla normativa di riferimento.

Contratto, notula/ricevuta o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile con accredito di almeno un contributo mensile.

Autocertificazione della presentazione di richiesta di cessazione della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo.

Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data e del n. protocollo.

  Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.  
LAV_DIP La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).

Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo è possibile produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro "autonomo".

LAV_DIP_TI La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione di quello intermittente alla data prevista dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). Documentazione giustificativa che attesti che il rapporto di lavoro è di tipo intermittente (copia del contratto).
NASpI La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei risulta percettore di indennità di disoccupazione NASpI.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
PALS_7 La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta avere almeno 7 contributi giornalieri versati nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento .
PALS_35000 La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, il reddito da cui deriva la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento è superiore a 35.000 euro.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione del lavoratore dipendente dell'importo dei redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun datore di lavoro) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle buste paga.

Comunicazione del lavoratore autonomo dell'importo dell'ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle somme erogate campo 4. Sottrarre l'importo del campo 35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun committente) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle fatture emesse.

PALS_30 La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
PALS_50000 La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, il reddito, da cui deriva la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento, è superiore a 50.000 euro.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione del lavoratore dipendente dell'importo dei redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun datore di lavoro) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle buste paga.

Comunicazione del lavoratore autonomo dell'importo dell'ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle somme erogate campo 4. Sottrarre l'importo del campo 35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun committente) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle fatture emesse.

PENSIONI La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione Forte
SOMM La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore in somministrazione impiegato presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n. 125 del 2020
SOM_30_AT La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di somministrato presso imprese operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate con qualifica di somministrato presso imprese operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
STG La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore stagionale nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la qualifica di stagionale per il rapporto di lavoro con datore di lavoro appartenente al settore turismo e stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
STG_30 La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di stagionale nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
STG_30_AT La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di stagionale e con datore di lavoro operante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate con qualifica di stagionale e con datore di lavoro operante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
STG_TD30 La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, non sono presenti nel periodo previsto dalla normativa uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca una durata complessiva del/i rapporto/i di lavoro pari ad almeno trenta giornate nel periodo previsto dalla normativa.
TD_30 La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, non sono presenti uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca una durata complessiva del/i rapporto/i di lavoro pari ad almeno trenta giornate nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.
REM_NO La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare del Reddito di Emergenza di cui all'articolo 82 del Decreto-legge 34 del 2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

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