Danno biologico, morale ed esistenziale: la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale si intende onnicomprensivo di qualsiasi lesione di interesse o valore costituzionalmente protetto ed il giudice di merito ha l’obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dal danno, nessuna esclusa. In tale, ottica, la liquidazione del danno biologico (cioè, la lesione della salute), di quello morale (la sofferenza interiore) e di quello "esistenziale" (consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane), deve essere complessiva, in maniera tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dal "nomen iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione (Corte di Cassazione, sentenza 18 gennaio 2021, n. 703).

Una Corte d'appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione di un lavoratore ad una sede aziendale diversa da quella lui richiesta e condannato la società al risarcimento del danno, seppur quantificando diversamente il relativo importo.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando l’inscindibilità del riconosciuto danno non patrimoniale rispetto al danno biologico negato.
Per la Suprema Corte il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, si evidenzia che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, è risarcibile anche quando non sussista un fatto-reato, ma a patto che: a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, in quanto il dovere di solidarietà impone a ciascuno di tollerare minime intrusioni nella propria sfera personale, inevitabilmente scaturenti dalla convivenza; c) il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Corte di Cassazione - S.U., sentenza n. 26972/2008).
Altresì, la natura unitaria del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di onnicomprensività rispetto a qualsiasi lesione di interesse o valore costituzionalmente protetto, non suscettibile di valutazione economica, nonchè come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento del danno, con il limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
E dunque, il danno biologico (cioè, la lesione della salute), quello morale (la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale" e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona), pur costituendo pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili, devono essere liquidati complessivamente, in maniera tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dal "nomen iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento dell’anzidetta liquidazione.
Così, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" continuano a svolgere una funzione solo descrittiva del pregiudizio preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Corte di Cassazione, sentenza n. 687/2014).